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mercoledì 29 dicembre 2010

Nuovi orari Help desk CNSD e AIRE

Dal sito del CNSD

A decorrere dal 3 gennaio 2011 il Centro di risposta per la gestione delle problematiche connesse al collegamento e al funzionamento degli applicativi del CNSD e del sistema INA-SAIA osservera’ il seguente orario: Lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30 Martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle ore 16.30. A decorrere dalla data suindicata l’Help desk AIRE effettuera’ il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30.
Vai alla pagina dedicata.

giovedì 23 dicembre 2010

Passaporto online sul sito internet della Polizia di Stato

Si potrà (quando?) richiedere il passaporto compilando la domanda direttamente sul web all'indirizzo https://www.passaportonline.poliziadistato.it/ , dove sarà possibile effettuare la registrazione del proprio account.
Il servizio è totalmente gratuito e consente al cittadino sia di specificare eventuali urgenze nell'avere il documento d'espatrio che di avere la ricevuta della prenotazione con l'indicazione della documentazione da presentare.
Vai alla notizia sul sito del Ministero dell'Interno.

mercoledì 22 dicembre 2010

Non legittime le registrazioni delle dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti medici.

Diversi Comuni hanno interpellato il Ministero dell'Interno, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute circa la possibilità di istituire registri destinati alla raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti medici che si intendono ricevere o rifiutare nelle situazioni in cui si perda la capacità di esprimere la propria volontà.
In questi giorni la Prefettura di Rovigo ha trasmesso ai comuni la Direttiva con cui i predetti ministeri hanno congiuntamente esclusa la legisttimità dell'istituzione di tali registri.
Non solo, nella direttiva è presente un minaccioso avvertimento a quei comuni che intendano comunque dar corso a iniziative di questo tipo, arrivando a ipotizzare "un uso distorto di risorse umane e finanziarie, con eventuali possibili responsabilità" a carico dei promotori.
Insomma, i tempi non sono maturi. Ma questa non è una sorpresa se si ripensa al calvario al quale sono state sottoposte le famiglie di Eluana Englaro e Piergiorgio Welby.

Formazione. Pubblicata la circolare 36 del 2010. Corsi di abilitazione per Ufficiali di stato civile con anzianita' superiore a 5 anni nelle funzioni

Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici
CIRCOLARE N.36 (2010)
Oggetto: Artt. 1, comma 3, e 4 del DPR n. 396/2000 - Corsi di abilitazione per Ufficiali di stato civile con anzianità superiore a 5 anni nelle funzioni.
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Pubblicata la circolare n. 35 del 2010 - Trascrizione atti relativi a cittadini italiani provenienti dalla Repubblica di El Salvador

Circolare n. 35 del 2010 - Trascrizione atti relativi a cittadini italiani provenienti dalla Repubblica di El Salvador.
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sabato 4 dicembre 2010

Circolare n. 34/2010. Delega delle funzioni di Ufficiale di Stato Civile e di anagrafe a personale dipendente da altro comune

Con la Circolare n. 34/2010 il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ha reso noto il parere espresso dal Consiglio di Stato sulla possibilità di delegare le funzioni di Ufficiale di Stato Civile e di anagrafe a personale dipendente da un comune diverso da quello di appartenenza del sindaco ed assegnato a quest'ultimo in forza di una convenzione sottoscritta tra gli enti interessati.
Si può fare!!!
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Aggiornato il Massimario per gli Ufficiali dello Stato Civile

È stato aggiornato il Massimario per gli Ufficiali dello Stato Civile. Le modifiche rispetto alla precedente versione compaiono evidenziate in rosso, per facilitarne la lettura.
Vai alla pagina dedicata sul sito del CNSD.
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venerdì 3 dicembre 2010

Guida per gli italiani residenti all'estero

La guida, aggiorna ed integra i contenuti dell' edizione 2005 in ragione sia delle modifiche normative e procedurali nel frattempo intervenute, sia dei quesiti pervenuti alla Direzione centrale per i servizi demografici su importanti tematiche.

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sabato 20 novembre 2010

Sistema INA-SAIA. Dismissione software PC-CSA - tracciato JJ+

È stata pubblicata Circolare n. 32/2010 "Sistema INA-SAIA. Dismissione software PC-CSA - tracciato JJ+".
Necessario dotarsi del software XML SAIA V2.
Confermata la necessità di provvedere quotidianamente all'invio dei dati.
Vai alla pagina dedicata nel sito del CNSD.

AIRE - Elenco unico aggiornato al 31 dicembre 2010

È stata pubblicata la Circolare n. 33/2010 del Ministero dell'Interno "AIRE - Elenco unico aggiornato al 31 dicembre 2010".
Rilevante per il prossimo censimento dei connazionali all'estero e per le prevedibili consultazioni elettorali di primavera.
Vai alla pagina dedicata sul sito del CNSD

Soppressione sedi consolari e trasferimento di funzioni

Pubblicata la circolare 31 del 05/11/2010 relativa all'AIRE - Sedi diplomatiche soppresse.
Queste le variazioni:
- BASTIA CONS competenze a MARSIGLIA CONS GEN

- BEDFORD VICE CONS competenze a LONDRA CONS GEN
- CHAMBERY CONS competenze a LIONE CONS GEN
- COIRA AGENZIA CONS competenze a SAN GALLO CONS
- DURBAN CONS competenze a JOHANNESBURG CONS GEN
- EDMONTON CONS competenze a VANCOUVER CONS GEN
- ESCH SUR ALZETTE CONS competenze a LUSSEMBURGO AMB
- GENK AGENZIA CONS competenze a BRUXELLES CANCELLERlA CONS
- INNSBRUCK CONS GEN competenze a VIENNA CANCELLERlA CONS
- LIPSIA CONS GEN competenze a BERLINO AMB
- MANNHEIM AGENZIA CONS competenze a STOCCARDA CONS GEN
- MULHOUSE CONS competenze a METZ CONS GEN
- NORIMBERGA CONS competenze a MONACO DI BAVIERA CONS GEN
- SAARBRUCKEN CONS competenze a FRANCOFORTE SUL MENO CONS GEN
- WINDHOEK AMB competenze a PRETORIA AMB
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mercoledì 17 novembre 2010

Realizzazione di un Archivio Nazionale degli Stradari e dei Numeri Civici (ANSC)

L'archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC) nasce dalla collaborazione tra l'Agenzia del Territorio e l'Istituto Nazionale di Statistica, formalizzata con la convenzione stipulata tra i due enti, in data 21 giugno 2010.

Secondo quanto indicato nella citata convenzione, tutte le operazioni di trasmissione ed elaborazione degli stradari comunali e dei modelli CP.5 (numeri civici), propedeutiche al censimento della popolazione 2011, per i 7.585 comuni non capoluogo di provincia, con popolazione inferiore ai 20.000 abitanti, alla data del 1° gennaio 2008, devono essere effettuate utilizzando il Portale per i Comuni.

Vai alla pagina dedicata sul sito dell'agenzia del territorio.
In fondo alla pagina c'è il paragrafo 'Formazione e assistenza' che mette a disposizione la seguente documentazione:
•Documentazione di riferimento per le attività formative - pdf (1.12 MB)
•Corso di autoformazione multimediale (8 lezioni, animazioni in Flash Player, voce professionale, buon testo, file compressi in formato .zip)
•Modalità per effettuare il cambio password - pdf (377.20 KB)
•Censimento del Responsabile della toponomastica ed abilitazione utenti per l'accesso al Portale - pdf (678.52 KB)
 
In proposito si veda anche la nota Istat SP/1001.2010 del 24 settembre 2010. (file .tif)

martedì 16 novembre 2010

Ina-Saia. Sblocco anomalie: nuovo indirizzo e nuovo modello

Nuova e-mail, nuovo Fax e un nuovo modello di richiesta

L'Assistenza tecnica Ancitel per la gestione delle comunicazioni INA-SAIA ha comunicato i nuovi recapiti presso i quali può essere contatta per lo sblocco di qualche nominativo dovuto ad anomalie sui dati trasmessi.
Le richieste dovranno essere inviate a sblocco_anomalie@ancitel.it o tramite fax al numero 06-4778113, utilizzando il nuovo modulo che è stato predisposto.

Per qualsiasi ulteriore informazione, il Centro di Risposta del CNSD è a disposizione dal lunedì al venerdì, dalle ore 08.30 alle ore 17.30, ai seguenti riferimenti:
telefono: 06.4778131
fax: 06.4778113
e-mail: cnsd.assistenzatecnica@interno.it

sabato 30 ottobre 2010

I paesi che fanno parte dell’ U. E. e i paesi che hanno aderito allo spazio Schengen

fonte: http://www.sepel.it/archivio/346361.pdf?em=WCBpOHAOE5YtauQrURLNFQ%3D%3D

Segnalo un interessante articolo di Donato Berloco su Focus n. 21/2010 della Rivista Lo Stato Civile Italiano.
L'autore passa in rassegna tutti i vari casi di matrimonio in Italia da parte di un cittadino non italiano allo scopo di individuare se a carico dello stesso vi sia o meno la necessità di comprovare la regolarità del soggiorno, secondo la normativa introdotta dalla legge n. 94/2009 all’art. 116, 1 comma, del c.c.
A supporto della lettura riporto alcuni link alle norme e circolari citate nell'articolo:
Circolare del Ministero dell’Interno n. 19 del 2009
legge n. 94/2009
l’art. 116, 1 comma, del c.c. come integrato dalla legge n. 94/2009
legge n. 68/2007
Direttiva CE 2004

D.lgs n. 30/2007
Circolare del Ministero dell’Interno n. 39 del 18 luglio 2007

venerdì 29 ottobre 2010

Esatta indicazione delle generalità dei cittadini filippini

Il Ministero dell'Interno, con Circolare n. 29/2010, ha reso noto che l'Ambasciata della Repubblica delle Filippine ha fornito indicazioni sulla composizione dei nomi dei propri cittadini.
La necessità della precisazione fornita deriva dalla presenza di quello che viene definito il nome di mezzo e che indica il cognome della madre. Tale particella viene indicata subito dopo il nome proprio e prima del cognome effettivo.
Al fine di evitare che il nome di mezzo venga confuso con un secondo nome proprio, l'Ambasciata ha chiesto alle Autorità italiane di ometterne l'indicazione.
Pertanto, un cittadino della Repubblica delle Filippine con il seguente nome:
Pedro (nome), Santos (nome di mezzo), Cruz (cognome), dovrà essere registrato in Italia nel seguente modo: Pedro (nome), Cruz (cognome), senza alcun riferimento al nome di mezzo.
Vai alla pagina dedicata sul sito del CNSD

giovedì 14 ottobre 2010

Pubblicato il Codice italiano delle statistiche ufficiali

L'Istat ha pubblicato il Codice italiano delle statistiche ufficiali, documento che attua le indicazioni del Codice delle statistiche europee, adottato nel 2005 dalla Commissione europea, allo scopo di fissare 15 principi chiave cui gli istituti di statistica devono attenersi nella produzione e diffusione dell'informazione statistica.
Il Codice italiano delle statistiche ufficiali è un breve documento in formato pdf.
Vai alla pagina dedicata.

venerdì 24 settembre 2010

La Repubblica di Moldova ha aderito alla convenzione sul rilascio del certificato di capacità matrimoniale

La Repubblica di Moldova ha recentemente aderito alla Convenzione di Monaco n. 20, firmata il 5 settembre 1980, relativa al rilascio del certificato di capacità matrimoniale.

Pertanto, dal 1° giugno 2010, in caso di matrimonio in Italia il cittadino moldavo dovrà produrre detto certificato in luogo del nulla-osta di cui all'art. 116 del codice civile.
Lo rende noto la Circolare n. 27-2010 del Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - che riporta un fac-simile del certificato.
Scarica la Circolare.

Registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Scadenza del 30 settembre 2010

Con circolare n. 26-2010 Il Ministero dell'Interno ha richiamato la precedente circ. n. 22-2010 e la scadenza del 30 settembre entro la quale procedere al caricamento delle persone senza fissa dimora nel sistema INA-SAIA.
Scarica la Circolare dal sito del CNSD.

Soppresso il consolato di Saarbruchen. Le funzioni trasferite al consolato di Francoforte sul Meno

Con Circolare n. 25-2010 del CNSD il Ministero dell'Interno ha comunicato la soppressione, dal 1° settembre 2010, del consolato di Saarbruchen. Le funzioni saranno traferite al consolato di Francoforte sul Meno, il cui indirizzo è indicato nella circolare stessa.
Scarica la Circolare.

D.M. 6 luglio 2010. Modalita' di funzionamento del registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora

Dal sito del CNSD
Tipo : CIRCOLARE

Settore : INA SAIA
Argomento : INA-SAIA
Fonte : Ministero dell'Interno
Numero : 22/2010

Nella Gazzetta Ufficiale n. 165, del 17 luglio 2010, è stato pubblicato il decreto del Ministro dell'Interno 6 luglio 2010.
Il decreto è stato adottato in attuazione dall'articolo 2, quarto comma , della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, come modificato dall'articolo 3, comma 39, della legge 15 luglio 2009, 94, recante "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica".
Tale norma prevede l'istituzione presso il Ministero dell'Interno di un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora, demandando ad un decreto ministeriale la definizione delle relative modalità di funzionamento.
Il D.M. affida la tenuta del registro nazionale alla Direzione centrale per i servizi demografici del Dipartimento per gli affari interni e territoriali. Il registro sarà formato dai dati anagrafici contenuti nell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA), relativi alle persone che non hanno fissa dimora, iscritte nelle anagrafi comunali ai sensi dell'articolo 1, terzo comma , della legge n. 1228/1954 ("Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.").
Per costituire il registro i Comuni dovranno segnalare all'INA le persone senza fissa dimora, valorizzando opportunamente un apposito campo. La circolare contiene in allegato le relative istruzioni operative.
Eventuali problematiche tecniche potranno essere segnalate al Centro di risposta INA-SAIA (tel.06/4778131 - fax 06/4778113 - cnsd.assistenzatecnica@interno.it ), operativo presso il Centro Nazionale per i Servizi Demografici (CNSD).
Vai alla Circolare n. 22-2010

venerdì 3 settembre 2010

Di quali atti si può autenticare la copia?

Segnalo un interessante lavoro di Giovanni Pizzo sul rilascio di copie autentiche.
fonte: http://www.sepel.it/archivio/331449.pdf?em=WCBpOHAOE5YtauQrURLNFQ%3D%3D
Focus n. 17/2010 - Lo Stato Civile Italiano
Spero che il link rimanga attivo anche per il futuro.

Sempre a cura di Giovanni Pizzo e sempre dal numero di Focus indicato, ecco il link ad uno schema di domanda da far sottoscrivere a chi richiede il rilascio di certificati o copia inesenzione dal bollo:
http://www.sepel.it/archivio/356531.pdf?em=WCBpOHAOE5YtauQrURLNFQ%3D%3D

martedì 10 agosto 2010

Pubblicate le nuove linee guida per i siti web della pubblica amministrazione

Sono state pubblicate le nuove Linee guida per i siti web della PA (art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione).
Le Linee guida hanno l’obiettivo di suggerire alle Pubbliche amministrazioni criteri e strumenti per la razionalizzazione dei contenuti on line.
Vai al sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Scarica il documento
Scarica la sintesi

lunedì 9 agosto 2010

Emissione di nuove carte d'identita' in sostituzione di quelle prorogate

Con la Circolare n. 23 del 2010, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha preso in considerazione i problemi dei cittadini che intendono recarsi all'estero, muniti della carta d'identità valida per l'espatrio, che hanno incontrato problemi nel caso che il documento abbia ottenuto la proroga della validità (articolo 31 della legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112).

Numerosi stati non considerano valida tale proroga e ciò ha provocato disagi non indifferenti.

Ravvisata, in questi casi, l'inutilizzabilità del documento ai fini dell'espatrio, il Ministero ritiene ora che si possa procedere, a richiesta del cittadino, alla sostituzione della carta d'identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d'identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del rilascio.
 
Vai alla pagina del CNSD e scarica la circolare.

lunedì 2 agosto 2010

Assistenza INA-SAIA

Eventuali problemi tecnici riguardanti il sistema INA-SAIA possono essere segnalati al Centro di Risposta INA-SAIA del Ministero dell'Interno tramite mail (cnsd.assistenzatecnica@interno.it) o telefono (06/4778131).
(fonte: Ministero dell'Interno)

domenica 1 agosto 2010

15° Censimento generale della popolazione. Per la prima volta verranno censite le Associazioni No-Profit

Il D.L. 31-5-2010 n. 78 "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica", pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O., ha formalmente indetto il 15° Censimento generale della popolazione.
Per la prima volta verranno censite le Associazioni No-Profit.

Riporto il testo dell'art. 50.

Art. 50 Censimento


1. E' indetto il 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, di cui al Regolamento (CE) 9 luglio 2008, n. 763/08 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché il 9° censimento generale dell'industria e dei servizi ed il censimento delle istituzioni non-profit. A tal fine è autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2011, di 277 milioni per l'anno 2012 e di 150 milioni per l'anno 2013.

2. Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettere b), c) ed e) del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, l'ISTAT organizza le operazioni di ciascun censimento attraverso il Piano generale di censimento e apposite circolari, nonché mediante specifiche intese con le Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di competenza e nel rispetto della normativa vigente. Nel Piano Generale di Censimento vengono definite la data di riferimento dei dati, gli obiettivi, il campo di osservazione, le metodologie di indagine e le modalità di organizzazione ed esecuzione delle operazioni censuarie, gli adempimenti cui sono tenuti i rispondenti nonché gli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle procedure di cui agli articoli 7 e 11 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, gli obblighi delle amministrazioni pubbliche di fornitura all'ISTAT di basi dati amministrative relative a soggetti costituenti unità di rilevazione censuaria. L'ISTAT, attraverso il Piano e apposite circolari, stabilisce altresì:

a) le modalità di costituzione degli uffici di censimento, singoli o associati, preposti allo svolgimento delle operazioni censuarie e i criteri di determinazione e ripartizione dei contributi agli organi di censimento, i criteri per l'affidamento di fasi della rilevazione censuaria a enti e organismi pubblici e privati, d'intesa con la Conferenza Unificata, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze;

b) in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico, le modalità di selezione ed i requisiti professionali del personale con contratto a tempo determinato, nonché le modalità di conferimento dell'incarico di coordinatore e rilevatore, anche con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque con scadenza entro il 31 dicembre 2012, d'intesa con il Dipartimento della Funzione pubblica e il Ministero dell'economia e delle finanze;

c) i soggetti tenuti all'obbligo di risposta, il trattamento dei dati e la tutela della riservatezza, le modalità di diffusione dei dati, anche con frequenza inferiore alle tre unità, ad esclusione dei dati di cui all'articolo 22 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e la comunicazione dei dati elementari ai soggetti facenti parte del SISTAN, nel rispetto del decreto legislativo n. 322/89 e successive modifiche e del codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali a scopi statistici e di ricerca scientifica, nonché la comunicazione agli organismi di censimento dei dati elementari, privi di identificativi e previa richiesta all'ISTAT, relativi ai territori di rispettiva competenza e necessari per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, nel rispetto di quanto stabilito dal presente articolo e dalla normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali a scopi statistici;

d) limitatamente al 15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni, le modalità per il confronto contestuale alle operazioni censuarie tra dati rilevati al censimento e dati contenuti nelle anagrafi della popolazione residente, nonché, d'intesa con il Ministero dell'interno, le modalità di aggiornamento e revisione delle anagrafi della popolazione residente sulla base delle risultanze censuarie.

3. Per gli enti territoriali individuati dal Piano generale di censimento di cui al comma 2 come affidatari di fasi delle rilevazioni censuarie, le spese derivanti dalla progettazione ed esecuzione dei censimenti sono escluse dal Patto di stabilità interno, nei limiti delle risorse trasferite dall'ISTAT. Per gli enti territoriali per i quali il Patto di stabilità interno è regolato con riferimento al saldo finanziario sono escluse dalle entrate valide ai fini del Patto anche le risorse trasferite dall'ISTAT.

4. Per far fronte alle esigenze temporanee ed eccezionali connesse all'esecuzione dei censimenti, l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici, indicati nel Piano di cui al comma 2, possono avvalersi delle forme contrattuali flessibili, ivi compresi i contratti di somministrazione di lavoro, nell'ambito e nei limiti delle risorse finanziarie ad essi assegnate ai sensi del comma 1 limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e, comunque, non oltre il 2013; nei limiti delle medesime risorse, l'ISTAT può avvalersene fino al 31 dicembre 2014, dando apposita comunicazione dell'avvenuto reclutamento al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

5. La determinazione della popolazione legale è definita con decreto del Presidente della Repubblica sulla base dei dati del censimento relativi alla popolazione residente, come definita dal decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223.
Nelle more dell'adozione del Piano Generale di Censimento di cui al comma 2, l'ISTAT provvede alle iniziative necessarie e urgenti preordinate ad effettuare la rilevazione sui numeri civici geocodificati alle sezioni di censimento nei comuni con popolazione residente non inferiore a 20.000 abitanti e la predisposizione di liste precensuarie di famiglie e convivenze desunte dagli archivi di anagrafi comunali attraverso apposite circolari. Con apposite circolari e nel rispetto della riservatezza, l'ISTAT stabilisce la tipologia ed il formato dei dati individuali nominativi dell'anagrafe della popolazione residente, utili per le operazioni censuarie, che i Comuni devono fornire all'ISTAT. Il Ministero dell'interno vigila sulla corretta osservanza da parte dei Comuni dei loro obblighi di comunicazione, anche ai fini dell'eventuale esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 14, comma 2, e 54, commi 3 e 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. L'articolo 1, comma 6, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente: «6. L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità, alla cittadinanza, alla famiglia anagrafica nonché all'indirizzo anagrafico delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle Entrate». Con decreto, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, sono emanate le disposizioni volte ad armonizzare il regolamento di gestione dell'INA con quanto previsto dal presente comma.

6. Nelle more dell'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 17 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, e in attuazione del Protocollo di intesa sottoscritto dall'ISTAT e dalle Regioni e Province Autonome in data 17 dicembre 2009:

a) l'ISTAT organizza le operazioni censuarie, nel rispetto del regolamento (CE) n. 1166/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, e del predetto Protocollo, secondo il Piano Generale di Censimento di cui al numero ISTAT SP/1275.2009 del 23 dicembre 2009 e relative circolari applicative che individuano anche gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie;

b) le Regioni organizzano e svolgono le attività loro affidate secondo i rispettivi Piani di censimento e attraverso la scelta, prevista dal Piano Generale di Censimento, tra il modello ad alta partecipazione o a partecipazione integrativa, alla quale corrisponde l'erogazione di appositi contributi;

c) l'ISTAT, gli enti e gli organismi pubblici impegnati nelle operazioni censuarie sono autorizzati, ai sensi del predetto articolo 17, comma 4, ad avvalersi delle forme contrattuali flessibili ivi previste limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 2012. Della avvenuta selezione, assunzione o reclutamento da parte dell'ISTAT è data apposita comunicazione al Dipartimento della funzione pubblica ed al Ministero dell'economia e delle finanze.

7. Gli organi preposti allo svolgimento delle operazioni del 6° censimento generale dell'agricoltura sono autorizzati a conferire, per lo svolgimento dei compiti di rilevatore e coordinatore, anche incarichi di natura autonoma limitatamente alla durata delle operazioni censuarie e comunque non oltre il 31 dicembre 2011. Il reclutamento dei coordinatori intercomunali di censimento e gli eventuali loro responsabili avviene, secondo le modalità previste dalla normativa e dagli accordi di cui al presente comma e dalle circolari emanate dall'ISTAT, tra i dipendenti dell'amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche territoriali o funzionali, nel rispetto delle norme regionali e locali ovvero tra personale esterno alle pubbliche amministrazioni. L'ISTAT provvede con proprie circolari alla definizione dei requisiti professionali dei coordinatori intercomunali di censimento e degli eventuali loro responsabili, nonché dei coordinatori comunali e dei rilevatori in ragione delle peculiarità delle rispettive tipologie di incarico.

8. Al fine di ridurre l'utilizzo di soggetti estranei alla pubblica amministrazione, il personale che risulti in esubero all'esito del riordino previsto dall'articolo 7 nonché dell'applicazione dall'articolo 2, comma 8-bis, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, a domanda, è trasferito all'istat, anche in posizione di soprannumero, salvo riassorbimento al verificarsi delle relative vacanze in organico. Al predetto personale è attribuito un assegno personale riassorbibile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento ed il trattamento economico spettante nell'ente di destinazione.

9. Agli oneri derivanti dai commi 6 e 7, nonché a quelli derivanti dalle ulteriori attività previste dal regolamento di cui all'articolo 17, comma 2, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, in legge 20 novembre 2009, n. 166, si provvede nei limiti dei complessivi stanziamenti previsti dal citato articolo 17.

mercoledì 21 luglio 2010

Carta d'identita' per l'ingresso di cittadini italiani nella Repubblica della Serbia

Si porta a conoscenza che l'Ambasciata della Repubblica della Serbia ha comunicato che i cittadini italiani possono avvalersi della carta d'identita' per l'ingresso nella Repubblica della Serbia a decorrere dal 12 giugno 2010. Per quel che riguarda in particolare l'entrata nel territorio del Kossovo, si precisa che i cittadini dell'Unione Europea possono attraversare il confine 'amministrativo' con la sola carta d'identita' a condizione che abbiano preventivamente ottenuto un documento che certifichi il loro ingresso nella Repubblica della Serbia.
Fonte: CNSD (vai alla notizia originale)

mercoledì 7 luglio 2010

Il quaderno della Costituzione

Nel post Scarica gratis la Costituzione ho segnalato la possibilità di scaricare il testo vigente della Costituzione dal sito del Quirinale.
Segnalo ora l'iniziativa della Presidenza della Repubblica intitolata La Costituzione vista dagli studenti.
Nelle pagine dedicate agli studenti ma utili per tutti, si possono trovare vari documenti sul 60° anniversario della Costituzione ed è possibile scaricare Il quaderno della Costituzione, un testo commentato della nostra legge fondamentale, impaginato con cura in un ottimo file pdf. Da non perdere.

venerdì 2 luglio 2010

Certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell'espatrio, ai minori di anni quindici. I dati necessari.

È stata pubblicata la Circolare n. 20 del 2010 del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, relativa all'accordo Europeo sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 13 Dicembre 1957 - Certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell'espatrio, ai minori di anni quindici.
La circolare chiarisce che il certificato dovrà contenere i seguenti dati:
• cognome e nome del minore;
• luogo, data di nascita ed estremi dell'atto di nascita
• cittadinanza italiana.
Viene, inoltre, chiarito che "Il certificato, rilasciato d'ordine del Sindaco, è esente dall'imposta di bollo,
ai sensi dell'art.18 tab.B allegata al D.P.R. 642/1972."
Vai alla pagina del CNSD
La materia è stata oggetto delle circolari n. 16 e n. 17. Vedi il precedente post Certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell'espatrio, per i minori di anni 15.

mercoledì 30 giugno 2010

Rilascio certificati anagrafici. Circolare del Ministero dell'Interno n. 15 del 12 agosto 1992.

Il post riguarda quel genere di informazioni che servono occasionalmente e che, quando capita, non è facile procurarsi, vuoi per il tempo che è passato dall'emanazione del provvedimento, vuoi per la difficoltà di trovare, in tempi brevi, la documentazione necessaria.
Ho rintracciato in internet la Circolare del Ministero dell'Interno n. 15 del 12 agosto 1992 sul rilascio di certificazioni anagrafiche a persone diverse da chi è oggetto della certificazione stessa. La fonte è il sito http://www.demografici.it/ e la circolare, in formato Ms Word, è stata caricata nella sezione Documenti da un collega del Comune di Darfo Boario Terme. Ma il collega ha fatto di più: ha messo a disposizione anche un file da utilizzare come modulo per la richiesta di certificati anagrafici nei casi previsti dalla Circolare.

Vai alla circolare
Vai al modulo di richiesta

Il glossario statistico dell'Istat

Dal sito Istat:
Il glossario statistico on line contiene oltre 700 voci tratte dall’Annuario statistico italiano, relative all’intero repertorio delle statistiche ufficiali prodotte dall’Istat e da altri enti del Sistan. Le definizioni, periodicamente aggiornate e presentate alfabeticamente, si riferiscono principalmente alle unità di analisi, alle variabili, alle classificazioni utilizzate nelle indagini nonché ai concetti e alle terminologie tecnico scientifiche di riferimento.

L’utente può utilizzare la funzione di ricerca on line o, in alternativa, visualizzare una versione stampabile dell’intero elenco delle voci di glossario pubblicate sul sito.

Vai alla pagina dedicata.

Esempio di utilizzo. Per trovare la definizione di "Indice di vecchiaia" è stata senza esito la ricerca con la parola "indice" mentre è stata positiva quella con la parola "vecchiaia". Insomma, bisogna provare con tutte le possibilità di indicizzazione.

Codici dei comuni, delle province e delle regioni. Elenco aggiornato

Dalla pagina dedicata dall'Istat all'argomento:

L'Istat, attraverso una verifica periodica presso le Regioni, acquisisce nel corso dell’anno tutte le variazioni territoriali ed amministrative verificatesi sul territorio nazionale e documentate dal relativo provvedimento legislativo (esempio: Legge Regionale) pubblicato su un documento istituzionale ufficiale (esempio: Gazzetta Ufficiale, Bollettino Regionale).

Tutte le variazioni intercorse e comunicate all'Istat sono registrate negli appositi elenchi e, a partire dal 2009, pubblicate il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno. Ulteriori aggiornamenti vengono pubblicati in periodi diversi da quelli suddetti per garantire la tempestiva divulgazione delle informazioni di tipo amministrativo rilevanti per gli Enti istituzionali e di interesse per tutti gli utenti, pubblici e privati.
In seguito all’adozione del "Regulation (EC) n. 1059/2003 of the European Parliament and of the Council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS)", ci si è uniformati a tale classificazione. È infatti previsto l'uso della doppia dizione italiano/francese per la Regione e la provincia della Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e il ricorso al simbolo separatore "/" per i comuni con la denominazione bilingue della provincia di Bolzano/Bozen.

Leggi tutto e scarica i file xls e csv.

martedì 15 giugno 2010

La pagina Istat dei censimenti 2010-2011

A ottobre 2010 prende il via il censimento dell'agricoltura. I dati provvisori regionali e nazionali saranno diffusi a partire da aprile 2011. A ottobre 2011 verranno realizzati il censimento della popolazione e delle abitazioni e quello dell'industria e dei servizi. I primi dati verranno diffusi a partire dalla primavera 2012.
Consulta la pagina dedicata sul sito dell'Istat.

Armenia comunicazione su furto subito dagli uffici del Registro di Stato civile in Jervan

Disponibile sul sito del CNSD la Circolare 19/2010 relativa alla comunicazione sul furto subito dagli uffici del Registro di Stato civile in Jervan, in Armenia.
Nell'allegato sono elencati i numeri dei certificati rubati e dichiarati non validi dalle autorità armene.

Albo online, ulteriori sei mesi di proroga

Riflessi sulle pubblicazioni di matrimonio e istanze di cambiamento del nome o del cognome.

È disponibile sul sito del CNSD la Circolare n. 18/2010 "Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di cambiamento del nome o del cognome da parte delle Amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Seconda proroga termini Legge 26 febbraio 2010, n. 25".
Gli obblighi di pubblicazione degli atti all'Albo online, di cui all'art. 32, comma 5, della Legge 18 giugno 2009, n. 69, sono prorogati al 1° gennaio 2011.

Per avere una selezione dei post sull'Albo online clicca sulla corrispondente etichetta qui sotto o a lato.

domenica 6 giugno 2010

In Veneto, il permesso di seppellimento vale anche come autorizzazione al trasporto di salma

In Veneto, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18, "Norme in materia funeraria", il permesso di seppellimento (autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione) rilasciato dall'Ufficiale dello Stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto (art. 23, comma 2).

Il testo completo dell'art. 23 è il seguente:
Art. 23 - Autorizzazione al trasporto funebre
1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.
2. L’autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall’ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, l’impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.

Per scaricare la legge, consulta il post Veneto. La legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, "Norme in materia funeraria".

mercoledì 2 giugno 2010

Certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell'espatrio, per i minori di anni 15

Le nuove disposizioni in vigore dal 7 giugno 2010.
Uniformati il certificato di nascita e cittadinanza nonché l'attestazione della Questura.

Per soggiorni di durata non superiore ai 3 mesi, tra i paesi contraenti l'Accordo europeo sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d'Europa (Parigi, 13 dicembre 1957), è ammesso, per i minori di anni 15, un certificato contenente i dati anagrafici rilasciati dall'Amministrazione comunale del luogo di nascita o di residenza, con fotografia, vidimato dalla Questura.
In passato veniva rilasciato un certificato di nascita, in una molteplicità di modelli.
Per uniformare la materia è stata emanata dal Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici, la Circolare n. 16/2010.
Il certificato di nascita dovrà essere sostituito da un certificato di nascita e cittadinanza. Dovrà essere in formato A4 e i Comuni non dovranno applicare la fotografia, compito al quale provvederanno le Questure dopo l'apposizione dell'autorizzazione all'espatrio.
Il documento non potrà avere durata superiore a 12 mesi.

Scarica la Circolare presso il sito del CNSD

giovedì 27 maggio 2010

Passaporto ordinario, nuove disposizioni

Dal 19 maggio 2010, data di pubblicazione nella G.U. del decreto 303/13 del 23 marzo, è in vigore il nuovo passaporto ordinario.
Consulta il dossier sul sito del governo.

Le richieste di rilascio del passaporto vanno presentate personalmente alla Questura.

lunedì 17 maggio 2010

Indice della Pubblica Amministrazione (IPA). Ok, mi sono accreditato. E adesso?

Nel post Come registrare la PEC sull'Indice della Pubblica Amministrazione ho parlato di come avviare la procedura di registrazione della posta elettronica certificata sull'IPA.
In realtà i dati da comunicare sono molto più numerosi della sola PEC, anche se non tutti obbligatori.
Il primo passo, come abbiamo visto, è l'accreditamento presso l'IPA.
Dopo qualche giorno dalla richiesta mi è arrivata una mail con le credenziali di accesso all'Area riservata dell'IPA (cliccare sulla voce di menu 'per le AMMINISTRAZIONI').
In allegato, attenzione, c'è un piccolo file con estensione .ldif da conservare con cura salvandolo in una nostra cartella a piacere. Sto approfondendo la cosa perché credo possa possa essere la base sulla quale compilare i file da trasmettere all'IPA. Sono in attesa di ricevere chiarimenti proprio dall'IPA, alla quale è possibile rivolgersi per avere supporto una volta effettuato l'accesso all'area riservata.
Intanto, consiglio la lettura della Guida ai servizi, in particolare alle pagine 21 e seguenti. La guida è un po' troppo tecnica ma, gratta gratta, si tratta di compilare dei file in formato testo. La difficoltà è seguire, con rigore, le specifiche richieste. Io ci provo.
Buon travaglio a tutti.

sabato 15 maggio 2010

6° censimento dell'agricoltura, anno 2010. Risorse Istat

In questi giorni i comuni del Veneto, Toscana, Marche e Puglia hanno ricevuto dall'Istat la Circolare n. 3, del 4 maggio 2010, riguardante la costituzione degli Uffici di censimento.
La circolare contiene un indirizzo al quale puntare per consultare la documentazione del censimento dell'agricoltura:
http://www.istat.it/censimenti/agricoltura2010/

mercoledì 12 maggio 2010

Circolare 14 del 2010. Errata corrige

Nel precedente post del 6 maggio davo notizia della Circolare 14/2010.
La circolare riporta un indirizzo internet presso il quale verificare on-line la correttezza dei timbri apostille applicati dalle autorità moldave sui propri atti di stato civile. Poiché l'indirizzo risulta errato, il CNSD ha pubblicato una errata corrige.
Vai alla pagina del CNSD
Scarica direttamente l'errata corrige
L'indirizzo internet corretto per la verifica delle apostille moldave è il seguente: http://apostila.gov.md/en/start/

giovedì 6 maggio 2010

Come registrare la PEC sull'Indice della Pubblica Amministrazione

Nel post Trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata. La Circolare n. 13 del 2010 ho dato notizia della pubblicazione della circolare e riassunto gli adempimenti previsti: I Comuni vengono sollecitati ad istituire, per il servizio di stato civile, una casella di posta elettronica certificata (PEC). L'indirizzo dovrà essere reso noto al pubblico sul sito web istituzionale del Comune e comunicato al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione.
Bene, la PEC per l'ufficio di stato civile già l'avevamo attivata e la pubblicazione della stessa sul sito del comune non è stato un grosso problema. Rimaneva lo scoglio di come comunicarlo al CNIPA (tutti continuano a chiamarlo così, nonostante le "riforme", sic!). Sul sito del CNIPA si parla molto della PEC e ho trovato il link Domande frequenti FAQ. Dalle FAQ si può accedere alla n. 7 L'Indice PA e da qui trovare il link al sito specifico, esterno al CNIPA, dove è possibile effettuare le registrazioni che riguardano il proprio Comune (o altro ente pubblico). Si può saltare tutta la trafila cliccando qui a fianco http://www.indicepa.gov.it/pla-comepubblicare.php .
In una efficace paginetta troviamo tutte le istruzioni e la modulistica necessaria. Ci servirà per la PEC dello Stato Civile ma anche per diverse altre attività.
I cittadini potranno trovare gli indirizzi PEC delle pubbliche amministrazioni nel sito http://www.paginepecpa.gov.it/.
Buon lavoro!

Circolare n. 14 del 2010 relativa all'autenticazione ai fini della validita' legale in Italia degli atti rilasciati dalle autorita' moldave

Sul sito del CNSD è stata pubblicata la Circolare n. 14 del 2010 relativa all'autenticazione ai fini della validita' legale in Italia degli atti rilasciati dalle autorita' moldave.
La circolare richiama la precedente n. 6 del 25 febbraio 2010.
La nuova circolare è dovuta al fatto che l'Ambasciata della Repubblica di Moldova in Italia ha segnalato la mancata accettazione da parte di alcune autorità comunali dei documenti ufficiali moldavi legalizzati attraverso la c.d. "Apostille".
Poiché la Repubblica di Moldova ha sottoscritto la Convenzione dell'Aja sulle Apostille , del 5 ottobre 1961, gli atti ufficiali moldavi autenticati con la procedura dell'apostille devono essere ricevuti dagli ufficiali dello stato civile senza richiedere alcuna ulteriore formalizzazione degli stessi.
In aggiunta gli ufficiali dello stato civile possono verificare anche on-line la correttezza dei timbri apostille applicati, accedendo al seguente sito: http://apostilla.gov.md/en/start (ho provato ma, per il momento, non funziona).
Vai alla pagina dedicata
Scarica direttamente la Circolare 14

Dichiarazione di conformità alla documentazione ricevuta tramite PEC dai consolati

Nel post Trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite PEC. Linee guida davo notizia della circolare n. 23 del 27/10/2009 "Linee guida sulla dematerializzazione nella trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata (PEC) per successiva trascrizione nei registri dello stato civile".

Ricevuto dal Consolato un atto per la trascrizione nei registri del comune, l'Ufficiale dello Stato Civile dovrà stampare l'atto, la documentazione eventualmente allegata (es. la traduzione) e la certificazione di conformità consolare, apponendovi "una propria dichiarazione che certifichi la conformità del documento stampato rispetto a quanto ricevuto per via telematica dal Consolato" (pag. 3 della circolare).

Per questa dichiarazione, propongo la seguente formulazione:

------------------------------------------------

Comune di ___________________ (Prov. ___)

Vista la Circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per i Servizi Demografici – del 27/10/2009, n. 23;
CERTIFICO
la conformità del presente documento a quello ricevuto tramite posta elettronica certificata.
Li, ____________________

L’Ufficiale dello Stato Civile
______________________________

------------------------------------------------

mercoledì 5 maggio 2010

Trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata. La Circolare n. 13 del 2010

Il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, ha pubblicato la Circolare n. 13 del 2010, "Ulteriori interventi nel processo di digitalizzazione dei sistemi di comunicazione elettronica e relative integrazioni nella trasmissione degli atti di stato civile fra Consolati e Comuni tramite posta elettronica certificata (PEC) per successiva trascrizione nei registri dello stato civile".
I Comuni vengono sollecitati ad istituire, per il servizio di stato civile, una casella di posta elettronica certificata (PEC). L'indirizzo dovrà essere reso noto al pubblico sul sito web istituzionale del Comune e comunicato al Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (DigitPA).

Vai alla pagina del CNSD
Scarica direttamente la Circolare n. 13/2010
Scarica la Circolare 1/2010/DDI del Dipartimento per la Digitalizzazione della Pubblica Amministrazione e l'Innovazione Tecnologica, da cui la circolare n. 13 prende le mosse.
Per selezionare tutti i post sull'argomento pubblicati fino a ora su questo blog, clicca sull'etichetta pec qui a fianco

lunedì 3 maggio 2010

Rilevazione periodica dei rinvenimenti di cadaveri non identificati. Sistema integrato Ri.Sc.

Con nota n. 1929/PA21/Gab. del 2 febbraio 2010 la Prefettura di Rovigo ha richiesto, tra gli altri, ai comuni la segnalazione dei rinvenimenti di cadaveri non identificati nel periodo 1° gennaio - 28 febbraio 2010.
Successivamente la rilevazione, qualora non negativa, dovrà essere aggiornata con cadenza bimestrale.
Poiché si tratta di un'eventualità fortunamente assai rara, è molto facile dimenticare l'adempimento. Per questo motivo ho provveduto a indicizzare l'argomento con l'etichetta "aggiornare" con cui classifico questo tipo di attività.

E per non dimenticare, segnalo un programmino piccolo (0,7 MB) e gratuito che si attiva all'avvio del computer per ricordare gli impegni che abbiamo registrato. Vai al post relativo.

L'attività dello Sportello Unico per l'Immigrazione

Attivo presso ogni Prefettura per il disbrigo delle pratiche di prima assunzione dei lavoratori stranieri, di ricongiungimento familiare e di conversione del permesso di soggiorno.
Vai alla pagina del Ministero dell'Interno
Dal box Link Correlati è possibile scaricare il Massimario ad uso dello sportello unico per l'immigrazione

sabato 24 aprile 2010

Veneto. La legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, "Norme in materia funeraria"

Sul bollettino ufficiale della regione veneto n. 21 è stata pubblicata la legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, "Norme in materia funeraria".
La legge prevede, entro 180 giorni, l'emanazione di ulteriori norme (vedi art. 2.2) e abroga (art. 55) la recente legge regionale 25 settembre 2009, n, 24, "Istituzione del registro comunale per la cremazione".
Vai al sito del BUR (i bollettini sono scaricabili in formato pdf di ottima qualità).

venerdì 16 aprile 2010

Cittadini egiziani. Indicazione delle generalita' relative al nome e cognome

Con la Circolare n. 12 del 2010 il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - torna sul problema dell'indicazione di cognome e nome per i cittadini egiziani.
La circolare non stabilisce nulla di nuovo. Ribadisce soltanto quanto già indicato nella Circolare n. 16 del 28/11/2008 "Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e cittadine tunisine" (vedi il precedente post).
Vai alla pagina del CNSD
Vai direttamente alla circolare

giovedì 15 aprile 2010

Legalizzazione documenti. Problematiche sorte in relazione ad atti gia' legalizzati dall' Ambasciata o Consolati italiani in Cina

Con Circolare n. 10 del 2010, emanata dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici in materia di legalizzazione di documenti, il Ministero dell'Interno ha chiarito i requisiti della legalizzazione stessa. La circolare, in particolare, rimanda a quanto già indicato nel Massimario per l'Ufficiale dello Stato Civile.
Vai alla pagina del CNSD
Vai direttamente alla circolare

martedì 13 aprile 2010

Non più operante la limitazione territoriale del provvedimento di approvazione delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico

Con Circolare FG-54-22 del 12 novembre 2009 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, è stato stabilito di non considerare più operanti le limitazioni territoriali contenute nei provvedimenti di approvazione delle nomine dei ministri di culto diversi dal cattolico. Pertanto, le persone incaricate di dette funzioni non saranno più limitate ad una specifica area territoriale.
Vai alla pagina del sito
Vai direttamente alla Circolare

lunedì 12 aprile 2010

La Lituania ha aderito alla Convenzione di Vienna. Nuovi formulari

Emanata dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici la circolare n. 9 del 2010 inerente l'adesione della Repubblica della Lituania alla Convenzione C.I.E.C. n. 16 relativa al rilascio di estratti plurilingue.
In allegato alla circolare vengono distribuiti i nuovi formulari da adottare per gli estratti di nascita, matrimonio e morte. La qualità grafica è veramente scadente - un pdf ricavato da un fax, a quanto pare - ma comunque utilizzabili nel caso si presenti la necessità di trasmettere tali documenti in Lituania.
Vai alla pagina del CNSD
Scarica direttamente la Circolare

In arrivo modifiche alla modulistica del matrimonio concordatario ai fini dell'annotazione della scelta patrimoniale dei coniugi

Sono state segnalate difficoltà in ordine all'indicazione del regime patrimoniale applicabile ai coniugi, in presenza di almeno un nubendo straniero, nel caso di matrimonio religioso con effetti civili (matrimonio concordatario).
Il Ministero dell'Interno ha chiesto la modifica degli attuali modelli di richiesta di trascrizione dei matrimoni concordatari affinché sia possibile indicare la scelta effettuata dagli sposi anche con riguardo alla legge che gli stessi intendono applicare ai loro rapporti patrimoniali.
Quando saranno attuate le modifiche richieste, sarà possibile, anche in caso di matrimonio concordatario, annotare la scelta della legge straniera applicabile ai loro rapporti patrimoniali.
Vai alla pagina del CNSD
Vai direttamente alla Circolare n. 8

Adozione internazionale di minori vietnamiti - Esonero dalla legalizzazione dell'atto di nascita del minore adottato

Con la Circolare n. 7 del 2010 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici, relativa all'adozione di minori vietnamiti, è stato stabilito l'esonero dalla legalizzazione dell'atto di nascita del minore adottato.
Vai alla pagina del CNSD
Vai direttamente alla Circolare

Ancora sui doppi cognomi dei cittadini, nati all'estero, che conservano la cittadinanza del paese di origine. Nuova circolare.

Dell'argomento ho già dato notizia nel post Inversione di rotta per i doppi cognomi dei cittadini nati all'estero che conservano la cittadinanza d'origine.
Ora il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - interviene nuovamente, con la Circolare n. 4/2010, per sollecitare l'applicazione delle nuove procedure ed evitare improprie istanze di cambiamento del cognome.
Vai al sito del CNSD
Scarica direttamente la nuova Circolare

Nuova procedura di rilascio di nulla osta per i cittadini moldavi che intendono sposarsi in Italia. Modello

Sul sito del CNSD è stata pubblicata la Circolare n. 6 del 2010 riguardante: "Nuova procedura di rilascio di nulla osta per i cittadini moldavi che intendono sposarsi in Italia. Modello."
Visualizza la Circolare col relativo Modello

lunedì 5 aprile 2010

I risultati delle elezioni regionali in Veneto

Per consultare i risultati delle recenti elezioni regionali in Veneto, la composizione del consiglio regionale con i voti di preferenza ottenuti dai singoli candidati, vai al sito:
http://oe.consiglioveneto.it/RisultatiElezioni2010/

sabato 27 marzo 2010

Codice di autoregolamentazione nelle formazione delle liste

Con CIRCOLARE N. 22/10 del 23/02/2010, la Prefettura di Rovigo ha reso noto che la Commissione parlamentare di inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali, anche straniere, ha approvato all’unanimità, nella seduta del 18 febbraio 2010, una “ Relazione in materia di formazione delle liste dei candidati per le elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali ”.
Tale Relazione, contiene un Codice di autoregolamentazione nella formazione delle liste dei candidati alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, proposto per l’adesione su base volontaristica, ai partiti, alle formazioni politiche e alle liste civiche in vista della prossima tornata elettorale.

Scarica la Circolare (pdf)
Vai al Verbale della Commissione

Regionali 2010. Le istruzioni per gli uffici elettorali di sezione

Per agevolare il delicato compito dei presidenti e dei componenti degli uffici elettorali di sezione nello svolgimento delle operazioni di votazione e di scrutinio, sono state predisposte le istruzioni per

• l'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale
Vai alla pagina del Ministero dell'Interno
Scarica direttamente (pdf, 2,64 MB)

mercoledì 24 marzo 2010

E' on line Normattiva, il portale pubblico delle leggi in vigore

È on line dal 19 marzo Normattiva, la banca dati pubblica delle leggi in vigore in Italia. Accessibile gratuitamente, consente di reperire, sempre in modalità 'free', cioè senza bisogno di abbonarsi a pagamento, anche le versioni precedenti di normative poi modificate, o le disposizioni poi abrogate.

Il portale nasce da un progetto interistituzionale affidato dalla legge (legge n.388/2000, articolo 107) a Presidenza del Consiglio dei ministri, Senato della Repubblica e Camera dei deputati e finalizzato alla informatizzazione e alla classificazione della normativa vigente, offerta alla libera consultazione.
A fare la differenza rispetto ad altri data base è anche l'aggiornamento entro 1 ora dalla pubblicazione delle nuove norme da parte della Gazzetta certificata sul sito dell'Istituto Poligrafico dello Stato. L'aggiornamento delle norme modificate dovrebbe essere effettuato, invece, entro i successivi 3 giorni o nei successivi 15 nell'ipotesi di numerose modifiche.

Per quanto riguarda la completezza della banca dati, l'obiettivo, secondo il timing pubblicato sul sito, è quello di mettere on line entro il 2014 tutta la normativa statale dalla nascita dello Stato unitario, per un totale di circa 75.000 atti secondo una stima al 31 dicembre 2009.

Vai alla notizia sul sito del Ministero dell'Interno
Vai al Portale

venerdì 19 marzo 2010

Interpretazione autentica di disposizioni del procedimento elettorale e relativa disciplina di attuazione

Il Decreto Legge 5/3/2010 n. 29 (G.U. 6/3/2010 n. 54)

Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/2010

Un decreto che alla fine è risultato inutile ma che può essere fonte di problemi per il futuro. Spero che non venga convertito in legge.
A "imperitura memoria" ne riporto il testo.

----inizio documento

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Vista la legge 17 febbraio 1968, n. 108;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010 tramite interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, e dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, assicurando il favor electionis secondo i principi di cui agli articoli 1 e 48 della Costituzione;
Ritenuto che tale interpretazione autentica è finalizzata a favorire la più ampia corrispondenza delle norme alla volontà del cittadino elettore, per rendere effettivo l'esercizio del diritto politico di elettorato attivo e passivo, nel rispetto costituzionalmente dovuto per il favore nei confronti della espressione della volontà popolare;
Ravvisata l'esigenza di assicurare l'esercizio dei diritti di elettorato attivo e passivo costituzionalmente tutelati a garanzia dei fondamentali valori di coesione sociale, presupposto di un sereno e pieno svolgimento delle competizioni elettorali;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 marzo 2010;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno;

Emana
il seguente decreto-legge:

Art. 1
Interpretazione autentica degli articoli 9 e 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108

1. Il primo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che il rispetto dei termini orari di presentazione delle liste si considera assolto quando, entro gli stessi, i delegati incaricati della presentazione delle liste, muniti della prescritta documentazione, abbiano fatto ingresso nei locali del Tribunale. La presenza entro il termine di legge nei locali del Tribunale dei delegati può essere provata con ogni mezzo idoneo.

2. Il terzo comma dell'articolo 9 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le firme si considerano valide anche se l'autenticazione non risulti corredata da tutti gli elementi richiesti dall'articolo 21, comma 2, ultima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, purchè tali dati siano comunque desumibili in modo univoco da altri elementi presenti nella documentazione prodotta. In particolare, la regolarità della autenticazione delle firme non è comunque inficiata dalla presenza di una irregolarità meramente formale quale la mancanza o la non leggibilità del timbro della autorità autenticante, dell'indicazione del luogo di autenticazione, nonchè dell'indicazione della qualificazione dell'autorità autenticante, purchè autorizzata.

3. Il quinto comma dell'articolo 10 della legge 17 febbraio 1968, n. 108, si interpreta nel senso che le decisioni di ammissione di liste di candidati o di singoli candidati da parte dell'Ufficio centrale regionale sono definitive, non revocabili o modificabili dallo stesso Ufficio. Contro le decisioni di ammissione può essere proposto esclusivamente ricorso al Giudice amministrativo soltanto da chi vi abbia interesse. Contro le decisioni di eliminazione di liste di candidati oppure di singoli candidati è ammesso ricorso all'Ufficio centrale regionale, che può essere presentato, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, soltanto dai delegati della lista alla quale la decisione si riferisce. Avverso la decisione dell'Ufficio centrale regionale è ammesso immediatamente ricorso al Giudice amministrativo.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche alle operazioni e ad ogni altra attività relative alle elezioni regionali, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le medesime elezioni regionali i delegati che si siano trovati nelle condizioni di cui al comma 1 possono effettuare la presentazione delle liste dalle ore otto alle ore venti del primo giorno non festivo successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto.

Art. 2
Norma di coordinamento del procedimento elettorale

1. Limitatamente alle consultazioni per il rinnovo degli organi delle Regioni a statuto ordinario fissate per il 28 e 29 marzo 2010, l'affissione del manifesto recante le liste e le candidature ammesse deve avvenire, a cura dei sindaci, non oltre il sesto giorno antecedente la data della votazione.

Art. 3
Entratra in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 marzo 2010
NAPOLITANO
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Maroni, Ministro dell'interno
Visto, il Guardasigilli: Alfano

----fine documento

giovedì 18 marzo 2010

Occhio al... Registro Italiano in Internet

Un sedicente "Registro italiano in Internet per le imprese" sta inviando, a enti e imprese, lettere con le quali si chiede, apparentemente, la verifica dei dati relativi alla propria attivita': i moduli sono in realta' una proposta di contratto per adesione per la fornitura di un servizio a pagamento (nel mio caso € 958,00). Tentativi analoghi sono stati effettuati nel 2005 e nel 2007. Ora ci riprovano.
Quindi ... MASSIMA ATTENZIONE!!!!!
Per approfondimenti, consulare questi link:
http://www.nic.it/tutto-sul.it/news/attenzione-alle-lettere-del-registro-italiano-in-internet-per-le-imprese
http://www.aicel.it/forum/showthread.php?t=21866
http://punto-informatico.it/2019485/PI/Commenti/occhio-al-registro-italiano-internet.aspx
http://punto-informatico.it/2306263/PI/News/registro-italiano-internet-ritorno.aspx
http://www.agcm.it/agcm_ita/DSAP/Dsap_pi.nsf/a0d111d6626f957fc125652a00315873/f91306f2c7aa4454c125746b0048829b?OpenDocument&Highlight=2,958

venerdì 12 febbraio 2010

Elzioni Regionali 28-29/03/2010. Elettori non deambulanti, portatori di handicap, ricoverati.

Riporto il testo della Circolare della Prefettura di Rovigo

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Prot. n. 2247/10/U.E.P./Area 2^ - Rovigo, 10 febbraio 2010
CIRCOLARE N. 10/10/REG

- AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
- AI SIGG. DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE ULSS NN. 18 – 19 DI ROVIGO – ADRIA

OGGETTO: Elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del 28 e 29 marzo 2010 – Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.-

Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con circolare numero 8/2010 del 2 febbraio u.s., ha diramato le direttive che di seguito si trascrivono nelle parti essenziali, richiamando la particolare attenzione delle SS.LL.:

“””””””””Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.
In prossimità delle consultazioni regionali ed amministrative, si ritiene opportuno sensibilizzare i sindaci affinché agevolino, con ogni mezzo, la votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.
In particolare, si precisa che le sedi e le sezioni elettorali prive delle barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate, secondo le prescrizioni normative di cui all’articolo 2 della legge sopracitata.
I comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l’elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.
Le SS.LL vorranno predisporre un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori portatori di “handicap”, secondo il disposto normativo di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In conformità alle previsioni normative di cui all’art. 42 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dovranno essere ammessi a votare nel luogo di ricovero:
· Tutti gli elettori che siano ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronicari, nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria “seppure di modesta portata” come un'infermeria;
· Tutti i tossicodipendenti degenti presso le strutture di associazioni, nonché presso gli enti e le istituzioni pubbliche o private, anche nel caso in cui, alle strutture medesime non sia stato ancora formalmente concesso, da parte delle autorità regionali competenti, l’esercizio dell’attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa.
I sindaci e i responsabili delle strutture interessate dovranno assumere le necessarie intese con i Presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto da parte del seggio speciale (art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976 n.136) e da parte del “seggio volante” (art. 44 del d.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976 n.136).””””””””””
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei Sigg. Direttori delle aziende sanitarie locali affinchè, nei tre giorni che precedono le consultazioni e nei giorni della votazione, assicurino la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento, nonchè dell’attestazione prevista dall’art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.
p. IL PREFETTO - IL VICE PREFETTO VICARIO ( Fruncillo )
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Normativa richiamata dalla circolare.

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L. 15-1-1991 n. 15 Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1991, n. 16.
Art. 1

1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.
3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.
4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.
5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.

Art. 2
1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.
2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A) al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 .
3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.
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L. 5-2-1992 n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.


Art. 29. Esercizio del diritto di voto.
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 .
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.

Elezioni: sospesa la comunicazione istituzionale sui mezzi di comunicazione di massa

Lo stabilisce una circolare del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. La sospensione terminerà con la chiusura delle operazioni di voto degli eventuali ballottaggi.
Il tutto in applicazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, 'Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica'.
Fanno eccezione le attività di comunicazione indispensabili per l'efficace svolgimento e per l’assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, per le quali le amministrazioni dovranno comunque richiedere un parere preventivo all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

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giovedì 11 febbraio 2010

Rifugiati politici, richiedenti asilo e simili: il riconoscimento degli status personali a fini anagrafici

Segnalo, in proposito, un articolo di Romano Minardi su Focus (n.3 di Giovedì 11 Febbraio 2010), l'allegato telematico della rivista Lo Stato Civile Italiano. Buona lettura.
Visualizza

Elezioni regionali, le istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature

Il Ministero dell'Interno mette a disposizione una guida della Direzione centrale dei servizi elettorali per facilitare le operazioni di esame delle liste dei candidati per le Elezioni Regionali del 28 e 29 marzo 2010.
Sono inoltre consultabili le pubblicazioni che contengono le Istruzioni per la presentazione e l’ammissione delle candidature per le elezioni, rispettivamente, provinciali e comunali del 28-29 marzo 2010 e l’eventuale turno di ballottaggio dell’ 11-12 aprile.

Vai alla pagina dedicata

lunedì 1 febbraio 2010

Ancora una proroga al regime transitorio per l'accesso al mercato del lavoro da parte dei cittadini della Romania e della Bulgaria

Il Ministero dell'Interno congiuntamente al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con Circolare n. 2 del 20 gennaio 2010 "Regime transitorio in materia di accesso al mercato del lavoro dei cittadini della Romania e della Bulgaria", hanno ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2010 le procedure che regolano il lavoro per i cittadini bulgari e romeni.
In pratica resta tutto inalterato, deroghe comprese.

Vai alla pagina del Ministero dell'Interno
Scarica la Circolare

venerdì 29 gennaio 2010

Circolare 2/2010, "Nuova procedura rilascio Nulla Osta per matrimonio in Italia di cittadini svedesi residenti in Svezia"

In relazione a quanto comunicato dal Ministero degli Affari Esteri, l'Ambasciata di Svezia in Italia ha reso noto che, a partire dal 1 gennaio 2010, e' stata avviata una nuova procedura di rilascio del "nulla osta" alla celebrazione del matrimonio per i cittadini svedesi residenti in Svezia che intendono sposarsi in Italia.

Secondo la nuova procedura, il nulla-osta sarà emesso direttamente dall'Ufficio Anagrafe del comune di residenza del cittadino svedese, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato, il quale ne attesterà anche la conformità all'originale.

La documentazione così prodotta, che sarà altresì munita di Apostilla, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, va a sostituire il nulla-osta precedentemente emesso dalla autorità diplomatica svedese, certificazione che continuerà invece ad essere rilasciata dalla predetta autorità solo nei casi di matrimonio da contrarre in Italia da cittadini svedesi qui residenti.

Vai alla pagina del CNSD
per visualizzare la notizia e scaricare la circolare

Rilevazioni demografiche e sanitarie, anno 2010

Segnalo la circolare n. 40 del 5 ottobre 2009 con la quale l'Istat illustra i criteri che ciascun Comune e ciascuna Prefettura devono seguire per l'esecuzione delle rilevazioni demografiche e sanitarie riferite al 31 dicembre 2009, per quanto riguarda i modelli Istat P.2 e Istat P.3, e all'anno 2010 per quanto concerne tutti gli altri modelli.
Vai al sito Istat
per consultare la circolare e i modelli statistici in uso per il 2010.

giovedì 28 gennaio 2010

Celebrazione del matrimonio da parte di ministri di culti acattolici, non regolati da intese. Nuova interpretazione.

Con la Circolare n. 25/2009 avente per oggetto "Legge 1159/1929: Nuova interpretazione in ordine al limite territoriale relativo alla celebrazione del matrimonio da parte di ministri di culti acattolici, non regolati da intese", il Ministero dell'Interno, Direzione centrale dei servizi demografici, ha richiesto al Consiglio di Stato un parere circa l'efficacia del limite territoriale delle funzioni riconosciute in materia civile ai ministri di cutlto.
Il Consiglio di Stato ha modificato il proprio precedente orientamento ritenendo ora che che non vi siano ora giustificazioni normative tali da giustificare la prassi di delimitare l'ambito territoriale di svolgimento delle funzioni del ministro di culto.

L'Ufficiale dello Stato Civile, pertanto, potrà procedere alle pubblicazioni di matrimonio e alla successiva trascizione dell'atto senza tener conto di vincoli territoriali stabiliti nel decreto di approvazione della nomina del ministro di culto.

Vai alla notizia sul sito del CNSD
Scarica direttamente la Circolare

martedì 19 gennaio 2010

Confermata la validità, sino al 30 giugno 2010, sia delle pubblicazioni all'albo in forma cartacea che quella sul sito web dell'ente

In questo senso la Circolare n. 1/2010 in data 13/01/2010 del Ministero dell'Interno, pubblicata sul sito del CNSD.

Dopo il 30 giugno 2010 avranno validità legale soltanto le pubblicazioni effettuate sul sito web. Per lo Stato Civile riguardano, in pratica, le pubblicazioni di matrimonio e le affissioni relative alla istanze di modifica del nome o del cognome.

Vai alla notizia
Scarica la circolare da qui
Vedi anche il post Albo pretorio online anche per le pubblicazioni di matrimonio e per le istanze di cambiamento del nome o del cognome a commento della Circolare n. 29 del 15/12/2009.

martedì 12 gennaio 2010

Albo pretorio online, sei mesi di proroga.

Alla fine la proroga è stata adottata, anche se mantenuta quasi 'riservata'. Ora ci saranno sei mesi in più per realizzare l'albo online.

Va notato che non sono state definite norme tecniche particolari e questo va a confermare l'orientamento secondo il quale ogni ente adotta le forme e le tecnologie che ritiene più opportune (o più economiche) per attuare la previsione normativa. La cosa importante è che la pubblicazione avvenga sul sito internet dell'ente.

Fino al 30 giugno 2010 avranno validità legale sia le pubblicazioni cartacee all'albo tradizionale sia quelle effettuate sul sito istituzionale dell'ente.

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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 (stralcio)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (09G0206) (GU n. 302 del 30-12-2009 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2009

Art. 2
Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale

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5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2010».
...

sabato 2 gennaio 2010

Albo pretorio online anche per le pubblicazioni di matrimonio e per le istanze di cambiamento del nome o del cognome

Sul sito del CNSD è stata pubblicata la Circolare n. 29 del 15/12/2009 avente ad oggetto : Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici.
La circolare è stata trasmessa ai comuni anche dalla Prefettura di Rovigo.

Per effetto dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nei siti web dei comuni dovranno essere pubblicati anche:
- gli atti di pubblicazioni di matrimonio;
- il sunto delle istanze di cambiamento del nome o del cognome.

Il tutto, come ci ricorda la circolare, ai fini della progressiva eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea.
Negli atti pubblicati sui siti web istituzionali si dovrà dar atto dell'assolvimento degli obblighi fiscali. Prendiamo il caso delle pubblicazioni di matrimonio: dove si applicherà la marca da bollo? Ovviamente sul documento cartaceo! Il che ci riporta alla necessità di stampare comunque il documento alla faccia della progressiva eliminazione degli sprechi.
In pratica, oltre a quanto abbiamo fatto fino al 31 dicembre 2009, ora dovremo pubblicare l'atto anche sul sito web e, per giunta, in una specifica sezione del proprio sito. E così, oltre a non risparmiare carta, dovremo dedicare del tempo, il prezioso tempo, per la pubblicazione sul sito istituzionale.
I costi non finiscono qui. Dedicare una specifica sezione del sito all'albo online implica, come minimo, la necessità di una ristrutturazione dello stesso. Se, invece, si vorrà rischiare l'acquisto di una specifica applicazione, magari associata agli applicativi gestionali in uso, oltre al costo di ristrutturazione del sito, si dovrà sostenere anche la spesa per l'acquisto della licenza e/o per il canone di manutenzione annuale.
In definitiva, per risparmiare il costo di qualche foglio di carta, e spesso nemmeno quello, dovremo dedicare tempo e risorse economiche alla finzione di una pubblica amministrazione che si rinnova ma che continua a pretendere il borbonico balzello della marca da bollo anche sui documenti digitalizzati.

Vai alla pagina del CNSD
Scarica direttamente la circolare
Vai al sito della semplificazione normativa