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martedì 23 ottobre 2007

Iscrizione al Servizio Sanitario nazionale di studenti non appartenenti all'Unione Europea

Con nota n. 1068/area IV del 19/09/2007 la Prefettura di Rovigo ha trasmesso ai comuni la circolare del Ministero della Salute riguardante gli studenti non appartenenti agli stati dell'unione.

Riporto il testo della nota prefettizia.

Per opportuna conoscenza, si trasmette la circolare del Ministero della Salute relativa all’iscrizione al Servizio sanitario nazionale di studenti non appartenenti all'Unione Europea.
In particolare la suddetta circolare prende in esame la legge del 28 maggio 2007, n. 68 "Disciplina dei soggiorni di breve durata degli stranieri per visite, affari, turismo e studio" che ha soppresso il permesso di soggiorno per studio per soggiorni inferiori a tré mesi rendendo obbligatoria la presentazione di una dichiarazione di presenza all'Autorità di frontiera o al Questore.
Tale certificazione, pertanto, risulta essere il requisito necessario per l'iscrizione volontaria al SSN da parte dello studente extracomunitario.


giovedì 18 ottobre 2007

In Italia, in regola


Dalla newsletter del governo.


È stata presentata l’11 ottobre 2007, alla presenza del ministro dell’Interno, Giuliano Amato, presso la Sala del refettorio della Camera dei deputati la Guida “In Italia, in regola”, un opuscolo informativo realizzato dal Ministero dell’Interno, per favorire la conoscenza delle procedure riguardanti il mondo dell’immigrazione.
Con tale Guida tradotta in sette lingue (quelle più diffuse tra gli immigrati presenti in Italia: inglese, francese, spagnolo, albanese, russo, cinese e arabo) e via via aggiornata sul sito http://www.interno.it/, il ministero dell’Interno fa un ulteriore passo per fornire un’informazione sempre più completa e chiara sulle procedure e le normative che interessano il mondo dell’immigrazione; rivolgendosi non soltanto agli immigrati, ma anche a quanti operano nel settore: datori di lavoro, famiglie e imprese, associazioni del volontariato, soggetti istituzionali. Informare gli immigrati sui loro diritti e doveri può essere una “riforma” per facilitare l’integrazione e la convivenza tra italiani e stranieri.
In 11 schede sono descritte – fra l’altro - le procedure per il rinnovo dei permessi di soggiorno, per il ricongiungimento familiare, per l’accesso alla cittadinanza, per l’iscrizione a scuola, per effettuare la prima assunzione lavorativa, per assumere lavoratori non comunitari residenti all’estero (che cosa presentare e come si presenta la domanda), per richiedere lo status di rifugiato (se nel Paese di origine si è oggetto di persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza a determinati gruppi sociali o per opinioni politiche o se si ha fondato motivo di ritenere che si potrebbe essere perseguitato in caso di ritorno in patria) ecc.

Il link per raggiungere la pagina di riferimento è il seguente:



Nomi dei cittadini giordani: quattro elementi




Riporto il testo della circolare prefettizia Prot- n.1096/6206/2007/ A.II^ , in data 21 settembre 2007.


Ai Sigg. Sindacidei Comuni della provincia - Loro Sedi



OGGETTO - Chiarimenti in mento alla corretta Identificazione dei nomi dei cittadini giordani. Circolare n. 48/2007.



Con riferimento all'oggetto, il Ministero dell'Interno- Direzione Centrale per i Servizi Demografici, con la circolare di seguito trascritta ha specificato:
" A! riguardo, è da specificare come, ai fini dell'individuazione della corretta identità dei cittadini stranieri, sia necessario tare riferimento all'ari. 14 del D.P.R. n. 223/1989, all'art. 24 della logge n. 218/1995, nonché alle specifiche convenzioni sottoscritte dall'Italia e dai vari stati esteri (cfr circolare di questa Direzione Centrale n. 20 del 25.07.2003).
Ciò premesso, l'Ambasciata del Regno Hascemita di Giordania a Roma ha reso noto che i cittadini giordani posseggono quattro elementi disposti consecutivamente come segue:
1) nome del titolare del documento (primo nome);
2) nomi del padre,
3) nome del nonno paterno;
4) cognome ".

Considerata l'importanza delle indicazioni sopra esposte, si richiama l'attenzionedelle SS.LL. sull'argomento, affinchè sia portato a conoscenza degli uffici interessati.Si confida nella consueta e fattiva collaborazione.


sabato 13 ottobre 2007

La Carta dei Servizi della Questura di Rovigo


La Questura di Rovigo ha informato i comuni della pubblicazione della carta dei servizi 2007.

Per accedere al documento è sufficiente andare sul sito della Polizia di Stato e cliccare sul link posto in basso a sinistra [Le questure], nella nuova pagina clic su Rovigo per aprire l'home page della questura. La carta dei servizi, ad oggi, è presente a centro pagina e scaricabile in formato compresso.


Presentare domanda di prima assunzione dei lavoratori stranieri: la procedura presso lo Sportello unico e i moduli

Per assumere lavoratori non comunitari residenti all’estero si deve presentare domanda di nulla osta allo Sportello Unico per l’Immigrazione della provincia di residenza o di quella in cui ha sede legale l’impresa o di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa, nell’ambito delle quote previste dall’apposito “decreto-flussi”, che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare sul territorio nazionale.
La procedura, che riguarda lo sportello unico presso la Prefettura ma che può essere di interesse per gli operatori d'anagrafe, è descritta dettagliatamente nella pagina seguente:

http://www.interno.it/mininterno/export/sites/default/it/sezioni/servizi/come_fare/immigrazione/005_domanda_prima_assunzione.html?back=%2Ftools%2Fsearch%2Findex.html%3Faction%3Dsearch%26matchesPerPage%3D10%26displayPages%3D10%26index%3DProgetto+Online%26sort%3D%26category%3D%26searchRoots%3D%252Fit%252F%26text%3Dcircolare%2B46%252F2007%26start%3D%26end%3D%26type%3Dgeneric

Ad esempio, può essere segnalata ad un datore di lavoro che intenda assumere uno straniero.

giovedì 11 ottobre 2007

[ANAGRAFE] Applicazione imposta di bollo su attestazioni per cittadini comunitari.

Con nota Prot. n.15100/14865 dell' 8 ottobre 2007 è stata pubblicata la CIRCOLARE N. 54 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici riguardante:
Applicazione dell’imposta di bollo sulle attestazioni rilasciate ai cittadini dell’Unione europea ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007.

Ne riporto il testo:

Sono pervenuti dai Comuni numerosi quesiti volti a conoscere se gli attestati rilasciati ai cittadini dell’Unione europea, ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007, scontino o meno l’imposta di bollo.
Sulla questione, questo Ministero ha formulato istanza d’interpello all’Agenzia delle entrate la quale si è espressa nel senso che gli attestati in argomento (gli attestati d’iscrizione anagrafica ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007 e gli attestati di soggiorno permanente), e le relative istanze sono riconducibili ”agli atti e provvedimenti degli organi dell’amministrazione dello stato, delle regioni, delle province, dei comuni, rilasciati a coloro che ne abbiano fatto richiesta…,” di cui all’articolo 4 della Tariffa del d.P.R. n. 642 del 1972, e in quanto tali scontano l’imposta di bollo fin dall’origine, nella misura di euro 14,62.
In attuazione del parere espresso in tal senso, il cittadino dell’Unione che si presenta all’anagrafe per la propria iscrizione nel registro della popolazione residente, nel consegnare la documentazione necessaria ad accertare la sussistenza delle condizioni di soggiorno, rivolgerà all’ufficio un’istanza - sottoposta a bollo - di iscrizione ai sensi del decreto legislativo n. 30/2007, e di rilascio del relativo attestato (che andrà anch’esso in bollo).
Contestualmente, l’interessato sottoscriverà la dichiarazione di cui all’art. 13 del D.P.R. 223/1989 (modello APR 4).
Si pregano le SS.LL. di voler dare tempestiva notizia ai Comuni di quanto sopra espresso.

IL DIRETTORE CENTRALE
ML (Porzio)