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sabato 31 gennaio 2009

Elezioni comunali 2009. Parere del Consiglio di Stato in tema di incompatibilità

Nonostante molti motivi di perplessità, per i quali è stato auspicato un intervento legislativo, il Consiglio di Stato, in un parere espresso alla Direzione Centrale per le Autonomie del Ministero dell'Interno, ritiene che non vi sia incompatibilità tra la carica di assessore comunale e consigliere comunale presso enti diversi. Si veda in proposito la CIRCOLARE N. 3/09/U.E.P., in data 26 gennaio 2009, della Prefettura di Rovigo.

Il caso esaminato riguarda la carica di consigliere comunale in un ente e di assessore esterno in un altro comune. Un'eventualità che dovrebbe essere piuttosto rara ma che è meglio tenere presente in vista del prossimo rinnovo dei consigli nella maggior parte dei comuni.

Elezioni europee 2009. La Circolare n. 2 del Ministero.

Nel sito del Ministero dell'Interno dedicato alle elezioni ( http://elezioni.interno.it/ ) è stata pubblicata la Circolare n. 2/2009 "Elezione dei membri del Parlamento Europeo spettanti all'Italia. Esercizio del diritto di voto per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia da parte dei cittadini dell’Unione europea residenti in Italia", raggiungibile direttamente da qui.

Molto utili gli allegati, tradotti in quattro lingue.

L'Allegato A è in formato PDF editabile con cui il cittadino dell'Unione può scegliere di votare in Italia (il modulo può essere compilato e stampato ma non salvato).
L'Allegato B è formato RTF e può essere personalizzato usando un qualsiasi programma di trattamento testi (va bene Word ma va altrettanto bene il gratuito OpenOffice.org). Si tratta di un manifesto informativo rivolto ai cittadini dell'Unione.
L'ultimo allegato, in formato RTF, è uno schema di lettera da inviare a tutti i cittadini dellUnione residenti nel proprio Comune allegandovi lo schema di domanda (Allegato A)

Elezioni europee 2009. Gli Stati membri dell'Unione.

Elezioni europee alle porte.
Per tenerci aggiornati sulle novità ecco il link che ci rimanda alla sezione elezioni del Ministero dell'Interno (vedi CIRCOLARE della Prefettura di Rovigo, N. 2/09/U.E.P. del 26 gennaio 2009):
http://elezioni.interno.it/

Meglio registralo tra i preferiti perché non è facilissimo da scovare nel sito del ministero.

Con la medesima Circolare la Prefettura riporta l'elenco aggiornato degli stati membri dell'Unione:
AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA.

venerdì 23 gennaio 2009

DL 112/2008 Adempimenti per i Comuni

Non mi ricordo come ci sono arrivato ma quel che conta è il risultato.
Il DL n. 112/2008, convertito in legge (L. 133/2008) prevede qualcosa anche per i servizi demografici e, forse, anche per gli uffici tributi dei comuni. Riporto di seguito le parti strettamente necessarie.


Stralcio
D.L. 25-6-2008 n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2008, n. 195, S.O.

ADEMPIMENTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI DEI COMUNI
(Art. 83, commi 16 e 17)

Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria

16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. (203)


ALTRI ADEMPIMENTI PER I SERVIZI COMUNALI (Ufficio Tributi)
(Art. 83, commi 4 e 11)

4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.».

11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.

sabato 17 gennaio 2009

Iscrizione anagrafica: proroga del regime transitorio nei riguardi dei cittadini neocomunitari.

Dal sito del CNSD (dalla home page; al momento non è disponibile nella sezione Circolari emesse)

Con circolare n. 1/2009 del 14 gennaio 2009, dei Ministeri dell' Interno e del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, è stato prorogato il regime transitorio per l' accesso al lavoro da parte dei cittadini neocomunitari. Pertanto, fino al 31 dicembre 2009 l' iscrizione anagrafica, ai sensi del decreto legislativo 30/2007, dei lavoratori di Bulgaria e Romania sarà subordinata al rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l' Immigrazione. Il nulla osta non deve essere richiesto nei casi in cui il lavoro riguardi i seguenti settori: lavoro stagionale; agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall' art. 27 del Testo Unico sull' Immigrazione. La circolare è disponibile sul sito web del Ministero dell' Interno.

venerdì 16 gennaio 2009

Dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia di cittadini brasiliani rilasciata dalle autorita' consolari del Brasile

Dal sito del CNSD
Sezione Circolari emesse Anno 2009

Emanata circolare n. 1 2009 concernente: "Dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia" di cittadini brasiliani rilasciata dalle autorita' consolari del Brasile - modello. A seguito di dubbi interpretativi in ordine alle formule usate dagli organi diplomatici brasiliani in Italia nel rilasciare il nulla osta di cui all'articolo 116 del C.C. italiano

Per scaricare il documento in formato .pdf (immagine) clicca qui.