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martedì 22 gennaio 2008

Ammessi i tre quesiti referendari

Lo scorso 16 gennaio la Corte costituzionale ha ammesso i tre quesiti referendari sulla legge elettorale.Questi, in estrema sintesi, gli obiettivi dei quesiti referendari:

Premio di maggioranza. Il primo quesito (scheda verde) e il secondo (scheda bianca) affrontano la questione del "premio di maggioranza" alla lista più votata e innalzamento della soglia di sbarramentò. Le attuali leggi elettorali di Camera e Senato prevedono un sistema proporzionale con premio di maggioranza. Tale premio è attribuito su base nazionale alla Camera dei deputati e su base regionale al Senato. Esso è attribuito alla "singola lista" o alla "coalizione di liste" che ottiene il maggior numero di voti.
Il 1 e il 2 quesito, valevoli rispettivamente per la Camera dei deputati e per il Senato, si propongono l'abrogazione del collegamento tra liste e della possibilità di attribuire il premio di maggioranza alle coalizioni di liste. In caso di esito positivo del referendum, la conseguenza è che il premio di maggioranza viene attribuito alla lista singola (e non più alla coalizione di liste) che abbia ottenuto il maggior numero di seggi. Un secondo effetto del referendum è che abrogando la norma sulle coalizioni verrebbero anche innalzate le soglie di sbarramento.
SbarramentoPer ottenere rappresentanza parlamentare, cioè, le liste debbono comunque raggiungere un consenso del 4% alla Camera e 8% al Senato. In sintesi: la lista più votata ottiene il premio che le assicura la maggioranza dei seggi in palio, le liste minori ottengono comunque una rappresentanza adeguata, purché superino lo sbarramento.

I quesiti dovranno essere approvati dalla maggioranza dei votanti ma il numero dei votanti dovrà superare la metà degli aventi diritto. Diversamente, l'esito dei referendum non avrà alcuna efficacia.

Servizi Demografici e Ministero dell'Interno

Prefettura di Rovigo
Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo
Prot. n. 4852/Area 2^ - Data 24 dicembre 2007

OGGETTO: Servizi Demografici e Ministero dell'Interno.-

E' stato da più parti rappresentato a quest'Ufficio le difficoltà di gestione dei Servizi Demografici da parte dei rispettivi addetti, che hanno di recente segnalato il notevole disagio nell'assolvere le diverse incombenze cui sono costantemente chiamati in relazione alle crescenti competenze che la legge in materia di anagrafe e stato civile attribuisce agli Uffici Demografici dei Comuni.
Tale situazione presenterebbe secondo gli operatori del settore, degli ulteriori fattori di criticità connessi all'ampliamento dei compiti dei suddetti uffici con particolare riguardo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, che ha conferito agli uffici d'anagrafe delle specifiche competenze di rilevante importanza in tema di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari.
In relazione a quanto sopra, si segnala alla particolare e sensibile attenzione delle SS.LL. l'esigenza di porre in essere ogni utile iniziativa, di cui si gradirà notizie, finalizzata all'adozione dei necessari interventi correttivi in merito agli aspetti problematici che eventualmente dovessero emergere nell'ambito delle rispettive sedi.

IL PREFETTO
( Sbordone )

martedì 15 gennaio 2008

Stranieri nati in Italia, una Circolare precisa i criteri per ottenere la cittadinanza

Cittadinanza
10.11.2007

Per l'iscrizione anagrafica varranno i documenti comprovanti la permanenza nel nostro Paese fin dalla nascita dei figli degli immigrati, anche se tardivamente registrati presso i Comuni
Certificazione scolastica, attestati di vaccinazione, certificati medici in generale o altro, potranno comprovare la permanenza nel nostro Paese per l'iscrizione anagrafica, pur se tardiva, degli stranieri nati in Italia che chiedono l'acquisto della cittadinanza italiana.
Una Circolare n. 22 del 7 novembre 2007 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - ha individuato a questo proposito criteri interpretativi per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte degli stranieri nati in Italia, i quali una volta divenuti maggiorenni chiedono l'acquisto della cittadinanza dello Stato dove sono cresciuti ed hanno frequentato le scuole, conseguendo regolari titoli di studio.
Nei prossimi anni il vero protagonista dell'integrazione sarà difatti il bambino figlio di immigrati, chiamato a costruirsi una nuova "identità" a fronte di due diversi modelli di riferimento, spesso molto distanti tra loro, quello ereditato dal Paese d'origine e quello offerto dal Paese di accoglienza, nel quale deve realizzare un completo e positivo inserimento, di cui la scuola è uno degli elementi cardine. Assume particolare importanza l'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina l'acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età. Requisito per tale concessione sono il possesso del permesso di soggiorno (annotato su quello dei genitori) fin dalla nascita e la registrazione all'anagrafe del Comune di residenza. Molti Comuni hanno tuttavia rilevato che alcuni genitori stranieri, sebbene legalmente presenti nel nostro Stato, non hanno provveduto all'inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia o la loro iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza. La Circolare precisa ora che la tardiva iscrizione anagrafica del minore presso un Comune italiano non sarà considerata pregiudizievole all'acquisto della cittadinanza italiana, nei casi in cui sia possibile produrre una documentazione che dimostri la permanenza del minore nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, ecc.). Per eventuali periodi interruttivi nella titolarità del permesso di soggiorno, il richiedente potrà presentare documentazione che attesti comunque la presenza in Italia (certificazione scolastica, medica, o altro).

lunedì 14 gennaio 2008

Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari

DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI

Data: 10/1/2008 Settore: ANAGRAFE

Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari

E' stato prorogato il regime transitorio per i cittadini dei Paesi neocomunitari per tutto l'anno 2008. In sede di iscrizione anagrafica dovrà quindi continuare a chiedersi il nulla osta dello sportello unico previsto per alcune categorie di lavoratori (cfr. circolare n. 19/2007).

giovedì 10 gennaio 2008

Passaporto tradotto in arabo per la Libia

13-12-2007

A partire dall’11 novembre 2007, i cittadini stranieri in entrata ed in uscita dal Paese sono tenuti ad esibire, attraverso un apposito timbro, la traduzione in lingua araba dei dati anagrafici risultanti dal passaporto all'interno dello stesso libretto.
Le Questure effettivamente in possesso del necessario timbro bilingue sono, allo stato attuale, quelle di Roma e Milano.
Il passaporto così predisposto deve essere presentato al momento della richiesta di visto d'ingresso presso l'Ambasciata libica a Roma(Ufficio Popolare della Jamahiria Araba Libica Popolare Socialista).

Consulta il sito della Polizia di Stato

Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 8/1/2008 n. 1

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTISSIMA N. 1
Roma, 8 gennaio 2008

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA AOSTA
CIRCOLARE MIAITSE N. 1/08 PROT. 20080000033 DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

OGGETTO: Art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) – Tenuta e revisione delle liste elettorali.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”-pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300 -ha introdotto, con l’art. 2, comma 30 (in vigore dal 1° gennaio 2008), un nuovo assetto di competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, prevedendo anche la gratuità delle funzioni di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
L’intervento normativo appare chiaramente finalizzato ad un contenimento della spesa pubblica, in particolare di quella degli enti locali. Peraltro, la medesima norma, nella parte in cui trasferisce -in tutti i comuni -direttamente ad un organo monocratico alcune competenze prima attribuite alla commissione elettorale comunale, va anche a collocarsi nell’alveo del processo di snellimento e semplificazione dell’azione della Pubblica Amministrazione, proponendosi di conseguire maggiore efficienza ed economicità nel procedimento di formazione ed aggiornamento delle liste elettorali, valorizzando, al contempo, la funzione svolta dal personale dei comuni preposto al servizio elettorale.

***

Tanto premesso, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni volte a facilitare la tempestiva e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel predetto art. 2, comma 30, della legge finanziaria 2008.
In particolare, il primo periodo della citata norma prevede il trasferimento delle competenze in materia di tenuta e di revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dalla commissione elettorale comunale al responsabile dell’ufficio elettorale comunale, facendo peraltro salve le disposizioni contenute negli artt. 12, 13 e 14 del medesimo testo unico relative alla costituzione ed al funzionamento della medesima commissione. Alla competenza di tale organo collegiale restano devolute -in virtù della riserva espressa nell’ultimo periodo della norma citata – le attribuzioni previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, riguardanti la tenuta e l’aggiornamento dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e la nomina degli scrutatori. Ovviamente, in tale contesto normativo restano vigenti le disposizioni del successivo articolo 15 del medesimo testo unico, volte ad assicurare il pieno svolgimento delle funzioni della commissione elettorale comunale, attraverso la disciplina delle ipotesi di decadenza, della sua rinnovazione e di interventi sostitutivi.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio del corrente anno, il responsabile dell’ufficio elettorale comunale assume le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, agendo nella veste di Ufficiale elettorale ( già citato art. 2, comma 30, primo ed ultimo periodo, in combinato-disposto con l’articolo 4-bis, comma 2, del D.P.R. n. 223/67). Ne consegue la caducazione della delega eventualmente già conferita ai sensi del comma 3 del predetto art. 4-bis D.P.R. n. 223/67.
Per quanto concerne la modulistica da utilizzarsi per la tenuta e revisione delle liste elettorali, si ritiene che, alla luce delle modifiche normative intervenute, possano comunque essere utilizzati presso tutti i comuni, inclusi ovviamente quelli con popolazione superiore a quindicimila abitanti, i modelli di cui alle circolari della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 6/02 del 13 febbraio 2002 e n. 78/05 del 13 aprile 2005, utilizzando, ovviamente, solo la versione già predisposta per l’Ufficiale elettorale. In tali modelli si avrà cura di sostituire, nelle note riferite all’Ufficiale elettorale, la dicitura: “ Sindaco o delegato del sindaco, ai sensi dell’art. 4-bis del D.P.R. n. 223/67, come modificato dall’art. 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340 ” con la seguente: “Responsabile dell’ufficio elettorale comunale”.
Nel segnalare la particolare rilevanza delle innovazioni in argomento, si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra alla tempestiva conoscenza dei sindaci, dei segretari comunali e dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali,
vigilando attentamente, attraverso il servizio tecnico ispettivo, sulla puntuale attuazione della normativa in argomento affinché siano assicurate la regolarità e la tempestività nella tenuta e revisione delle liste elettorali, atte a garantire l’esercizio dei diritti politici costituzionalmente protetti.
Si comunica che la presente circolare verrà trasmessa anche agli indirizzi di posta elettronica degli Uffici elettorali provinciali e verrà altresì pubblicata nella Sezione Elettorale alla voce Circolari 2008 del Portale intranet all’indirizzo: http://servizielettorali.interno.it.
Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al seguente indirizzo di posta elettronica: direzionelettorale@interno.it.

Prefetto Adriana Fabbretti Direttore Centrale dei Servizi Elettorali.