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giovedì 10 gennaio 2008

Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 8/1/2008 n. 1

MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTISSIMA N. 1
Roma, 8 gennaio 2008

AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA AOSTA
CIRCOLARE MIAITSE N. 1/08 PROT. 20080000033 DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI

OGGETTO: Art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) – Tenuta e revisione delle liste elettorali.

La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”-pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300 -ha introdotto, con l’art. 2, comma 30 (in vigore dal 1° gennaio 2008), un nuovo assetto di competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, prevedendo anche la gratuità delle funzioni di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
L’intervento normativo appare chiaramente finalizzato ad un contenimento della spesa pubblica, in particolare di quella degli enti locali. Peraltro, la medesima norma, nella parte in cui trasferisce -in tutti i comuni -direttamente ad un organo monocratico alcune competenze prima attribuite alla commissione elettorale comunale, va anche a collocarsi nell’alveo del processo di snellimento e semplificazione dell’azione della Pubblica Amministrazione, proponendosi di conseguire maggiore efficienza ed economicità nel procedimento di formazione ed aggiornamento delle liste elettorali, valorizzando, al contempo, la funzione svolta dal personale dei comuni preposto al servizio elettorale.

***

Tanto premesso, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni volte a facilitare la tempestiva e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel predetto art. 2, comma 30, della legge finanziaria 2008.
In particolare, il primo periodo della citata norma prevede il trasferimento delle competenze in materia di tenuta e di revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dalla commissione elettorale comunale al responsabile dell’ufficio elettorale comunale, facendo peraltro salve le disposizioni contenute negli artt. 12, 13 e 14 del medesimo testo unico relative alla costituzione ed al funzionamento della medesima commissione. Alla competenza di tale organo collegiale restano devolute -in virtù della riserva espressa nell’ultimo periodo della norma citata – le attribuzioni previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, riguardanti la tenuta e l’aggiornamento dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e la nomina degli scrutatori. Ovviamente, in tale contesto normativo restano vigenti le disposizioni del successivo articolo 15 del medesimo testo unico, volte ad assicurare il pieno svolgimento delle funzioni della commissione elettorale comunale, attraverso la disciplina delle ipotesi di decadenza, della sua rinnovazione e di interventi sostitutivi.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio del corrente anno, il responsabile dell’ufficio elettorale comunale assume le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, agendo nella veste di Ufficiale elettorale ( già citato art. 2, comma 30, primo ed ultimo periodo, in combinato-disposto con l’articolo 4-bis, comma 2, del D.P.R. n. 223/67). Ne consegue la caducazione della delega eventualmente già conferita ai sensi del comma 3 del predetto art. 4-bis D.P.R. n. 223/67.
Per quanto concerne la modulistica da utilizzarsi per la tenuta e revisione delle liste elettorali, si ritiene che, alla luce delle modifiche normative intervenute, possano comunque essere utilizzati presso tutti i comuni, inclusi ovviamente quelli con popolazione superiore a quindicimila abitanti, i modelli di cui alle circolari della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 6/02 del 13 febbraio 2002 e n. 78/05 del 13 aprile 2005, utilizzando, ovviamente, solo la versione già predisposta per l’Ufficiale elettorale. In tali modelli si avrà cura di sostituire, nelle note riferite all’Ufficiale elettorale, la dicitura: “ Sindaco o delegato del sindaco, ai sensi dell’art. 4-bis del D.P.R. n. 223/67, come modificato dall’art. 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340 ” con la seguente: “Responsabile dell’ufficio elettorale comunale”.
Nel segnalare la particolare rilevanza delle innovazioni in argomento, si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra alla tempestiva conoscenza dei sindaci, dei segretari comunali e dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali,
vigilando attentamente, attraverso il servizio tecnico ispettivo, sulla puntuale attuazione della normativa in argomento affinché siano assicurate la regolarità e la tempestività nella tenuta e revisione delle liste elettorali, atte a garantire l’esercizio dei diritti politici costituzionalmente protetti.
Si comunica che la presente circolare verrà trasmessa anche agli indirizzi di posta elettronica degli Uffici elettorali provinciali e verrà altresì pubblicata nella Sezione Elettorale alla voce Circolari 2008 del Portale intranet all’indirizzo: http://servizielettorali.interno.it.
Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al seguente indirizzo di posta elettronica: direzionelettorale@interno.it.

Prefetto Adriana Fabbretti Direttore Centrale dei Servizi Elettorali.

1 commento:

Anonimo ha detto...

sono giorgio tricarico dipendente del comune di gallipoli ( comune suoperiore a 15 abitanti 20.000 elettori )dal 1975 e da tantissimi anni sono responsabile dell'ufficio elettorale comunale e dell'ufficio elettorale circondariale nonchè segretario della stessa.Siamo daccordo sullo snellimento, ma, ai fini economici non si dice niente?
Ho diritto al doppio dello stipendio ?
ho diritto al livello superiore ? ho diritto a che cosa ?.
Con tutte queste responsabilità sono ancora alla categ.C5 6^ LIVELLO.
Alla faccia dei lavativi e dei scaldasedia.
" PRETENDO " UNA RISPOSTA DA UN ESPERTO.
Distinti saluti
Giorgio Tricarico
elettorale@comune.gallipoli.le.it