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mercoledì 29 aprile 2009

Europee 2009, sono 79 i contrassegni elettorali ammessi

[27/04/2009] Elezioni europee 2009, sono 79 i contrassegni elettorali ammessi [LEGGI]

Eventuali ricorsi potranno essere presentati all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione.

In vista delle elezioni europee che si svolgeranno 6 e 7 giugno prossimi, in un'unica tornata di voto con le amministrative, la Commissione elettorale del ministero ha concluso l'esame circa la regolarità dei contrassegni presentati, verificando il numero di firme necessarie per il deposito ed individuando i simboli ammessi.
Al termine della procedura di verifica, sono stati ammessi, per l'elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all'Italia, 79 contrassegni. Eventuali ricorsi potranno essere presentati all'Ufficio elettorale nazionale presso la Corte di Cassazione.
I partiti e i gruppi politici organizzati interessati hanno potuto presentare i propri simboli dalle ore 8 alle ore 20 del 19 aprile e dalle ore 8 alle ore 16 del 20 aprile.

Fonte: Ministero dell'Interno

Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo

[21/04/2009] Spese di organizzazione tecnica ed attuazione per l’elezione dei rappresentanti d’Italia al Parlamento Europeo [LEGGI]

Fonte: Ministero dell'Interno

domenica 19 aprile 2009

Elezioni 2009. Spese postali.



La Prefettura di Rovigo ha trasmesso la circolare telegrafica del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale n. 2067/00.120908 dell'8 aprile 2009, relativa alla disciplina delle spese postali per le elezioni del 6 e 7 giugno 2009.

Ne riporto il testo di seguito. Un'unica avvertenza: la circolare del ministero, nel riportare la data delle elezioni con cui evidenziare le corrispondenza esente da spese, indica il 6 giugno invece del 7. Penso si possa ovviare indicando come data il 6-7 giugno 2009.


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Prefettura di Rovigo
Ufficio Territoriale del Governo
Prot. 0006776 Serv. Cont. Gest. Fin. - Rovigo, 8 aprile 2009

OGGETTO: Parlamento Europeo ed Elezioni amministrative del 6 e 7 giugno 2009 -Disciplina delle spese postali.-

. Ai Sigg. SINDACI dei Comuni della Provincia - LORO SEDI
. Al Sig. COMMISSARIO PREFETTIZIO del Comune di - BADIA POLESINE
e,p.c: . Alle POSTE ITALIANE S.P.A. - ROVIGO

Si trascrive di seguito la circolare telegrafica del Ministero dell'Interno - Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale della Finanza Locale n. 2067/00.120908 dell'8 aprile 2009, concernente l'oggetto:

"""La Società Poste Italiane, accogliendo la richiesta del- Ministero dell'Interno, ha diramato a tutte le filiali, con circolare DIR/103 del 7 aprile 2009, le istruzioni che saranno subito applicate e valide, fino al decimo giorno successivo alla data delle consultazioni, per consentire le facilitazioni di pagamento delle tasse postali e telegrafiche occorrenti per l'organizzazione e l'attuazione delle elezioni europee abbinate alle elezioni provinciali, comunali e circoscrizionali parziali, variamente combinate, del prossimo 6 e 7 giugno.

Pertanto, la corrispondenza di seguito elencata, recante la legenda "stato servizio elettorale - elezioni europee ed amministrative 6 giugno 2009", sarà accettata senza il pagamento delle relative tasse:

1. I pieghi, anche se raccomandati o assicurati, contenenti gli atti relativi alla revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali, spediti dai Sindaci al Ministero degli Affari Esteri, agli Uffici del Casellario Giudiziale, alle Autorità Provinciali di Pubblica Sicurezza, alle Prefetture, alle Procure della Repubblica, alle Commissione Elettorali Circondariali nonché ad altri Sindaci;

2. I plichi, anche se raccomandati, contenenti le tessere elettorali, spediti dai Sindaci ad altri Sindaci o aComandi di Forze Armate o di altri Corpi militarmente organizzati;

3. Le cartoline con le quali si dà avviso agli elettori italiani residenti all'estero della data della consultazione. Tali cartoline saranno spedite, da parte dei comuni, per posta prioritaria, sia per i paesi oltremare che per quelli europei;

4. I telegrammi spediti dai Sindaci, dai Presidenti delle Commissioni Elettorali Circondariali e dai Presidenti dei Seggi Elettorali; sarà consentita la facoltà ai Sindaci dei comuni sprovvisti di ufficio telegrafico, di dettare telegrammi per telefono.


Al pagamento delle relative spese provvederà direttamente questa Prefettura sulla base della documentazione inviata dalla locale filiale di poste italiane, con imputazione ai fondi che all'uopo saranno accreditati dal Ministero dell'Interno sul capitolo 1310 - pg. 3 - del corrente esercizio.

Si rammenta che le spese di cui al punto 4) formano oggetto di riparto con le Amministrazioni coinvolte negli abbinamenti alle quali sarà data comunicazione della spesa spettante, per il successivo versamento nella contabilità speciale di questa Prefettura.

La corrispondenza spedita da Autorità diverse da quelle sopraindicate o in periodi diversi, sarà accettata secondo le consuete modalità e le relative tasse dovranno essere addebitate alle Autorità mittenti, se dovute, in base alle vigenti tariffe""".

IL PREFETTO (Adinolfi)

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Istat. Codici dei comuni, delle province e delle regioni

L'Istat pubblica l'elenco aggiornato al 31 marzo 2009 dei comuni, delle province e delle regioni. Il file, assieme ad altri, è disponibile per il download e viene fornito in formato xls (Exel) e csv.
Vai alla pagina dedicata.

mercoledì 15 aprile 2009

Misure in materia di propaganda elettorale - Esonero dall'informativa - 2 aprile 2009 - (G.U. n. 85 dell'11 aprile 2009)

Propaganda elettorale

Il Garante per la protezione della privacy ha stabilito nuovi criteri che esonerano dall'informativa, fino al 30 settembre 2009, partiti, movimenti politici, comitati promotori, sostenitori e singoli candidati. Leggi il provvedimento.

mercoledì 8 aprile 2009

Comunali 2009. Presentazione delle liste. Attenzione al numero massimo di sottoscrittori.

Sto dando un'occhiata alle istruzioni per la presentazione delle candidature (ne ho comunicato la pubblicazione nel precedente post). I presentatori dovranno curare di non eccede il limite massimo delle sottoscrizioni previste, pena la ricusazione delle liste stesse.

A pagina 21 delle istruzioni (23 nel file pdf) si legge infatti:

La lista dovrà parimenti essere ricusata qualora, effettuate le verifiche
anzidette, il numero dei presentatori dovesse risultare eccedente il limite
massimo consentito dalla legge.

martedì 7 aprile 2009

Sono on-line le istruzioni ministeriali per la presentazione delle candidature per le elezioni comunali del 2009

Le istruzioni ministeriali per la presentazione delle candidature per le elezioni comunali del 2009 (Pubblicazione n. 5) sono reperibili e scaricabili dal sito del ministero dell'interno a questo indirizzo.

Ho trovato la segnalazione qui mentre proprio non riesco a reperire quasi nulla dal sito ministero dedicato alle elezioni. Mah!

Pubblicato il decreto di convocazione dei comizi delle elezioni europee

La Prefettura di Rovigo informa che sulla G.U. n. 78 del 3 aprile u.s. sono stati pubblicati il decreto di convocazione dei comizi delle elezioni europee e il decreto di assegnazione dei seggi alle circoscrizioni Italia.

La TABELLA DI ASSEGNAZIONE DEL NUMERO DEI SEGGI ALLE CIRCOSCRIZIONI prevede per alla Circoscrizione II - ITALIA NORD-ORIENTALE (Veneto - Trentino-Alto Adige - Friuli-Venezia Giulia - Emilia-Romagna) spettino 13 seggi.

lunedì 6 aprile 2009

Saranno di tre centimetri anche i simboli sulle schede dei comuni inferiori a 15000 abitanti

Lo chiarisce il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con circolare numero 13/2009 del 31 marzo 2009, resa nota ai Comuni della provincia di Rovigo dalla competente Prefettura con CIRCOLARE N. 14/09/UEP del 1° aprile 2009.
La decisione del Ministero trae origine da esigenze di uniformità con le altre votazioni e dalla mancanza di motivi ostativi.
I presentatori delle liste potranno presentare i simboli nei formati da 3 (per le schede) e da 10 cm (per i manifesti). Tuttavia i presentatori potranno continuare e presentare, per le schede di voto, il simbolo da 2 cm senza alcun pregiudizio.
Inoltre, contrariamente a quanto ho commentato nell'introduzione al post "Il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, è stato convertito in legge, con modificazioni", per le elezioni politiche, la legge 21 dicembre 2005, n. 270 che ha già previsto il diametro di 3 centimetri per i contrassegni da riportare sulle schede di voto.

Riporto di seguito il testo della CIRCOLARE N. 14/09/UEP.

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Prot. n. 6287/2009/Area II^ - U.E.P. - Rovigo 1 aprile 2009
CIRCOLARE N. 14/09/UEP

- AI SIGG. SINDACI
- AL SIG. COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI BADIA POLESINE
- AI SIGG. PRESIDENTI DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ROVIGO-ADRIA

OGGETTO: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie. – Modifiche apportate al decreto-legge 27 gennaio 2009 n. 3, dalla legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26.

Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con circolare numero 13/2009 del 31 marzo 2009, ha diramato le direttive, che di seguito si trascrivono, in merito alle disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie. – Modifiche apportate al decreto-legge 27 gennaio 2009 n. 3, dalla legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26:

“””””””””””Di seguito alla circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – n. 4/2009 (Circolare Prefettizia n. 6 del 4 febbraio 2009) si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2009 è stata pubblicata la legge 25 marzo 2009, n. 26, di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, concernente “Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie”.

Tale legge, in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione, apporta modifiche al testo del decreto- legge 27 gennaio 2009, n. 3, schematicamente evidenziate qui di seguito:
a) inserisce l’articolo 1-bis, concernente le nuove dimensioni dei contrassegni da riprodurre sulle schede elettorali per le elezioni europee ed amministrative;
b) aggiunge, all’art. 2, il comma 17-bis, prevedendo – per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 2009 e con esclusivo riferimento alle sezioni elettorali istituite negli altri Paesi dell’Unione europea per il voto degli elettori italiani ivi residenti – che il numero di elettori da assegnare a ciascuna sezione elettorale, a cura del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 408/1994, non possa essere superiore a 3.000 (e non più a 1.600).
c) all’articolo 4 recante disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, sostituisce il riferimento all’esclusione di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con quello, più ampio, relativo all’esclusione di maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d) introduce l’art. 4-bis, che prevede la possibile ammissione ai seggi elettorali di osservatori OSCE.

In particolare, l’art. 1-bis (Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali), nell’intento di rendere più chiari e riconoscibili all’elettore, ai fini dell’espressione del voto, i simboli identificativi delle liste e dei gruppi di candidati che partecipano alle consultazioni elettorali europee ed amministrative – anche in linea con la legge 21 dicembre 2005, n. 270 che ha già previsto il diametro di 3 centimetri per i contrassegni delle elezioni politiche – fissa a 3 centimetri il diametro dei contrassegni da riprodurre sulle schede di votazione sia per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia che per quelle comunali (nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) e provinciali, all’uopo novellando, rispettivamente, la legge 24 gennaio 1979, n. 18 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.

E’ da ritenersi, pur in mancanza nella “novella” di un espresso richiamo normativo all’art. 71 del suddetto testo unico n. 267 del 2000, che l’incremento a centimetri 3 del diametro del contrassegno sulle schede debba, in ogni caso, applicarsi anche per le elezioni dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, non ostandovi la normativa vigente, che nulla dispone in merito. Ciò, per ovvie esigenze di uniformità, di semplificazione delle operazioni di stampa, oltre che di snellimento procedimentale per le stesse forze politiche impegnate, con le proprie liste o gruppi di candidati, in più competizioni elettorali interessanti il rinnovo di organi elettivi appartenenti a diversi livelli territoriali di governo.

E’ appena il caso di evidenziare che – concernendo l’intervenuta novella normativa unicamente le dimensioni dei contrassegni sulle schede – nessun rilievo giuridico assume l’eventuale difformità di dimensioni che, nella fase di presentazione delle candidature, dovesse riscontrarsi nei contrassegni riportati sulla documentazione prodotta a corredo di liste o gruppi di candidati rispetto alle suddette dimensioni dei contrassegni ora prescritte per la stampa delle schede.

Per ciò che concerne, in particolare, la stampa delle schede per il primo turno delle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e delle elezioni provinciali, fermi restando ovviamente i criteri di composizione già previsti nelle tabelle C e G allegate al D.P.R n. 132/1993, l’altezza tradizionale delle schede sarà inevitabilmente aumentata in tutti i casi in cui dovranno riprodursi nella medesima parte più di sei contrassegni. In tali casi, però, non dovrà essere lasciato sulla scheda alcuno spazio nella zona inferiore delle parti riportanti il numero più alto di contrassegni.

L’art. 4-bis (Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE) esclusivamente per le prossime consultazione elettorali e referendarie del 2009, ammette la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, degli osservatori elettorali internazionali in conformità agli impegni internazionali assunti dall’Italia nell’ambito dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
Gli osservatori sono accreditati dal Ministero degli affari esteri che trasmette, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, l’elenco nominativo degli stessi al Ministero dell’Interno.
Tale elenco verrà successivamente trasmesso, da parte di questo Dicastero, ai Prefetti delle province interessate affinché venga reso noto ai Sindaci dei Comuni coinvolti.
La legge chiarisce che è preclusa agli osservatori qualsiasi interferenza nello svolgimento delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione.”””””””””””

Si invitano le SS.LL. a dare notizia del contenuto della presente circolare ai Responsabili degli Uffici elettorali, rappresentando la massima disponibilità da parte di questo Ufficio Elettorale Provinciale a fornire loro ogni utile supporto per un corretto adempimento.

IL PREFETTO ( Adinolfi )

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Testo coordinato del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3

Sul sito del Ministero dell'interno è stato pubblicato il Testo del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, coordinato con la legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26, recante: «Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie».

Vai al documento

venerdì 3 aprile 2009

Il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, è stato convertito in legge, con modificazioni.

Il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, è stato convertito in legge. Tuttavia la legge di conversione ha introdotto alcune modifiche.
Pertanto ne riproduco il testo, comprensivo dell'allegato.

Va osservato che il diametro dei simboli da riportare sulle schede di voto passa da 2 a 3 centimetri ma che tale innovazione vale per le elezioni dei membri del parlamento Europeo, le elezioni dei sindaci e consigli comunali nei comuni con oltre 15.000 abitanti e le elezioni provinciali. Non sono comprese le elezioni del Senato e della Camera ma nemmeno le elezioni comunali per i Comuni fino a 15.000 abitanti!!!!

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Legge 25/3/2009 n. 26 (G.U. 28/3/2009 n. 73)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie

Articolo 1

1. Il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, recante disposizioni urgenti per lo svolgimento nell'anno 2009 delle consultazionielettorali e referendarie, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblicaitaliana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Allegato

Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto legge 27 gennaio 2009, n. 3

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis - Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali
1. All'articolo 15, primo comma, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».
2. Nella Tabella B allegata alla legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni, le parole: «mm 20», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «mm 30».
3. All'articolo 72, comma 3, del testo unico delle leggisull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente:«Tali contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».
4. All'articolo 73, comma 3, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».
5. All'articolo 74, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18agosto 2000, n. 267, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede con il diametro di centimetri 3».

All'articolo 2:

è aggiunto, in fine, il seguente comma: «17-bis. Per le elezioni di cui al comma 1, il numero di elettorida assegnare ad ogni sezione di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1994, n. 483, non puo' essere superiore a 3.000.».

All'articolo 4:

al comma 1, primo periodo, le parole: «senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «senza maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

«Art. 4-bis - Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE
1. In occasione delle consultazioni elettorali e referendarie del 2009 disciplinate da leggi statali, in attuazione degli impegni internazionali assunti dall'Italia nell'ambito dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), e' ammessa la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, di osservatori elettorali internazionali. A tal fine gli osservatori internazionali sono preventivamente accreditati dal Ministero degli affari esteri che, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, trasmette al Ministero dell'interno l'elenco nominativo per la successiva comunicazione ai prefetti di ciascuna provincia ed ai sindaci.
2. Gli osservatori elettorali di cui al comma 1 non possono in alcun modo interferire nello svolgimento delle operazioni dell'ufficio elettorale di sezione».

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Ancora una precisazione sulla non estinzione delle pene accessorie.

Nel precedente post Perdita del diritto di elettorato attivo. Non estinzione delle pene accessorie si è riportato il testo della CIRCOLARE N. 12/09/UEP della Prefettura di Rovigo in data 23 marzo 2009.
Sull'argomento la Prefettura è nuovamente intervenuta con la CIRCOLARE N. 13/09/UEP del 30 marzo 2009, di cui riporto il testo.

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Prot. n. 5607/2009/Area II^ - U.E.P. - Rovigo 30 marzo 2009
CIRCOLARE N. 13/09/UEP

- AI SIGG. SINDACI
- AI SIGG. PRESIDENTIDELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI
- AL MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

OGGETTO: Sentenza del Consiglio di Stato n. 2912/07 del 17 ottobre 2007. Perdita del diritto di elettorato attivo a seguito irrogazione pena accessoria della interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici – Esito positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale – Non estinzione delle pene accessorie.-

Si fa seguito alla circolare prefettizia n. 12/09/UEP in data 23 marzo u.s., con la quale è stata trasmessa la pronuncia del Conisglio di Stato n. 2912/07 del 17 ottobre 2007, concernente l’oggetto, unitamente alla ministeriale numero 12/2009 del 23 marzo u.s., che ne ha illustrato gli aspetti più significativi.
Al riguardo, anche allo scopo di evitare dubbi operativi, si ritiene di richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che, ove per la fattispecie suindicata si fosse, da parte dei Funzionari elettorali, proceduto in modo difforme dall’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, gli stessi Responsabili degli Uffici Elettorali, in sede di autotutela, dovranno provvedere a comunicare alle persone interessate che, come previsto dal suddetto parere, la sanzione accessoria della interdizione perpetua o temporanea, nonostante l’esito positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, non si è estinta, e a ritirare la tessera elettorale, in attesa di procedere alla relativa variazione alle liste elettorali nella prima tornata utile: ciò in analogia a quanto indicato nell’art. 32/ter del D.P.R. 223/67.
Tanto si comunica con preghiera di informarne i Responsabili degli Uffici elettorali, ai fini di una univoca trattazione delle situazioni sopraindicate.
La presente nota viene altresì inviata alla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali in indirizzo per eventuali ulteriori integrazioni ritenute utili.

IL PREFETTO (Adinolfi)

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