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venerdì 3 aprile 2009

Ancora una precisazione sulla non estinzione delle pene accessorie.

Nel precedente post Perdita del diritto di elettorato attivo. Non estinzione delle pene accessorie si è riportato il testo della CIRCOLARE N. 12/09/UEP della Prefettura di Rovigo in data 23 marzo 2009.
Sull'argomento la Prefettura è nuovamente intervenuta con la CIRCOLARE N. 13/09/UEP del 30 marzo 2009, di cui riporto il testo.

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Prot. n. 5607/2009/Area II^ - U.E.P. - Rovigo 30 marzo 2009
CIRCOLARE N. 13/09/UEP

- AI SIGG. SINDACI
- AI SIGG. PRESIDENTIDELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI
- AL MINISTERO DELL’INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale dei Servizi Elettorali

OGGETTO: Sentenza del Consiglio di Stato n. 2912/07 del 17 ottobre 2007. Perdita del diritto di elettorato attivo a seguito irrogazione pena accessoria della interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici – Esito positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale – Non estinzione delle pene accessorie.-

Si fa seguito alla circolare prefettizia n. 12/09/UEP in data 23 marzo u.s., con la quale è stata trasmessa la pronuncia del Conisglio di Stato n. 2912/07 del 17 ottobre 2007, concernente l’oggetto, unitamente alla ministeriale numero 12/2009 del 23 marzo u.s., che ne ha illustrato gli aspetti più significativi.
Al riguardo, anche allo scopo di evitare dubbi operativi, si ritiene di richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla circostanza che, ove per la fattispecie suindicata si fosse, da parte dei Funzionari elettorali, proceduto in modo difforme dall’orientamento espresso dal Consiglio di Stato, gli stessi Responsabili degli Uffici Elettorali, in sede di autotutela, dovranno provvedere a comunicare alle persone interessate che, come previsto dal suddetto parere, la sanzione accessoria della interdizione perpetua o temporanea, nonostante l’esito positivo del periodo di affidamento in prova al servizio sociale, non si è estinta, e a ritirare la tessera elettorale, in attesa di procedere alla relativa variazione alle liste elettorali nella prima tornata utile: ciò in analogia a quanto indicato nell’art. 32/ter del D.P.R. 223/67.
Tanto si comunica con preghiera di informarne i Responsabili degli Uffici elettorali, ai fini di una univoca trattazione delle situazioni sopraindicate.
La presente nota viene altresì inviata alla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali in indirizzo per eventuali ulteriori integrazioni ritenute utili.

IL PREFETTO (Adinolfi)

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