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venerdì 29 gennaio 2010

Circolare 2/2010, "Nuova procedura rilascio Nulla Osta per matrimonio in Italia di cittadini svedesi residenti in Svezia"

In relazione a quanto comunicato dal Ministero degli Affari Esteri, l'Ambasciata di Svezia in Italia ha reso noto che, a partire dal 1 gennaio 2010, e' stata avviata una nuova procedura di rilascio del "nulla osta" alla celebrazione del matrimonio per i cittadini svedesi residenti in Svezia che intendono sposarsi in Italia.

Secondo la nuova procedura, il nulla-osta sarà emesso direttamente dall'Ufficio Anagrafe del comune di residenza del cittadino svedese, in lingua svedese, con traduzione in italiano effettuata da un traduttore giurato, il quale ne attesterà anche la conformità all'originale.

La documentazione così prodotta, che sarà altresì munita di Apostilla, ai sensi della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, va a sostituire il nulla-osta precedentemente emesso dalla autorità diplomatica svedese, certificazione che continuerà invece ad essere rilasciata dalla predetta autorità solo nei casi di matrimonio da contrarre in Italia da cittadini svedesi qui residenti.

Vai alla pagina del CNSD
per visualizzare la notizia e scaricare la circolare

Rilevazioni demografiche e sanitarie, anno 2010

Segnalo la circolare n. 40 del 5 ottobre 2009 con la quale l'Istat illustra i criteri che ciascun Comune e ciascuna Prefettura devono seguire per l'esecuzione delle rilevazioni demografiche e sanitarie riferite al 31 dicembre 2009, per quanto riguarda i modelli Istat P.2 e Istat P.3, e all'anno 2010 per quanto concerne tutti gli altri modelli.
Vai al sito Istat
per consultare la circolare e i modelli statistici in uso per il 2010.

giovedì 28 gennaio 2010

Celebrazione del matrimonio da parte di ministri di culti acattolici, non regolati da intese. Nuova interpretazione.

Con la Circolare n. 25/2009 avente per oggetto "Legge 1159/1929: Nuova interpretazione in ordine al limite territoriale relativo alla celebrazione del matrimonio da parte di ministri di culti acattolici, non regolati da intese", il Ministero dell'Interno, Direzione centrale dei servizi demografici, ha richiesto al Consiglio di Stato un parere circa l'efficacia del limite territoriale delle funzioni riconosciute in materia civile ai ministri di cutlto.
Il Consiglio di Stato ha modificato il proprio precedente orientamento ritenendo ora che che non vi siano ora giustificazioni normative tali da giustificare la prassi di delimitare l'ambito territoriale di svolgimento delle funzioni del ministro di culto.

L'Ufficiale dello Stato Civile, pertanto, potrà procedere alle pubblicazioni di matrimonio e alla successiva trascizione dell'atto senza tener conto di vincoli territoriali stabiliti nel decreto di approvazione della nomina del ministro di culto.

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martedì 19 gennaio 2010

Confermata la validità, sino al 30 giugno 2010, sia delle pubblicazioni all'albo in forma cartacea che quella sul sito web dell'ente

In questo senso la Circolare n. 1/2010 in data 13/01/2010 del Ministero dell'Interno, pubblicata sul sito del CNSD.

Dopo il 30 giugno 2010 avranno validità legale soltanto le pubblicazioni effettuate sul sito web. Per lo Stato Civile riguardano, in pratica, le pubblicazioni di matrimonio e le affissioni relative alla istanze di modifica del nome o del cognome.

Vai alla notizia
Scarica la circolare da qui
Vedi anche il post Albo pretorio online anche per le pubblicazioni di matrimonio e per le istanze di cambiamento del nome o del cognome a commento della Circolare n. 29 del 15/12/2009.

martedì 12 gennaio 2010

Albo pretorio online, sei mesi di proroga.

Alla fine la proroga è stata adottata, anche se mantenuta quasi 'riservata'. Ora ci saranno sei mesi in più per realizzare l'albo online.

Va notato che non sono state definite norme tecniche particolari e questo va a confermare l'orientamento secondo il quale ogni ente adotta le forme e le tecnologie che ritiene più opportune (o più economiche) per attuare la previsione normativa. La cosa importante è che la pubblicazione avvenga sul sito internet dell'ente.

Fino al 30 giugno 2010 avranno validità legale sia le pubblicazioni cartacee all'albo tradizionale sia quelle effettuate sul sito istituzionale dell'ente.

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DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2009, n. 194 (stralcio)

Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. (09G0206) (GU n. 302 del 30-12-2009 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 30/12/2009

Art. 2
Proroga di termini in materia di comunicazione, di riordino di enti e di pubblicità legale

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5. All'articolo 32, comma 5, della legge 18 giugno 2009, n. 69, le parole: «1° gennaio 2010» sono sostituite dalle seguenti: «1° luglio 2010».
...

sabato 2 gennaio 2010

Albo pretorio online anche per le pubblicazioni di matrimonio e per le istanze di cambiamento del nome o del cognome

Sul sito del CNSD è stata pubblicata la Circolare n. 29 del 15/12/2009 avente ad oggetto : Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici.
La circolare è stata trasmessa ai comuni anche dalla Prefettura di Rovigo.

Per effetto dell'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, nei siti web dei comuni dovranno essere pubblicati anche:
- gli atti di pubblicazioni di matrimonio;
- il sunto delle istanze di cambiamento del nome o del cognome.

Il tutto, come ci ricorda la circolare, ai fini della progressiva eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea.
Negli atti pubblicati sui siti web istituzionali si dovrà dar atto dell'assolvimento degli obblighi fiscali. Prendiamo il caso delle pubblicazioni di matrimonio: dove si applicherà la marca da bollo? Ovviamente sul documento cartaceo! Il che ci riporta alla necessità di stampare comunque il documento alla faccia della progressiva eliminazione degli sprechi.
In pratica, oltre a quanto abbiamo fatto fino al 31 dicembre 2009, ora dovremo pubblicare l'atto anche sul sito web e, per giunta, in una specifica sezione del proprio sito. E così, oltre a non risparmiare carta, dovremo dedicare del tempo, il prezioso tempo, per la pubblicazione sul sito istituzionale.
I costi non finiscono qui. Dedicare una specifica sezione del sito all'albo online implica, come minimo, la necessità di una ristrutturazione dello stesso. Se, invece, si vorrà rischiare l'acquisto di una specifica applicazione, magari associata agli applicativi gestionali in uso, oltre al costo di ristrutturazione del sito, si dovrà sostenere anche la spesa per l'acquisto della licenza e/o per il canone di manutenzione annuale.
In definitiva, per risparmiare il costo di qualche foglio di carta, e spesso nemmeno quello, dovremo dedicare tempo e risorse economiche alla finzione di una pubblica amministrazione che si rinnova ma che continua a pretendere il borbonico balzello della marca da bollo anche sui documenti digitalizzati.

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