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sabato 12 marzo 2011

LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175. Divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione

LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
(10G0196) (GU n. 252 del 27-10-2010)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2010
Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/

Sull'argomento riporto il testo della Circolare n. 56/2010/UEP in data 01/12/2010 della Prefettura di Rovigo.
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OGGETTO: Legge 13 ottobre 2010, n.175: Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione – Articolo 2. –

Si porta all’attenzione delle SS.LL., per opportuna informazione, che sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2010, n. 252 è stata pubblicata la legge 13 ottobre 2010, n. 175, recante “Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione”, che ha introdotto una nuova figura di reato nell’ambito dei divieti posti a carico delle predette persone dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere).
In particolare si segnala la norma contenuta nell’articolo 2 della cennata legge, che fa divieto alle persone sottoposte, in via definitiva, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di svolgere attività di propaganda in qualsiasi tipo di competizione elettorale, nel periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle liste e dei candidati e la chiusura delle operazioni di voto, pena la reclusione da uno a cinque anni.
La relativa condanna, anche se conseguente al c.d. patteggiamento (art. 444 c.p.p.), comporta l’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva, a cui consegue altresì l’ineleggibilità del condannato per pari periodo.
La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini del predetto accessorio della interdizione.
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venerdì 11 marzo 2011

Censimenti 2011, modalità e tempi di costituzione degli Uffici di censimento

Fonte: Piano Generale di Censimento (vedi il precedente post 'L'Istat approva il Piano generale del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni')

Gli Uffici Regionali di Censimento, gli Uffici Provinciali di Censimento e gli Uffici Comunali di Censimento, questi ultimi in forma associata e non, debbono essere costituiti entro il 31 marzo 2011, dandone comunicazione all'Istat secondo le modalità che verranno comunicate mediante apposita circolare.


In particolare, gli Uffici Comunali di Censimento (UCC) possono essere costituiti anche in forma associata tra più Comuni secondo criteri finalizzati a una più efficiente organizzazione delle attività ad essi affidate.

giovedì 10 marzo 2011

Censimento dei cadaveri non identificati. La statistica bimestrale

Sempre difficile trovare qualcosa nel sito del Ministero dell'Interno. Ho già avuto modo di dirlo e lo ripeto: la funzione di ricerca all'interno del sito è perfettamente inutile, se si vuol trovare qualcosa bisogna ricorrere a Google, Ricerca avanzata, inserire le parole chiave e poi, nel campo 'Dominio', inserire l'homepage del sito www.interno.it in modo da circoscrivere la ricerca all'interno di quel sito.

È stato così che sono finalmente riuscito a trovare le pagine relative alle Persone scomparse e al Censimento dei cadaveri non identificati, argomento che comporta la necessità di inviare bimestralmente i dati eventualmente utili alla prefettura di appartenenza. Speravo di trovare anche un foglio elettronico da utilizzare in allegato alla e-mail bimestrale da inviare alla prefettura ma ... questo evidentemente è 'pretendere' troppo :-(

Segnalo, infine, la pagina del Commissario straordinario del Governo per le persone scomparse.

mercoledì 9 marzo 2011

Censimenti 2011, i compiti dell'Ufficio Comunale di Censimento

Fonte: Piano Generale di Censimento (vedi il precedente post 'L'Istat approva il Piano generale del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni')

Ciascun Comune costituisce il proprio Ufficio Comunale di Censimento (UCC) presso l'ufficio di statistica cui fanno capo i rilevatori e i loro eventuali coordinatori. I Comuni che non hanno l'ufficio di statistica costituiscono, di norma, il proprio UCC presso i propri Servizi demografici. I Comuni possono svolgere tale funzione anche in forma associata. Le principali funzioni e compiti dell'UCC, i cui dettagli verranno definiti dall'Istat con apposite circolari, sono le seguenti:

1. mettere in pratica le disposizioni emanate dall'Istat in materia di organizzazione dell'Ufficio e di svolgimento della rilevazione;
2. selezionare e nominare i rilevatori e i loro eventuali coordinatori comunali (CoC), secondo criteri e tempi stabiliti da circolari dell'Istat;
3. formare, in collaborazione con l'URC e l'UPC competenti per territorio, i rilevatori e i loro eventuali coordinatori comunali, utilizzando i materiali all'uopo predisposti dall'Istat;
4. costituire uno o più Centri di raccolta dei questionari, anche con compiti di assistenza alla loro compilazione;
5. svolgere la rilevazione secondo modalità e tempi disposti dal presente Piano e dalle circolari dell'Istat;
6. utilizzare il Sistema di Gestione della Rilevazione predisposto dall'Istat per tutte le funzioni previste;
7. monitorare l'andamento della rilevazione e intervenire nei casi di criticità;
8. assistere le famiglie e le convivenze nella compilazione dei questionari;
9. nei Comuni con popolazione residente inferiore ai 20.000 abitanti al 1 gennaio 2008, non capoluoghi di Provincia, svolgere il censimento degli edifici;
10. accertare eventuali casi di violazione dell'obbligo di risposta da parte di famiglie e convivenze, dandone tempestiva comunicazione all'Istat;
11. effettuare la revisione dei questionari restituiti da famiglie e convivenze;
12. provvedere al confronto censimento anagrafe e compilare il bilancio ad hoc degli esiti;
13. trasmettere all'Istat il suddetto bilancio e all'Ufficio comunale di anagrafe le liste di individui iscritti in anagrafe ma irreperibili al censimento e di individui censiti ma non iscritti in anagrafe;
14. formare i pacchi di questionari compilati secondo le specifiche definite dall'Istat;
15. redigere i documenti di rendicontazione contabile dei costi sostenuti, secondo le modalità e i tempi stabiliti dall'Istat.

venerdì 4 marzo 2011

L'Istat approva il Piano generale del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni

Lo scorso 18 febbraio l'istat ha approvato il Piano generale del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni. A breve dovrebbe essere emanata in proposito una circolare.
Intanto, per chi vuole mantenersi informato è possibile scaricare il documento (circa 27 MB perché è un pdf in formato immagine, purtroppo).
Vai alla pagina Istat dedicata e clicca sul link 'Piano generale del 15° Censimento della popolazione e delle abitazioni' sulla sinistra.
Oppure scarica direttamente.

giovedì 3 marzo 2011

Prossima distribuzione di nuova versione di AnagAire

La Circolare n. 5/2011 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, informa che è stata implementata, e sarà prossimamente disponibile, una nuova versione di AnagAire, giunta alla versione 4.6.

Sono state introdotte nuove funzionalità, quali la validazione dei codici fiscali, nuovi controlli per la validazione dei dati e un servizio di upload files per l'invio dei dati in modalità protetta.

Tramite apposita notizia sul sito dei Servizi Demografici, sarà data comunicazione della disponibilità degli aggiornamenti e del pacchetto applicativo per l'installazione della nuova versione AnagAire 4.6, con relativo manuale tecnico.

Vai alla pagina dedicata sul sito del CNSD
Scarica direttamente

Non è ammissibile il rilascio di copia degli indici decennali di stato civile

Il Ministero dell'Interno con nota dell'11 gennaio 2011 ha stabilito che non è ammissibile il rilascio di copia degli indici decennali di stato civile.
Visualizza il documento dal sito della rivista Lo Stato Civile Italiano.

Riduzione del numero dei consiglieri comunali e provinciali. Numero minimo e massimo dei candidati per ogni lista o gruppo

La Prefettura di Rovigo, con Circolare n. 7/2011/U.E.P del 02/03/2011, rende noto che
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – con circolare numero 5/2011 del 28 febbraio u.s., ha diramato le direttive che di seguito si trascrivono richiamando la particolare attenzione delle SS.LL.:
””””””””Com’è noto, l’articolo 1, comma 2, della legge n. 42 del 2010 ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni all’articolo 2, commi da 183 a 187, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria per il 2010) prevedendo, tra l’altro, la riduzione del venti per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali, con efficacia dalla data del primo rinnovo.

Tale riduzione incide sostanzialmente anche sul numero massimo e minimo dei candidati che (a seconda della fascia demografica di appartenenza del comune o della provincia interessati alle consultazioni) ogni lista o gruppo di candidati dovrà comprendere al momento della sua presentazione.
In particolare, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ai sensi dell’articolo 37, comma 1 e dell’articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti e cioè:
-almeno 7 e non più di 9, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
-almeno 9 e non più di 12, nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
-almeno 12 e non più di 16, nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti.
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai sensi dell’articolo 37, comma 1 e dell’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista è determinato in misura non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi e cioè:
-almeno 11 e non più di 16, nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000;
-almeno 16 e non più di 24, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia;
-almeno 21 e non più di 32, nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
-almeno 24 e non più di 36, nei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
-almeno 27 e non più di 40, nei comuni con popolazione da 500.001 abitanti ad un milione di abitanti;
-almeno 32 e non più di 48, nei comuni con più di un milione di abitanti.
Per le elezioni provinciali ogni gruppo deve comprendere, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella provincia e cioè:
-almeno 7 e non più di 19, nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti;
-almeno 8 e non più di 24, nelle province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti;
-almeno 10 e non più di 28, nelle province con popolazione da 700.001 a 1.400.000 abitanti;
-almeno 12 e non più di 36, nelle province con più di 1.400.000 abitanti.”””””””””
Vai alla notizia sul sito del Ministero dell'Interno
Scarica la Circolare del Ministero