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sabato 12 marzo 2011

LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175. Divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione

LEGGE 13 ottobre 2010, n. 175.

Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione.
(10G0196) (GU n. 252 del 27-10-2010)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2010
Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/

Sull'argomento riporto il testo della Circolare n. 56/2010/UEP in data 01/12/2010 della Prefettura di Rovigo.
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OGGETTO: Legge 13 ottobre 2010, n.175: Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione – Articolo 2. –

Si porta all’attenzione delle SS.LL., per opportuna informazione, che sulla Gazzetta Ufficiale del 27 ottobre 2010, n. 252 è stata pubblicata la legge 13 ottobre 2010, n. 175, recante “Disposizioni concernenti il divieto di svolgimento di propaganda elettorale per le persone sottoposte a misure di prevenzione”, che ha introdotto una nuova figura di reato nell’ambito dei divieti posti a carico delle predette persone dall’articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere).
In particolare si segnala la norma contenuta nell’articolo 2 della cennata legge, che fa divieto alle persone sottoposte, in via definitiva, alla misura della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza di svolgere attività di propaganda in qualsiasi tipo di competizione elettorale, nel periodo di tempo compreso tra il termine per la presentazione delle liste e dei candidati e la chiusura delle operazioni di voto, pena la reclusione da uno a cinque anni.
La relativa condanna, anche se conseguente al c.d. patteggiamento (art. 444 c.p.p.), comporta l’interdizione dai pubblici uffici per la durata della pena detentiva, a cui consegue altresì l’ineleggibilità del condannato per pari periodo.
La sospensione condizionale della pena non ha effetto ai fini del predetto accessorio della interdizione.
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