La Prefettura di Rovigo, con Circolare n. 7/2011/U.E.P del 02/03/2011, rende noto che
Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – con circolare numero 5/2011 del 28 febbraio u.s., ha diramato le direttive che di seguito si trascrivono richiamando la particolare attenzione delle SS.LL.:
””””””””Com’è noto, l’articolo 1, comma 2, della legge n. 42 del 2010 ha introdotto alcune modifiche ed integrazioni all’articolo 2, commi da 183 a 187, della legge n. 191 del 2009 (finanziaria per il 2010) prevedendo, tra l’altro, la riduzione del venti per cento del numero dei consiglieri comunali e provinciali, con efficacia dalla data del primo rinnovo.
Tale riduzione incide sostanzialmente anche sul numero massimo e minimo dei candidati che (a seconda della fascia demografica di appartenenza del comune o della provincia interessati alle consultazioni) ogni lista o gruppo di candidati dovrà comprendere al momento della sua presentazione.
In particolare, nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti, ai sensi dell’articolo 37, comma 1 e dell’articolo 71, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ciascuna lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai tre quarti e cioè:
-almeno 7 e non più di 9, nei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti;
-almeno 9 e non più di 12, nei comuni con popolazione da 3.001 a 10.000 abitanti;
-almeno 12 e non più di 16, nei comuni con popolazione da 10.001 a 15.000 abitanti.
Nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ai sensi dell’articolo 37, comma 1 e dell’articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il numero dei candidati da comprendere in ciascuna lista è determinato in misura non superiore al numero dei consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi e cioè:
-almeno 11 e non più di 16, nei comuni con popolazione da 15.001 a 30.000;
-almeno 16 e non più di 24, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti e che non siano capoluoghi di provincia;
-almeno 21 e non più di 32, nei comuni con popolazione da 100.001 a 250.000 abitanti o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di provincia;
-almeno 24 e non più di 36, nei comuni con popolazione da 250.001 a 500.000 abitanti;
-almeno 27 e non più di 40, nei comuni con popolazione da 500.001 abitanti ad un milione di abitanti;
-almeno 32 e non più di 48, nei comuni con più di un milione di abitanti.
Per le elezioni provinciali ogni gruppo deve comprendere, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e dell’articolo 14, secondo comma, della legge 8 marzo 1951, n. 122, un numero di candidati non inferiore ad un terzo e non superiore al numero dei consiglieri da eleggere nella provincia e cioè:
-almeno 7 e non più di 19, nelle province con popolazione fino a 300.000 abitanti;
-almeno 8 e non più di 24, nelle province con popolazione da 300.001 a 700.000 abitanti;
-almeno 10 e non più di 28, nelle province con popolazione da 700.001 a 1.400.000 abitanti;
-almeno 12 e non più di 36, nelle province con più di 1.400.000 abitanti.”””””””””
Vai alla notizia sul sito del Ministero dell'Interno
Scarica la Circolare del Ministero
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