Lo chiarisce il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con circolare numero 13/2009 del 31 marzo 2009, resa nota ai Comuni della provincia di Rovigo dalla competente Prefettura con CIRCOLARE N. 14/09/UEP del 1° aprile 2009.
La decisione del Ministero trae origine da esigenze di uniformità con le altre votazioni e dalla mancanza di motivi ostativi.
I presentatori delle liste potranno presentare i simboli nei formati da 3 (per le schede) e da 10 cm (per i manifesti). Tuttavia i presentatori potranno continuare e presentare, per le schede di voto, il simbolo da 2 cm senza alcun pregiudizio.
Inoltre, contrariamente a quanto ho commentato nell'introduzione al post "Il decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, è stato convertito in legge, con modificazioni", per le elezioni politiche, la legge 21 dicembre 2005, n. 270 che ha già previsto il diametro di 3 centimetri per i contrassegni da riportare sulle schede di voto.
Riporto di seguito il testo della CIRCOLARE N. 14/09/UEP.
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Prot. n. 6287/2009/Area II^ - U.E.P. - Rovigo 1 aprile 2009
CIRCOLARE N. 14/09/UEP
- AI SIGG. SINDACI
- AL SIG. COMMISSARIO PREFETTIZIO DEL COMUNE DI BADIA POLESINE
- AI SIGG. PRESIDENTI DELLA COMMISSIONE E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI ROVIGO-ADRIA
OGGETTO: Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie. – Modifiche apportate al decreto-legge 27 gennaio 2009 n. 3, dalla legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26.
Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con circolare numero 13/2009 del 31 marzo 2009, ha diramato le direttive, che di seguito si trascrivono, in merito alle disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie. – Modifiche apportate al decreto-legge 27 gennaio 2009 n. 3, dalla legge di conversione 25 marzo 2009, n. 26:
“””””””””””Di seguito alla circolare del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – n. 4/2009 (Circolare Prefettizia n. 6 del 4 febbraio 2009) si comunica che nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 73 del 28 marzo 2009 è stata pubblicata la legge 25 marzo 2009, n. 26, di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2009, n. 3, concernente “Disposizioni urgenti per lo svolgimento nell’anno 2009 delle consultazioni elettorali e referendarie”.
Tale legge, in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione, apporta modifiche al testo del decreto- legge 27 gennaio 2009, n. 3, schematicamente evidenziate qui di seguito:
a) inserisce l’articolo 1-bis, concernente le nuove dimensioni dei contrassegni da riprodurre sulle schede elettorali per le elezioni europee ed amministrative;
b) aggiunge, all’art. 2, il comma 17-bis, prevedendo – per le elezioni dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia del 2009 e con esclusivo riferimento alle sezioni elettorali istituite negli altri Paesi dell’Unione europea per il voto degli elettori italiani ivi residenti – che il numero di elettori da assegnare a ciascuna sezione elettorale, a cura del Ministero dell’Interno ai sensi dell’art. 4, comma 5, del decreto-legge n. 408/1994, non possa essere superiore a 3.000 (e non più a 1.600).
c) all’articolo 4 recante disposizioni per assicurare la funzionalità delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, sostituisce il riferimento all’esclusione di maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato con quello, più ampio, relativo all’esclusione di maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
d) introduce l’art. 4-bis, che prevede la possibile ammissione ai seggi elettorali di osservatori OSCE.
In particolare, l’art. 1-bis (Dimensioni dei contrassegni sulle schede elettorali), nell’intento di rendere più chiari e riconoscibili all’elettore, ai fini dell’espressione del voto, i simboli identificativi delle liste e dei gruppi di candidati che partecipano alle consultazioni elettorali europee ed amministrative – anche in linea con la legge 21 dicembre 2005, n. 270 che ha già previsto il diametro di 3 centimetri per i contrassegni delle elezioni politiche – fissa a 3 centimetri il diametro dei contrassegni da riprodurre sulle schede di votazione sia per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia che per quelle comunali (nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti) e provinciali, all’uopo novellando, rispettivamente, la legge 24 gennaio 1979, n. 18 e il decreto legislativo 18 agosto 2000, n, 267, recante testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali.
E’ da ritenersi, pur in mancanza nella “novella” di un espresso richiamo normativo all’art. 71 del suddetto testo unico n. 267 del 2000, che l’incremento a centimetri 3 del diametro del contrassegno sulle schede debba, in ogni caso, applicarsi anche per le elezioni dei comuni con popolazione fino a 15.000 abitanti, non ostandovi la normativa vigente, che nulla dispone in merito. Ciò, per ovvie esigenze di uniformità, di semplificazione delle operazioni di stampa, oltre che di snellimento procedimentale per le stesse forze politiche impegnate, con le proprie liste o gruppi di candidati, in più competizioni elettorali interessanti il rinnovo di organi elettivi appartenenti a diversi livelli territoriali di governo.
E’ appena il caso di evidenziare che – concernendo l’intervenuta novella normativa unicamente le dimensioni dei contrassegni sulle schede – nessun rilievo giuridico assume l’eventuale difformità di dimensioni che, nella fase di presentazione delle candidature, dovesse riscontrarsi nei contrassegni riportati sulla documentazione prodotta a corredo di liste o gruppi di candidati rispetto alle suddette dimensioni dei contrassegni ora prescritte per la stampa delle schede.
Per ciò che concerne, in particolare, la stampa delle schede per il primo turno delle elezioni nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti e delle elezioni provinciali, fermi restando ovviamente i criteri di composizione già previsti nelle tabelle C e G allegate al D.P.R n. 132/1993, l’altezza tradizionale delle schede sarà inevitabilmente aumentata in tutti i casi in cui dovranno riprodursi nella medesima parte più di sei contrassegni. In tali casi, però, non dovrà essere lasciato sulla scheda alcuno spazio nella zona inferiore delle parti riportanti il numero più alto di contrassegni.
L’art. 4-bis (Ammissione ai seggi elettorali degli osservatori OSCE) esclusivamente per le prossime consultazione elettorali e referendarie del 2009, ammette la presenza, presso gli uffici elettorali di sezione, degli osservatori elettorali internazionali in conformità agli impegni internazionali assunti dall’Italia nell’ambito dell’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE).
Gli osservatori sono accreditati dal Ministero degli affari esteri che trasmette, almeno venti giorni prima della data stabilita per il voto, l’elenco nominativo degli stessi al Ministero dell’Interno.
Tale elenco verrà successivamente trasmesso, da parte di questo Dicastero, ai Prefetti delle province interessate affinché venga reso noto ai Sindaci dei Comuni coinvolti.
La legge chiarisce che è preclusa agli osservatori qualsiasi interferenza nello svolgimento delle operazioni dell’ufficio elettorale di sezione.”””””””””””
Si invitano le SS.LL. a dare notizia del contenuto della presente circolare ai Responsabili degli Uffici elettorali, rappresentando la massima disponibilità da parte di questo Ufficio Elettorale Provinciale a fornire loro ogni utile supporto per un corretto adempimento.
IL PREFETTO ( Adinolfi )
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