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lunedì 30 giugno 2008

Prorogata a 10 anni la validità della Carta di Identità

La proroga si applica sia al documento cartaceo che a quello elettronico
Si applica ai documenti in corso di validità alla data del 26 giugno 2008
Definita l'apostille da apporre sui documenti già rilasciati
Istituito l'obbligo del Comune di informare il cittadino, con un anticipo tra i sei e i tre mesi, della scadenza della carta.

Nel Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno u.s., è stato pubblicato il Decreto legge n. 112. In particolare, l’art. 31 del predetto D.L. ha previsto che la Carta d’identità benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni.

Riporto il testo della circolare applicativa, indirizzata ai prefetti per la diffusione ai comuni.

-----inizio documento-----
Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 26/6/2008 prot.0007082

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 39100 BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 38100 TRENTO
-AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA 11100 AOSTA
e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA 90100 PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER
LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI
- ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D’ITALIA
Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA
- ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI
STATO CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille, 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
-ALLA DEA-DEMOGRAFICI ASSOCIATI
c/o Amministrazione comunale di Cascina
Viale Comaschi,116 56021 CASCINA (PI)
-AL GABINETTO DEL SIG MINISTRO SEDE
-AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE SEDE

Circolare n. 8

Oggetto: Decreto Legge 24 giugno 2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Nuove disposizioni in materia di Carte di identità.

Nel Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno u.s., è stato pubblicato il Decreto legge n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
In particolare, l’art. 31 del predetto D.L., che reca “Durata e rinnovo della carta d’identità”, ha previsto che la Carta d’identità benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni, a fronte della previgente disposizione, di cui all’art. 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che come noto prevedeva, invece, una validità quinquennale.
Peraltro, la lettera della norma indica inequivocabilmente che tale quadro riformatore trova applicazione anche per le carte in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di cui è questione.
Inoltre, viene espressamente stabilito che, ai fini del rinnovo, i Comuni informino i titolari del documento della sua data di scadenza tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.
Tanto premesso, considerato che il disposto normativo entra in vigore dal giorno di pubblicazione, si ritiene che, allo stato, le SS.LL. debbano procedere alla più capillare sensibilizzazione dei Comuni, soprattutto al fine di scongiurare possibili incertezze che potrebbero riverberarsi sul cittadino, ovvero provocare difformità di atteggiamenti sul territorio.
In ogni caso, si ritiene opportuno svolgere talune considerazioni di profilo operativo.
Preliminarmente, preme ribadire che chiunque, a far data dal 26 giugno 2008, si rechi presso l’Ufficio anagrafe di residenza per il rilascio o il rinnovo della carta d’identità vedrà applicarsi il nuovo regime di durata decennale, ciò sia per quanto concerne la carta di identità cartacea che per quella elettronica.

In particolare, per quanto riguarda la Carta d’identità in formato cartaceo:
1.nel caso di primo rilascio si apporrà automaticamente la scadenza decennale.
2.nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla: “validità prorogata ai sensi dell’art.31 del D.L. 25/6/2008 n.112 fino al ….. “ .
In particolare, per quanto riguarda la CIE:
1. i Comuni che abbiano in uso il vecchio software di emissione e che debbano provvedere al primo rilascio di una CIE dovranno modificare manualmente la scadenza della CIE medesima portandola da 5 a 10 anni.
Per effettuare tale modifica è sufficiente, durante la procedura di emissione, modificare il campo “DATA SCADENZA” all’interno del pannello di acquisizione dati (che di default è impostato a 5 anni dalla data di emissione) impostandolo a 10 anni dalla data in cui si emette la Carta di identità.
2. I Comuni sperimentatori ai quali sia stato installato il nuovo software di emissione e che debbano provvedere al primo rilascio di una CIE non dovranno operare alcun cambiamento, poiché in tale versione l’aggiornamento è effettuato in modo automatico dai server centrali e sarà già presente all’atto di ricezione di questa circolare.
3. nel caso di CIE che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno2008, i Comuni sperimentatori, sia che abbiano il vecchio sofware che il nuovo, riceveranno in modo automatico una nuova versione del software Veris e una nuova versione dell’attuale software di emissione su cui sarà presente una nuova funzionalità che consentirà di attestare, attraverso un apposito modulo da stampare e da consegnare al titolare della carta, l’estensione di validità a 10 anni delle CIE. Si allega un fac-simile del modulo.
Per eventuali problemi o chiarimenti i Comuni sono pregati di contattare l’help desk di II livello a i numeri 0646527308-0646527309.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

Il Direttore Centrale
(Porzio)
-----fine documento-----

fonte: http://www.servizidemografici.interno.it/
(nel box Informazioni eApprofondimenti cliccare su Circolari Emesse)

sabato 21 giugno 2008

Formula per la correzione di atti dello Stato Civile (art. 98, c. 1, DPR 396)



Con nota n. F/347 (prot. 0005999) del 04/06/2008 il Ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, ha proposto il testo dell'annotazione finalizzata alla correzione di errori materiali negli atti dello stato civile, ai sensi dell'art. 98, comma 1, dell'ordinamento dello stato civile (DPR 396/2000).

Poiché da tale tipo di annotazione deve risultare, in modo indubbio, sia il dato da correggere sia il dato risultante dalla correzione, il testo da adottare è il seguente:



«Ai sensi dell'art. 98 c. 1 del D.P.R. n. 396/2000 l'atto soprascritto (o controscritto) viene corretto nel senso che dove è scritto: .... deve leggersi e intendersi: .... »


La nota in parola è un documento molto articolato di cui si consiglia la lettura.