Pubblicata la Circolare n. 21 del 22/9/2009.
Allo scopo di evidenziarne i contenuti la riporto di seguito.
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"....II Ministero degli Affari Esteri ha comunicato che l'Ambasciata della Repubblica di Polonia di Roma ha segnalato alcune irregolarità relativamente alle comunicazioni e all'espletamento delle pratiche connesse al decesso di cittadini polacchi residenti in Italia.
In particolare, l'autorità diplomatica lamenta la mancata o tardiva comunicazione dei decessi, nonché la sepoltura delle salme senza previa comunicazione alle autorità consolari polacche.
Al riguardo, torna utile ricordare che le norme in vigore in materia di decessi e relativi adempimenti correlati ai decessi in territorio italiano di cittadini polacchi sono regolate dalla Convenzione Consolare (1) stipulata tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Polonia il 9 novembre 1973 (ratificata dall'Italia con Legge n. 425 del 5 maggio 1976) e dalla Convenzione di Vienna (2) del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari.
Si ricorda altresì, che, in materia di trasmissione degli atti dello stato civile alle autorità consolari estere in Italia, con riguardo in particolare agli atti di morte relativa cittadini stranieri, questa Direzione Centrale con Circolare n. 5 del 12 aprile 2002, sul cui contenuto si rimanda l'attenzione, ha disposto l'invio dei detta documentazione direttamente a tali autorità per fini di semplificazione e di accelerazioni di detti procedimenti.
Quanto alle criticità sollevate, una considerazione a parte meritano ovviamente i tempi e le procedure specifiche previste nei casi di morte violenta e nei casi in cui esiste indizio o sospetto di reato laddove il seppellimento è subordinato agli accertamenti legali da parte dell'autorità giudiziaria e, pertanto, l'ufficiale di stato civile non può rilasciare l'autorizzazione alla sepoltura di un cadavere se non dopo aver acquisito il nulla osta emesso dalla stessa autorità giudiziaria.
Pertanto, al di fuori di questa Ipotesi, resta ferma e avvertita l'esigenza di procedere con tempestività e solerzia negli adempimenti di competenza, anche per evitare ritardi nelle notizie di decessi di cittadini stranieri in territorio italiano alle competenti autorità, consolari estere, ritardi che comportano risvolti umanitari non indifferenti, considerato che in alcuni casi, come evidenziato da detto Dicastero, i familiari si sono trovati all'oscuro della morte o della sepoltura di un congiunto..".
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note:
(1) presso l'Archivio dei trattati internazionali (vedi post dedicato) vengono riportati i dati essenziali della convenzione ma per consultarne il testo è necessario reperire la G.U. n. 160 del 19.06.1976 (Legge n. 425 del 05.05.1976).
(2) anche in questo caso, per il testo occorre consultare il provvedimento di approvazione in G.U. n. 235 del 19.09.1967 (Legge n. 804 del 09.08.1967).
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