È stata pubblicata la Circolare n. 1/2011 "Pubblicazioni di matrimonio e affissioni relative alle istanze di modifica del nome o del cognome da parte delle amministrazioni comunali sui propri siti informatici. Circolari n. 29 del 15 dicembre 2009, n.1 del 13 gennaio 2010 e n. 18 del 10 giugno 2010."
A far data dal 1° Gennaio 2011, le pubblicazioni di matrimonio e l'avviso contenente il sunto delle domande di cambiamento del nome o del cognome, dovranno avvenire solo ed esclusivamente nei siti informatici di ciascun comune.
Sul sito del Comune dovrà essere evidente il link che rimanda all'Albo Pretorio e gli atti dovranno contenere l'indicazione dell'assolvimento degli eventuali obblighi fiscali da parte dell'utente (vedi Circolare n. 29/2009).
Resta fermo quanto previsto dall'art. 57, comma 2, del DPR n.396/2000 relativamente alla necessità di archiviare l'attestazione relativa alla esecuzione delle pubblicazioni di matrimonio e alla mancanza di opposizioni, nonché quanto previsto dall'art. 86, comma 1, e dall'art. 90, secondo capoverso, di cui al citato DPR n. 396 , circa la necessità di una relazione che attesti l'avvenuta affissione della domanda di cambiamento del nome o del cognome.
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