La Sezione Matricola e Disciplina, Nucleo Leva, del centro documentale di Padova ha comunicato che il reato di renitenza nei confronti di quanti hanno compiuto il 50° anno di età è estinto per prescrizione ai sensi dell'art. 142 del DPR n. 237/1964.
Pertanto, in corrispondenza di ciascun nominativo appartenente alle classi di leva fino al 1960, va annotato:
«Il reato di renitenza è estinto per prescizione ai sensi dell'art. 142 del D.P.R. n. 237/1964, essendo decorsi cinque anni dal proscioglimento per età da ogno obbligo dal servizio militare».
Domanda: ma il DPR 237/1964 non è stato abrogato dall'art 2268 del DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 "Codice dell'ordinamento militare" (GU n.106 del 8-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 84; entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010)?
mercoledì 10 agosto 2011
Prescritto il reato di renitenza
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