Circolare Prot. Div. 5 - N. 22288 del 07/08/2012 emessa dal Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti.
L’articolo 15-ter della legge n. 122/2012, di conversione del decreto legge n. 74/2012 – nell’ambito di interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012 – ha disposto che “Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2012”.
Tale disposizione è in vigore dal 4 agosto u.s..
L’elenco dei Comuni interessati è quello di cui all’allegato 1 alla circolare.
Pertanto, fino alla data del 31 dicembre 2012, non sarà dovuta l’imposta di bollo per le istanze relative alle operazioni di motorizzazione (tariffa di cui al punto 3 del decreto del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, relativa all’istanza) quando le predette istanze provengano da:
a) persone fisiche residenti o domiciliate nei comuni indicati nell’allegato 1;
b) persone giuridiche aventi sede legale o operativa nei comuni indicati nell’allegato 1.
Vai alla pagina dedicata sul sito del Ministero. Scarica direttamente la circolare.
martedì 14 agosto 2012
Circolare n. 22288/2012. Esenzione imposta di bollo sulle istanze per i comuni danneggiati dal sisma del 20 e 29 maggio 2012
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1 commento:
Il riferimento all'art. 15-ter è errato. In realtà la disposizione da citare è l'art. 8, comma 15-ter, introdotto dalla legge di conversione:
«15-ter. Le persone fisiche residenti o domiciliate e le persone
giuridiche che hanno sede legale o operativa nei comuni colpiti dal
sisma del maggio 2012 sono esentate dal pagamento dell'imposta di
bollo per le istanze presentate alla pubblica amministrazione fino al
31 dicembre 2012.»
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