RISOLUZIONE N. 24/E del 18 aprile 2016
La risoluzione conclude:
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A parere della scrivente, pertanto, anche i certificati anagrafici richiesti dagli studi legali ad uso notifica atti giudiziari devono ritenersi esenti dall’imposta di bollo, ai sensi dell’articolo 18 del DPR n. 115 del 2002, in quanto, trattasi di atti funzionali al procedimento giurisdizionale.
In tale evenienza, sul certificato rilasciato senza il pagamento dell’imposta di bollo andrà indicata la norma di esenzione, ovvero l’uso cui tale atto è destinato.
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martedì 19 aprile 2016
Trattamento fiscale ai fini dell’imposta di bollo dei certificati anagrafici richiesti dagli studi legali per la notifica di atti giudiziari
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