In questi giorni abbiamo tutti ricevuto la circolare che copio sotto, in materia di ricompilazione delle liste sezionali.
Per il momento la riproduco soltanto ma vorrei, appena possibile, creare i link opportuni alla normativa citata, in modo da avere a portata di mouse tutti i testi di riferimento. Vedremo.
Ecco la circolare della Prefettura di Rovigo:
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Prot. 17900/08/Area I^ - U.E.P. - Rovigo 29 settembre 2008
CIRCOLARE N. 62/08/ /U.E.P.
AI SIGG. SINDACI
AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI
OGGETTO: Ricompilazione delle liste sezionali in occasione delle elezioni previste per l’anno 2009.-
Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con circolare numero 60/2008 del 22 settembre u.s., ha diramato le direttive, che di seguito si trascrivono nelle parti essenziali, richiamando la particolare attenzione delle SS.LL.:
“””””””””””””””””In vista delle consultazioni che si terranno il prossimo anno si dispone che, in occasione della revisione delle liste elettorali relative al secondo semestre dell’anno in corso, tutti i Comuni provvedano, ove lo ritengano opportuno, a ricompilare le liste sezionali in quattro esemplari, fatto salvo quanto disposto con circolare di questa Direzione Centrale n. 2 del 15 gennaio 1997 per gli Enti Locali ad elevato grado di informatizzazione (circolare prefettizia n. 3/97/UEP del 17 gennaio 1997.
Nella stessa occasione i Comuni interessati anche alla rinnovazione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale nonché del Sindaco e del Consiglio Comunale potranno ricompilare le liste sezionali in sei esemplari.
I Comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti, che siano interessati alla rinnovazione dei propri organi elettivi, potranno approntare cinque esemplari delle predette liste, provvedendo a predisporre un’ulteriore copia in caso di eventuale turno di ballottaggio.
La predetta ricompilazione dovrà aver luogo osservando le norme contenute nel titolo III° del T.U. 20/3/1967, n. 223, e le istruzioni di cui al paragrafo 113 della circolare a carattere permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986.
Con l’occasione si ricorda, altresì, la circolare MIAITSE n. 130/2003 del 16/9/2003 (circolare prefettizia n. 55/03/S.E. del 25 settembre 2003) , con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni relative alla compilazione delle liste elettorali in attuazione delle disposizione di cui all’art. 177, comma 4° del D.L. 30/6/2003, n. 196, che ha soppresso le lettere D) e E) dell’art. 5, primo comma, del D.P.R. 20/3/1967, n. 223.”””””””””””””
IL PREFETTO (Adinolfi )
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