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venerdì 3 ottobre 2008

Ricompilazione delle liste sezionali

In questi giorni abbiamo tutti ricevuto la circolare che copio sotto, in materia di ricompilazione delle liste sezionali.
Per il momento la riproduco soltanto ma vorrei, appena possibile, creare i link opportuni alla normativa citata, in modo da avere a portata di mouse tutti i testi di riferimento. Vedremo.
Ecco la circolare della Prefettura di Rovigo:

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Prot. 17900/08/Area I^ - U.E.P. - Rovigo 29 settembre 2008
CIRCOLARE N. 62/08/ /U.E.P.

AI SIGG. SINDACI
AI SIGNORI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI E SOTTOCOMMISSIONI ELETTORALI CIRCONDARIALI

OGGETTO: Ricompilazione delle liste sezionali in occasione delle elezioni previste per l’anno 2009.-

Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con circolare numero 60/2008 del 22 settembre u.s., ha diramato le direttive, che di seguito si trascrivono nelle parti essenziali, richiamando la particolare attenzione delle SS.LL.:

“””””””””””””””””In vista delle consultazioni che si terranno il prossimo anno si dispone che, in occasione della revisione delle liste elettorali relative al secondo semestre dell’anno in corso, tutti i Comuni provvedano, ove lo ritengano opportuno, a ricompilare le liste sezionali in quattro esemplari, fatto salvo quanto disposto con circolare di questa Direzione Centrale n. 2 del 15 gennaio 1997 per gli Enti Locali ad elevato grado di informatizzazione (circolare prefettizia n. 3/97/UEP del 17 gennaio 1997.
Nella stessa occasione i Comuni interessati anche alla rinnovazione del Presidente della provincia e del Consiglio provinciale nonché del Sindaco e del Consiglio Comunale potranno ricompilare le liste sezionali in sei esemplari.
I Comuni con popolazione sino a quindicimila abitanti, che siano interessati alla rinnovazione dei propri organi elettivi, potranno approntare cinque esemplari delle predette liste, provvedendo a predisporre un’ulteriore copia in caso di eventuale turno di ballottaggio.
La predetta ricompilazione dovrà aver luogo osservando le norme contenute nel titolo III° del T.U. 20/3/1967, n. 223, e le istruzioni di cui al paragrafo 113 della circolare a carattere permanente n. 2600/L del 1° febbraio 1986.
Con l’occasione si ricorda, altresì, la circolare MIAITSE n. 130/2003 del 16/9/2003 (circolare prefettizia n. 55/03/S.E. del 25 settembre 2003) , con la quale sono state fornite ulteriori indicazioni relative alla compilazione delle liste elettorali in attuazione delle disposizione di cui all’art. 177, comma 4° del D.L. 30/6/2003, n. 196, che ha soppresso le lettere D) e E) dell’art. 5, primo comma, del D.P.R. 20/3/1967, n. 223.”””””””””””””

IL PREFETTO (Adinolfi )
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