Lo stabilisce una circolare del Dipartimento per l'informazione e l'editoria. La sospensione terminerà con la chiusura delle operazioni di voto degli eventuali ballottaggi.
Il tutto in applicazione dell'art. 9 della Legge 22 febbraio 2000, n. 28, 'Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica'.
Fanno eccezione le attività di comunicazione indispensabili per l'efficace svolgimento e per l’assolvimento delle proprie funzioni istituzionali, per le quali le amministrazioni dovranno comunque richiedere un parere preventivo all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.
Vai alla pagina dedicata
Scarica la circolare
venerdì 12 febbraio 2010
Elezioni: sospesa la comunicazione istituzionale sui mezzi di comunicazione di massa
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento