Riporto il testo della Circolare della Prefettura di Rovigo
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Prot. n. 2247/10/U.E.P./Area 2^ - Rovigo, 10 febbraio 2010
CIRCOLARE N. 10/10/REG
- AI SIGNORI SINDACI DEI COMUNI DELLA PROVINCIA
- AI SIGG. DIRETTORI GENERALI DELLE AZIENDE SANITARIE ULSS NN. 18 – 19 DI ROVIGO – ADRIA
OGGETTO: Elezioni del Consiglio e del Presidente della Giunta regionale del 28 e 29 marzo 2010 – Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.-
Il Ministero dell’Interno – Direzione Centrale dei Servizi Elettorali – con circolare numero 8/2010 del 2 febbraio u.s., ha diramato le direttive che di seguito si trascrivono nelle parti essenziali, richiamando la particolare attenzione delle SS.LL.:
“””””””””Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori non deambulanti, dei portatori di handicap, dei ricoverati in case di riposo per anziani o cronicari e dei tossicodipendenti degenti presso comunità o strutture riabilitative.
In prossimità delle consultazioni regionali ed amministrative, si ritiene opportuno sensibilizzare i sindaci affinché agevolino, con ogni mezzo, la votazione degli elettori non deambulanti, in conformità alla legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.
In particolare, si precisa che le sedi e le sezioni elettorali prive delle barriere architettoniche dovranno essere opportunamente contrassegnate e arredate, secondo le prescrizioni normative di cui all’articolo 2 della legge sopracitata.
I comuni, in ogni caso, dovranno adeguatamente pubblicizzare - con i mezzi ritenuti più idonei - l’elenco delle sezioni elettorali prive di barriere architettoniche.
Le SS.LL vorranno predisporre un efficiente servizio di trasporto, pubblicizzandolo adeguatamente, al fine di rendere più agevole il raggiungimento dei seggi da parte degli elettori portatori di “handicap”, secondo il disposto normativo di cui all’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
In conformità alle previsioni normative di cui all’art. 42 del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, dovranno essere ammessi a votare nel luogo di ricovero:
· Tutti gli elettori che siano ricoverati nelle case di riposo per anziani e nei cronicari, nel cui interno sia possibile individuare una struttura sanitaria “seppure di modesta portata” come un'infermeria;
· Tutti i tossicodipendenti degenti presso le strutture di associazioni, nonché presso gli enti e le istituzioni pubbliche o private, anche nel caso in cui, alle strutture medesime non sia stato ancora formalmente concesso, da parte delle autorità regionali competenti, l’esercizio dell’attività di assistenza sanitaria, sociale e riabilitativa.
I sindaci e i responsabili delle strutture interessate dovranno assumere le necessarie intese con i Presidenti di seggio per concordare l'orario di raccolta del voto da parte del seggio speciale (art. 9, primo comma, della legge 23 aprile 1976 n.136) e da parte del “seggio volante” (art. 44 del d.P.R. 16 maggio 1960 n.570 e art. 9, decimo comma, della legge 23 aprile 1976 n.136).””””””””””
Si ritiene opportuno richiamare l’attenzione dei Sigg. Direttori delle aziende sanitarie locali affinchè, nei tre giorni che precedono le consultazioni e nei giorni della votazione, assicurino la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati al rilascio dei certificati di accompagnamento, nonchè dell’attestazione prevista dall’art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15, e successive modificazioni.
p. IL PREFETTO - IL VICE PREFETTO VICARIO ( Fruncillo )
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Normativa richiamata dalla circolare.
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L. 15-1-1991 n. 15 Norme intese a favorire la votazione degli elettori non deambulanti.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 19 gennaio 1991, n. 16.
Art. 1
1. In attesa che sia data piena applicazione alle norme in materia di eliminazione delle barriere architettoniche, che sono di ostacolo alla partecipazione al voto degli elettori non deambulanti, gli elettori stessi, quando la sede della sezione alla quale sono iscritti non è accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il diritto di voto in altra sezione del comune, che sia allocata in sede già esente da barriere architettoniche e che abbia le caratteristiche di cui all'articolo 2, previa esibizione, unitamente al certificato elettorale, di attestazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale anche in precedenza per altri scopi o di copia autentica della patente di guida speciale, purché dalla documentazione esibita risulti l'impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione.
2. Nei comuni ripartiti in più collegi senatoriali o in più collegi uninominali per l'elezione della Camera dei deputati o in più collegi provinciali per l'elezione, rispettivamente, del Senato della Repubblica o della Camera dei deputati o del consiglio provinciale e nei comuni nei quali si svolge l'elezione dei consigli circoscrizionali, la sezione scelta dall'elettore non deambulante per la votazione deve appartenere, nell'ambito territoriale comunale, al medesimo collegio, senatoriale o della Camera dei deputati o provinciale, o alla medesima circoscrizione, nei quali è compresa la sezione nelle cui liste l'elettore stesso è iscritto.
3. Per tutte le altre consultazioni elettorali, l'elettore non deambulante può votare in qualsiasi sezione elettorale del comune.
4. Gli elettori di cui al comma 1 sono iscritti, a cura del presidente del seggio presso il quale votano, in calce alla lista della sezione e di essi è presa nota nel verbale dell'ufficio.
5. I certificati di cui al comma 1 devono essere rilasciati gratuitamente ed in esenzione da qualsiasi diritto od applicazione di marche e vengono allegati al verbale dell'ufficio elettorale.
Art. 2
1. Gli arredi della sala di votazione delle sezioni elettorali accessibili mediante sedia a ruote devono essere disposti in modo da permettere agli elettori non deambulanti di leggere il manifesto contenente le liste dei candidati, di votare in assoluta segretezza, nonché di svolgere anche le funzioni di componente di seggio o di rappresentante di lista e di assistere, ove lo vogliano, alle operazioni dell'ufficio elettorale.
2. Le sezioni così attrezzate sono segnalate mediante affissione, agli accessi dalle aree di circolazione, del simbolo di cui all'allegato A) al regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1978, n. 384 .
3. Nelle sezioni elettorali di cui al comma 1 deve essere predisposta almeno una cabina per consentire agevolmente l'accesso agli elettori e deve essere previsto un secondo piano di scrittura, eventualmente ribaltabile, all'altezza di circa ottanta centimetri o un tavolo munito di ripari che garantisca la stessa segretezza.
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L. 5-2-1992 n. 104
Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 17 febbraio 1992, n. 39, S.O.
Art. 29. Esercizio del diritto di voto.
1. In occasione di consultazioni elettorali, i comuni organizzano i servizi di trasporto pubblico in modo da facilitare agli elettori handicappati il raggiungimento del seggio elettorale.
2. Per rendere più agevole l'esercizio del diritto di voto, le unità sanitarie locali, nei tre giorni precedenti la consultazione elettorale, garantiscono in ogni comune la disponibilità di un adeguato numero di medici autorizzati per il rilascio dei certificati di accompagnamento e dell'attestazione medica di cui all'articolo 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 15 .
3. Un accompagnatore di fiducia segue in cabina i cittadini handicappati impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. L'accompagnatore deve essere iscritto nelle liste elettorali. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un handicappato. Sul certificato elettorale dell'accompagnatore è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio nel quale egli ha assolto tale compito.
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