In Veneto, a seguito dell'entrata in vigore della Legge Regionale 4 marzo 2010, n. 18, "Norme in materia funeraria", il permesso di seppellimento (autorizzazione all'inumazione, alla tumulazione o alla cremazione) rilasciato dall'Ufficiale dello Stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto (art. 23, comma 2).
Il testo completo dell'art. 23 è il seguente:
Art. 23 - Autorizzazione al trasporto funebre
1. Il trasporto funebre è autorizzato dal comune.
2. L’autorizzazione all’inumazione, alla tumulazione o alla cremazione, rilasciata dall’ufficiale dello stato civile, vale anche come autorizzazione al trasporto.
3. Quando la sepoltura o la cremazione avviene in ambito regionale in un comune diverso da quello che ha rilasciato l’autorizzazione, l’impresa che esegue il trasporto dà avviso al comune di destinazione.
Per scaricare la legge, consulta il post Veneto. La legge regionale 4 marzo 2010, n. 18, "Norme in materia funeraria".
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