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venerdì 30 settembre 2011

Illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Degli effetti negativi della modifica apportata con la legge 94/2009 all'art. 116 del cc ho parlato nel precedente post "Le prime vittime della legge sulla sicurezza". Con questa sentenza tutto torna come prima: gli stranieri, per contrarre matrimonio, dovranno presentare il nulla-osta rilasciato dalle autorità diplomatiche e consolari del proprio paese.
La decisione della corte non ha suscitato l'interesse dei mezzi di comunicazione. I promotori della "riforma" dell'art. 116 cc non si sono fatti sentire. Hanno preferito lasciare la notizia in secondo piano, con buona pace per le preoccupazioni sui "matrimoni di comodo" e sulle "spose bambine", le motivazioni - o i pretesti - che avevano mosso i "riformatori".
Scarica la sentenza.
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Visualizza il testo vigente dell'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94. La sentenza è citata nelle note con un piccolo errore (n. 249 invece di 245).

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