Il DL 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo", ha introdotto, all'art. 5, il cambio di residenza in tempo reale.
L'iscrizione nelle liste elettorali avviene però con la consueta tempistica. L'unica eccezione è contenuta nel comma 5-bis dell'art. 5, introdotto dalla legge di conversione. Ad oggi il testo è il seguente:
5-bis. In occasione di consultazioni elettorali o referendarie, qualora l'ufficiale di anagrafe proceda al ripristino della posizione anagrafica precedente ai sensi del comma 5 in tempi non utili ai fini degli adempimenti di cui all'articolo 32, primo comma, numero 4), del testo unico delle leggi per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n.223, le conseguenti variazioni alle liste elettorali sono apportate non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione.
Su questo argomento segnalo l'articolo di Vincenzo Mercurio sulla rivista Lo Stato Civile Italiano di ottobre 2012, pag. 59.
Nessun commento:
Posta un commento