Dalla newsletter "documentazione" di Ancitel [vedi post precedente]
A titolo di esempio riporto il testo della news:
“Il
servizio di illuminazione votiva è indubbiamente un servizio a
rilevanza economica”, così si legge in questa pronuncia del Consiglio di
Stato.
La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica,
spiegano i giudici di Palazzo Spada, è correlata alla astratta
potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi
sull'assetto concorrenziale del mercato di settore, sicché non rileva
l'irrisorietà dell'utile che in concreto un servizio per come svolto
produca.
Non è significativa, in conseguenza, continuano gli stessi giudici,
nella situazione in commento, la circostanza che l'attività come svolta
dal comune sia risultata in concreto caratterizzata da un'esigua
redditività. Né risulta, peraltro, che il comune abbia offerto il
servizio gratuitamente o sopportandone parte dei costi, risultando, al
contrario, che ha svolto in proprio un'attività imprenditoriale vera e
propria, seppure senza autonoma organizzazione (il servizio sarebbe
stato gestito integrando le relative attività con quelle svolte dalle
direzioni edilizie e dalla direzione risorse finanziarie).
Tale circostanza è dirimente per sussumere tale servizio tra quelli a
rilevanza economica con la conseguenza che esso doveva essere
esternalizzato in base all'art. 23 bis del d. l. n. 112 del 2008
(vigente al momento dell'adozione da parte del comune del provvedimento
impugnato), non potendo essere sottratto al mercato.
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Per gli utenti registrati è possibile scaricare la sentenza.
martedì 13 novembre 2012
IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA È SERVIZIO A RILEVANZA ECONOMICA - CONSIGLIO DI STATO 5409/2012
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