E' stata ubblicata la Circolare n. 2/2013 "Art. 2, comma 6 del D. L. n. 179/2012, convertito nella legge n. 221/2012. Sindaci dei Comuni facenti parte dell'Unione. Delegabilita', previa convenzione, delle funzioni di ufficiale dello stato civile e di anagrafe a personale idoneo dell'Unione o dei singoli Comuni associati".
La circolare conclude: "è da ritenersi che i sindaci facenti parte dell'Unione possano provvedere a delegare, previa convenzione, Ie funzioni in argomento anche prescindendo dalla sussistenza di esigenze straordinarie e ternporalmente limitate, a personale idoneo dell' Unione 0 dei singoli comuni associati, nel rispetto di quanta previsto riguardo al possesso dei requisiti abilitativi ai sensi dell' art.1, comma 3 e 4, comma 2 del D.P.R. n.396/2000".
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Vedi anche la Circolare n.34/2010 richiamata.
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