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sabato 23 febbraio 2013

I diritti dei lavoratori in servizio ai seggi

Fonte: Cgil "BREVE GUIDA AI PERMESSI ELETTORALI".

Tutti i lavoratori dipendenti che siano stati nominati scrutatore, segretario, presidente, rappresentante di lista o di gruppo presso seggi elettorali in occasione di consultazioni elettorali e referendum referendum (ivi compresi il rappresentante dei comitati promotori ed il rappresentante dei partiti presenti in Parlamento), hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per il periodo corrispondente alla durata delle operazioni. I giorni di assenza sono considerati dalla legge, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa.

Esempio:
orario settimanale articolato da lunedì a venerdì.
I giorni trascorsi al seggio dovranno considerarsi come segue:
Sabato: il lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure ad una giornata retribuita.
Domenica: il lavoratore ha diritto o a un giorno di riposo oppure ad una giornata retribuita.
Lunedì: il lavoratore ha diritto ad una giornata retribuita.
Martedì: qualora le operazioni di scrutinio si protraggano dopo le ore 24.00 del lunedì e quindi ricadano anche per breve tempo nel giorno successivo (il martedì), il giorno di riposo compensativo relativo alla domenica spetterà nella giornata del mercoledì (questa ultima ipotesi si verifica raramente nelle consultazioni referendarie non abbinate ad elezioni).

Legislazione di riferimento:
Legge 29 gennaio 1992, n. 69
Legge 21 marzo 1990, n. 53
Art. 119, D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361

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