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mercoledì 13 febbraio 2013

Operazioni di voto dell’ufficio elettorale di sezione. Rifiuto da parte dell’elettore di ritirare la scheda elettorale


Fonte: Circolare della Prefettura di Ferrara n. 1879/2013/S.E./AreaII
Ferrara, 29 gennaio 2013
-----inizio documento (acquisito via scanner)
OGGETTO: Operazioni di voto dell’ufficio elettorale di sezione. Rifiuto da parte dell’elettore di ritirare la scheda elettorale.

   Il Ministero dell’Interno - Direzione Centrale dei Servizi Elettorali ha ricevuto numerosi quesiti e richieste di chiarimento in merito ad una possibile forma di astensione dal voto, con il possibile rifiuto della scheda elettorale ed eventuale richiesta di verbalizzazione di dichiarazioni di astensioni o proteste di vario contenuto.
   In materia, il predetto Dicastero, con circolare n. 19/2013 del 28 gennaio scorso, ha rappresentato che le norme vigenti si limitano a disciplinare la procedura di voto, nonché i casi di nullità delle schede (articoli da 57 a 63 del D.P.R. n. 361/1957).
   L’art.62, infatti, prevede l’ipotesi in cui l’elettore non voti in cabina elettorale, facendone derivare la nullità della scheda. Ciò accade quando l’elettore registrato dal seggio elettorale, al quale ha consegnato la tessera elettorale e il documento d’identità, abbia ritirato la scheda e poi l’abbia riconsegnata senza entrare prima in cabina.
   In tal caso, l’elettore dovrà essere conteggiato tra i votanti e la scheda dovrà essere dichiarata nulla e inserita nell’apposita busta secondo le istruzioni in dotazione ai seggi.
   Invece, il rifiuto della scheda non trova una specifica disciplina normativa ma non può certamente ritenersi vietato; l’elettore, infatti, può richiedere specificamente al presidente del seggio elettorale di voler votare solo per alcune e non per tutte le consultazioni in corso (e di voler ricevere, quindi, solo alcune schede) oppure può dichiarare di voler rifiutare tutte le schede.
   L’ipotesi che si evince dai quesiti e dalle richieste di chiarimento ricevute dal Ministero sembra riguardare i casi in cui l’elettore voglia astenersi completamente dal voto, rifiutando tutte le schede e chiedendo la verbalizzazione della propria astensione dal voto stesso.
   Al riguardo, il predetto Dicastero ritiene che, in tali evenienze, il presidente del seggio - al fine di non rallentare il regolare svolgimento delle operazioni - possa prendere a verbale la protesta dell’elettore e il suo rifiuto di ricevere la scheda, purché la verbalizzazione sia fatta in maniera sintetica e veloce, con l’annotazione nel verbale stesso delle generalità dell’elettore, del motivo del reclamo o della protesta, allegando anche gli eventuali scritti che l’elettore medesimo ritenesse di voler consegnare al seggio.
   Per quanto attiene la rilevazione del numero degli elettori, appare utile rammentare che coloro che rifiutano la scheda non dovranno essere conteggiati tra i votanti della sezione elettorale.
   Al fine di assicurare la speditezza e la regolarità delle operazioni di voto, si richiama l’attenzione delle SS.LL. circa la necessità di sensibilizzare i presidenti degli uffici elettorali di sezione affinché sia predisposta ogni misura idonea per evitare, in ogni caso, il verificarsi di situazioni che possano ostacolare la procedura di voto all’interno del seggio, a garanzia del regolare svolgimento del procedimento elettorale e del rispetto degli elettori che devono poter esercitare agevolmente il loro diritto/dovere di voto.
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