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martedì 23 settembre 2008

Attribuzione del cognome ai sensi del comma 2 dell’ articolo 98 del D.P.R. n. 396/2000 – Chiarimenti applicativi

Non è una novità ma poiché mi è tornata utile in questi giorni segnalo la Circolare n. 14/2007 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, Prot. n. 200703047-15100/397 in data 21 marzo 2007, ad oggetto:
Attribuzione del cognome ai sensi del comma 2 dell’ articolo 98 del D.P.R. n. 396/2000 – Chiarimenti applicativi.

Il documento è scaricabile dal sito del CNSD cliccando su Circolari emesse nel box in basso a sinistra Informazioni e Approfondimenti. Cliccare poi su Anno: 2007 e selezionare il titolo della circolare. Sarà possibile visualizzarla (formato Ms Word) o salvarla sul proprio pc.

Per utilità riporto di seguito il testo dell'art. 98 del DPR 396/2000:

D.P.R. 3-11-2000 n. 396
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127. (G.U. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.)

Art. 98. Correzioni.
1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati.
2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.
3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.

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