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venerdì 28 giugno 2013

Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia

Si segnala:

DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
(13G00116) (GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.
Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/
A oggi il testo dell'art. 33 è il seguente:

Art. 33
(Semplificazione del procedimento per l'acquisto  della  cittadinanza
per lo straniero nato in Italia) 
 
  1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge  5  febbraio
1992,  n.  91,  all'interessato   non   sono   imputabili   eventuali
inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della  Pubblica
Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il  possesso  dei  requisiti
con ogni altra idonea documentazione. 
  2. Gli Ufficiali di Stato Civile  sono  tenuti  al  compimento  del
diciottesimo anno di eta' a comunicare all'interessato, nella sede di
residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il
diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del
1992  entro  il  compimento  del  diciannovesimo  anno  di  eta'.  In
mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data.

1 commento:

Pietro Tosarello ha detto...

La legge di conversione (L. 9 agosto 2013, n. 98, in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) non ha modificato l'art. 33 del DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69.