Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
(13G00116) (GU n.144 del 21-6-2013 - Suppl. Ordinario n. 50)
note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/6/2013.
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A oggi il testo dell'art. 33 è il seguente:
Art. 33 (Semplificazione del procedimento per l'acquisto della cittadinanza per lo straniero nato in Italia) 1. Ai fini di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, all'interessato non sono imputabili eventuali inadempimenti riconducibili ai genitori o agli uffici della Pubblica Amministrazione, ed egli puo' dimostrare il possesso dei requisiti con ogni altra idonea documentazione. 2. Gli Ufficiali di Stato Civile sono tenuti al compimento del diciottesimo anno di eta' a comunicare all'interessato, nella sede di residenza quale risulta all'ufficio, la possibilita' di esercitare il diritto di cui al comma 2 del citato articolo 4 della legge n. 91 del 1992 entro il compimento del diciannovesimo anno di eta'. In mancanza, il diritto puo' essere esercitato anche oltre tale data.
1 commento:
La legge di conversione (L. 9 agosto 2013, n. 98, in S.O. n. 63, relativo alla G.U. 20/08/2013, n. 194) non ha modificato l'art. 33 del DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69.
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