fonte: Il Giornale dei Comuni
17 dicembre 2016, di Giuseppe Monni
Il commento alla circolare ISTAT sull’archivio informatico dei numeri civici
La circolare del 10 ottobre 2016 con la quale l’ISTAT fornendo
chiarimenti in vista del conferimento dei numeri civici all’ARCHIVIO
NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) gestito
dall’Agenzia Entrate ed ISTAT, finalizzato a creare un DATA BASE UNICO
TOPONOMASTICO, ha fatto presente che il sistema non consentirà ai Comuni
di memorizzare numeri civici con esponenti numerici, obbligando gli
stessi a modificarli, ha provocato negative reazioni degli enti
interessati giustificate dal fatto che spesso la presenza di esponenti
numerici nasce da situazioni storiche territoriali di difficile
rimozione.
....
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Vedi il precedente post Archivio nazionale degli stradari e dei numeri civici (ANSC/ANNCSU)
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martedì 20 dicembre 2016
martedì 13 novembre 2012
IL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA È SERVIZIO A RILEVANZA ECONOMICA - CONSIGLIO DI STATO 5409/2012
Dalla newsletter "documentazione" di Ancitel [vedi post precedente]
A titolo di esempio riporto il testo della news:
“Il servizio di illuminazione votiva è indubbiamente un servizio a rilevanza economica”, così si legge in questa pronuncia del Consiglio di Stato. La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica, spiegano i giudici di Palazzo Spada, è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore, sicché non rileva l'irrisorietà dell'utile che in concreto un servizio per come svolto produca. Non è significativa, in conseguenza, continuano gli stessi giudici, nella situazione in commento, la circostanza che l'attività come svolta dal comune sia risultata in concreto caratterizzata da un'esigua redditività. Né risulta, peraltro, che il comune abbia offerto il servizio gratuitamente o sopportandone parte dei costi, risultando, al contrario, che ha svolto in proprio un'attività imprenditoriale vera e propria, seppure senza autonoma organizzazione (il servizio sarebbe stato gestito integrando le relative attività con quelle svolte dalle direzioni edilizie e dalla direzione risorse finanziarie). Tale circostanza è dirimente per sussumere tale servizio tra quelli a rilevanza economica con la conseguenza che esso doveva essere esternalizzato in base all'art. 23 bis del d. l. n. 112 del 2008 (vigente al momento dell'adozione da parte del comune del provvedimento impugnato), non potendo essere sottratto al mercato. -
Per gli utenti registrati è possibile scaricare la sentenza.
A titolo di esempio riporto il testo della news:
“Il servizio di illuminazione votiva è indubbiamente un servizio a rilevanza economica”, così si legge in questa pronuncia del Consiglio di Stato. La qualificazione di un servizio pubblico a rilevanza economica, spiegano i giudici di Palazzo Spada, è correlata alla astratta potenzialità di produrre un utile di gestione e, quindi, di riflettersi sull'assetto concorrenziale del mercato di settore, sicché non rileva l'irrisorietà dell'utile che in concreto un servizio per come svolto produca. Non è significativa, in conseguenza, continuano gli stessi giudici, nella situazione in commento, la circostanza che l'attività come svolta dal comune sia risultata in concreto caratterizzata da un'esigua redditività. Né risulta, peraltro, che il comune abbia offerto il servizio gratuitamente o sopportandone parte dei costi, risultando, al contrario, che ha svolto in proprio un'attività imprenditoriale vera e propria, seppure senza autonoma organizzazione (il servizio sarebbe stato gestito integrando le relative attività con quelle svolte dalle direzioni edilizie e dalla direzione risorse finanziarie). Tale circostanza è dirimente per sussumere tale servizio tra quelli a rilevanza economica con la conseguenza che esso doveva essere esternalizzato in base all'art. 23 bis del d. l. n. 112 del 2008 (vigente al momento dell'adozione da parte del comune del provvedimento impugnato), non potendo essere sottratto al mercato. -
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