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giovedì 10 maggio 2018
Cassazione: le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti
Con sentenza n. 10266/2018 la Corte di Cassazione ha stabilito che "le firme digitali di tipo CAdES e di tipo PAdES, sono entrambe ammesse ed equivalenti".
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martedì 1 agosto 2017
Firma digitale. Software di verifica, download gratuito
fonte: Agenzia per l'Italia Digitale
(dal sito)
La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45.
Vai alla pagina dedicata
(dal sito)
La verifica della firma digitale e la successiva estrazione degli oggetti firmati può essere effettuata con qualsiasi software in grado di elaborare file firmati in modo conforme alla Deliberazione CNIPA 21 maggio 2009, n. 45.
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martedì 24 febbraio 2015
La circolare n. 4/2015 sulla dematerializzazione dei documenti. Spese elettorali: modalità di inoltro alle Prefetture dei rendiconti
fonte: http://www.ilquotidianodellapa.it/_contents/news/2015/febbraio/1424541733250.html
Stante il notevole volume cartaceo prodotto dalle Amministrazioni interessate, il dipartimento, alla luce dell’evoluzione normativa relativa alla dematerializzazione degli atti introdotta dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., ha interessato il competente Ministero dell’economia e delle finanze circa la possibilità di trasmettere la suddetta documentazione mediante supporti informatici.
Il citato Dicastero si è espresso positivamente ed ha fornito gli elementi utili ai fini della trasmissione telematica della documentazione in parola rinviando, per i profili di dettaglio, alla circolare n. 3 del 20 gennaio 2014 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, disponibile sul sito internet del Dipartimento medesimo.
In particolare, ha precisato che la trasmissione telematica dei documenti deve avvenire nel rispetto di taluni imprescindibili requisiti, quali l’utilizzo della posta elettronica certificata, in quanto in grado di identificare univocamente il mittente ed il destinatario di un messaggio e di attestarne i momenti di invio e ricezione, e l’utilizzo della firma digitale, in quanto meccanismo riconosciuto dall’ordinamento per sottoscrivere, in formato elettronico, un documento informatico, attestandone l’autenticità e la provenienza.
Pertanto, per la piena efficacia giuridica della trasmissione telematica, le due condizioni (PEC e firma digitale), che soddisfano il requisito della forma scritta, devono sussistere contestualmente.
Ciò premesso, in occasione delle future consultazioni elettorali di interesse statale, i comuni dovranno trasmettere i rendiconti elettorali telematicamente per posta elettronica certificata (PEC).
A tal fine, sulle copie informatiche dei documenti da inviare, siano essi in origine analogici oppure informatici, dovrà essere apposta (singolarmente, su ciascuna delle copie) o associata (collettivamente, ad un insieme di copie) la firma digitale del responsabile del servizio, che attesti la conformità agli originali.
Va, quindim prestata la massima attenzione sulle immagini riprodotte informaticamente ed in modo particolare su quelle che superano le dimensioni del foglio A4.
Gli enti che non possono provvedere alla trasmissione telematica della documentazione, essendo la dimensione degli atti da allegare superiore alla dimensione massima dei messaggi ammessa dal sistema di posta elettronica certificata, dovranno memorizzare i documenti informatici, completi della necessaria firma digitale del responsabile del servizio, su CD-ROM. Questi ultimi, al fine di soddisfare i caratteri di certezza dell’invio e della ricezione richiesti, dovranno essere trasmessi nelle forme tradizionali, quali allegati di una nota cartacea e spediti alla Prefettura di riferimento per posta raccomandata, ovvero mediante consegna a mano. Tale modalità, in ogni caso, è da considerarsi residuale e solo se ne ricorrono i presupposti sopra richiamati.
Infatti, il Ministero dell’economia e delle finanze ha evidenziato che il ricorso a questa forma di trasmissione “ibrida” (lettera cartacea con allegati informatici), non espressamente prevista dalle norme, trova giustificazione solo nel suddetto caso di eccessiva dimensione degli atti da trasmettere.
Alla luce di quanto suesposto, codeste Prefetture, ultimati i controlli di competenza, trasmetteranno alle locali Ragionerie provinciali, tramite posta elettronica certificata, ovvero con nota cartacea completa degli allegati CD-ROM, la documentazione di cui trattasi prodotta su supporto informatico, firmata digitalmente, in conformità alla normativa vigente che conferisce alla stessa il valore di originale ad ogni effetto di legge.
Tenuto conto delle innovazioni derivanti dalla dematerializzazione dei rendiconti elettorali, si prega di dare massima diffusione alla presente circolare, invitando i comuni ad attivare tutte le necessarie iniziative volte ad assicurare l’esatto adempimento delle nuove procedure informatiche.
Il Ministero dell'interno, Dipartimento per gli Affari Interni e
territoriali ha emanato la circolare n. 4 del 19 febbraio 2015 sulla "Documentazione rendiconti spese elettorali anticipate dai comuni. Dematerializzazione dei documenti"
I comuni, in presenza di consultazioni elettorali di interesse
statale, devono trasmettere alle Prefetture il documentato rendiconto
delle spese sostenute per l’organizzazione tecnica e l’attuazione delle
consultazioni medesime ai fini del successivo rimborso (articolo 15,
decreto legge n. 8 del 1993 e s.m.i).Stante il notevole volume cartaceo prodotto dalle Amministrazioni interessate, il dipartimento, alla luce dell’evoluzione normativa relativa alla dematerializzazione degli atti introdotta dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., ha interessato il competente Ministero dell’economia e delle finanze circa la possibilità di trasmettere la suddetta documentazione mediante supporti informatici.
Il citato Dicastero si è espresso positivamente ed ha fornito gli elementi utili ai fini della trasmissione telematica della documentazione in parola rinviando, per i profili di dettaglio, alla circolare n. 3 del 20 gennaio 2014 del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, disponibile sul sito internet del Dipartimento medesimo.
In particolare, ha precisato che la trasmissione telematica dei documenti deve avvenire nel rispetto di taluni imprescindibili requisiti, quali l’utilizzo della posta elettronica certificata, in quanto in grado di identificare univocamente il mittente ed il destinatario di un messaggio e di attestarne i momenti di invio e ricezione, e l’utilizzo della firma digitale, in quanto meccanismo riconosciuto dall’ordinamento per sottoscrivere, in formato elettronico, un documento informatico, attestandone l’autenticità e la provenienza.
Pertanto, per la piena efficacia giuridica della trasmissione telematica, le due condizioni (PEC e firma digitale), che soddisfano il requisito della forma scritta, devono sussistere contestualmente.
Ciò premesso, in occasione delle future consultazioni elettorali di interesse statale, i comuni dovranno trasmettere i rendiconti elettorali telematicamente per posta elettronica certificata (PEC).
A tal fine, sulle copie informatiche dei documenti da inviare, siano essi in origine analogici oppure informatici, dovrà essere apposta (singolarmente, su ciascuna delle copie) o associata (collettivamente, ad un insieme di copie) la firma digitale del responsabile del servizio, che attesti la conformità agli originali.
Va, quindim prestata la massima attenzione sulle immagini riprodotte informaticamente ed in modo particolare su quelle che superano le dimensioni del foglio A4.
Gli enti che non possono provvedere alla trasmissione telematica della documentazione, essendo la dimensione degli atti da allegare superiore alla dimensione massima dei messaggi ammessa dal sistema di posta elettronica certificata, dovranno memorizzare i documenti informatici, completi della necessaria firma digitale del responsabile del servizio, su CD-ROM. Questi ultimi, al fine di soddisfare i caratteri di certezza dell’invio e della ricezione richiesti, dovranno essere trasmessi nelle forme tradizionali, quali allegati di una nota cartacea e spediti alla Prefettura di riferimento per posta raccomandata, ovvero mediante consegna a mano. Tale modalità, in ogni caso, è da considerarsi residuale e solo se ne ricorrono i presupposti sopra richiamati.
Infatti, il Ministero dell’economia e delle finanze ha evidenziato che il ricorso a questa forma di trasmissione “ibrida” (lettera cartacea con allegati informatici), non espressamente prevista dalle norme, trova giustificazione solo nel suddetto caso di eccessiva dimensione degli atti da trasmettere.
Alla luce di quanto suesposto, codeste Prefetture, ultimati i controlli di competenza, trasmetteranno alle locali Ragionerie provinciali, tramite posta elettronica certificata, ovvero con nota cartacea completa degli allegati CD-ROM, la documentazione di cui trattasi prodotta su supporto informatico, firmata digitalmente, in conformità alla normativa vigente che conferisce alla stessa il valore di originale ad ogni effetto di legge.
Tenuto conto delle innovazioni derivanti dalla dematerializzazione dei rendiconti elettorali, si prega di dare massima diffusione alla presente circolare, invitando i comuni ad attivare tutte le necessarie iniziative volte ad assicurare l’esatto adempimento delle nuove procedure informatiche.
venerdì 28 novembre 2014
Circolare n. 43/2014 della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali
Il Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, ha pubblicato la Circolare n.43 del 13 novembre 2014 riguardante le nuove modalità di comunicazione telematica tra Comuni in materia elettorale.
Oggetto della Circolare: "Decreto del Ministro dell'interno del 12 febbraio 2014 (G. U. n.46 del 25 febbraio 2014). Disposizioni attuative delle nuove modalità di comunicazione telematica tra comuni in materia elettorale dal 1° gennaio 2015. Circolare esplicativa."
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mercoledì 15 ottobre 2014
Comunicazione dei decessi, da parte dei Comuni, al casellario giudiziale
Dal sito del Ministero della Giustizia.
Una nuova procedura prevede l’invio per posta elettronica certificata (PEC) da parte degli uffici comunali al sistema informativo del casellario (SIC) delle comunicazioni sui soggetti deceduti.
La procedura è stata testata dal Comune di Milano, grazie ad un protocollo d'intesa siglato nell'aprile 2012.
Il decreto dirigenziale 19 marzo 2014 contiene le regole procedurali di carattere tecnico operativo per la trasmissione telematica al Sistema Informativo del Casellario delle informazioni concernenti l’avvenuta morte della persona da parte dei comuni.
L'avvio della procedura su scala nazionale avverrà in maniera graduale, secondo il calendario stabilito all'art. 3 del decreto dirigenziale.
....
Ciascun comune è competente per le persone decedute nel rispettivo ambito territoriale.
Requisiti: registrazione di uno o più referenti; firma digitale; PEC.
Vai alla scheda pratica. Utili anche la Faq e la pagina Moduli. Viene reso disponibile un apposito programma per la creazione del file XML conforme alle specifiche richieste.
Una nuova procedura prevede l’invio per posta elettronica certificata (PEC) da parte degli uffici comunali al sistema informativo del casellario (SIC) delle comunicazioni sui soggetti deceduti.
La procedura è stata testata dal Comune di Milano, grazie ad un protocollo d'intesa siglato nell'aprile 2012.
Il decreto dirigenziale 19 marzo 2014 contiene le regole procedurali di carattere tecnico operativo per la trasmissione telematica al Sistema Informativo del Casellario delle informazioni concernenti l’avvenuta morte della persona da parte dei comuni.
L'avvio della procedura su scala nazionale avverrà in maniera graduale, secondo il calendario stabilito all'art. 3 del decreto dirigenziale.
....
Ciascun comune è competente per le persone decedute nel rispettivo ambito territoriale.
Requisiti: registrazione di uno o più referenti; firma digitale; PEC.
Vai alla scheda pratica. Utili anche la Faq e la pagina Moduli. Viene reso disponibile un apposito programma per la creazione del file XML conforme alle specifiche richieste.
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