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sabato 14 dicembre 2013

In arrivo un decreto legislativo di revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione


fonte: http://www.governo.it/Governo/ConsiglioMinistri/dettaglio.asp?d=74104

Tra le altre cose il Consiglio dei ministri di ieri ha approvato un decreto legislativo di revisione delle disposizioni vigenti in materia di filiazione che modifica la normativa al fine di eliminare ogni residua discriminazione rimasta nel nostro ordinamento tra i figli nati nel e fuori dal matrimonio, così garantendo la completa eguaglianza giuridica degli stessi.
(dal sito...)

Il testo, predisposto nell’ambito della Commissione istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, presieduta dal prof. Cesare Massimo Bianca, stabilisce:
  • l’introduzione del principio dell’unicità dello stato di figlio, anche adottivo, e conseguentemente l’eliminazione dei riferimenti presenti nelle norme ai figli “legittimi” e ai figli “naturali” e la sostituzione degli stessi con quello di “figlio”;
  • il principio per cui la filiazione fuori dal matrimonio produce effetti successori nei confronti di tutti i parenti e non solo con i genitori;
  • la sostituzione della nozione di “potestà genitoriale” con quella di “responsabilità genitoriale”;
  • la modifica delle disposizioni di diritto internazionale privato con previsione di norme di applicazione necessaria in attuazione del principio dell’unificazione dello stato di figlio.
Inoltre, nel recepire la giurisprudenza della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, si è deciso di:
  • limitare a cinque anni dalla nascita i termini per proporre l’azione di disconoscimento della paternità;
  • introdurre il diritto degli ascendenti di mantenere “rapporti significativi” con i nipoti minorenni;
  • introdurre e disciplinare l’ascolto dei minori, se capaci di discernimento, all’interno dei procedimenti che li riguardano;
  • portare a dieci anni il termine di prescrizione per l’accettazione dell’eredità per i figli nati fuori dal matrimonio;
  • modificare la materia della successione prevedendo la soppressione del “diritto di commutazione” in capo ai figli legittimi fino ad oggi previsto per l’eredità dei figli naturali.

mercoledì 2 gennaio 2013

mercoledì 20 giugno 2012

Circolare n. 16/2012. Falsi riconoscimenti di paternita' e obblighi degli ufficiali dello stato civile

E' stata pubblicata la Circolare n. 16/2012 "Falsi riconoscimenti di paternita' e obblighi degli ufficiali dello stato civile".
(dalla circolare)
... Sono pervenute a questo Ministero segnalazioni relative a casi di "compravendita di minori stranieri" da parte di coppie coniugate italiane, attraverso falsi atti di riconoscimento di paternità.
Ciò premesso la circolare richiama l'art. 74 della legge n. 184 del 1983 che prevede:
"Gli ufficiali di stato civile trasmettono immediatamente al competente tribunale per i minorenni comunicazione, sottoscritta dal dichiarante, dell'vvenuto riconoscimento da parte di persona coniugata di un figlio naturale non riconosciuto dall'altro genitore. II tribunale dispone l'esecuzione di opportune indagini per accertare la veridicità del riconoscimento. Ed ancora: "Nel caso in cui vi siano fondati motivi per ritenere che ricorrano gli estremi dell'impugnazione del riconoscimento, il tribunale per i minorenni assume, anche d'ufficio, i provvedimenti di cui all'articolo 264, secondo comma, del codice civile." ...

Vai alla pagina dedicata sul sito del CNSD.
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lunedì 28 maggio 2012

Circolare n. 15/2012: Articolo 15, legge 12 novembre 2011, n.183. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive

E' stata pubblicata la circolare n. 15/2012 "Articolo 15, legge 12 novembre 2011, n.183. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive".
Il documento richiama la precedente circolare n. 33 in data 23 dicembre 2011 sullo stesso argomento e informa che, con circolare n. 3/2012 in data 17 aprile 2012, "il Ministro per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione ed il Ministro dell'Intemo hanno fomito alcuni chiarimenti sull'applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificazione, con particolare riferimento ai certificati relativi ai procedimenti regolati dalla disciplina sull'immigrazione, al procedimento relativo alIa cittadinanza, nonché all' attestato di idoneità abitativa di cui all'art. 29 del d.lgs.n. 286/1998".
Vai alla pagina dedicata sul sito del CNSD.
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venerdì 16 marzo 2012

Circolare n.7/2012: documenti individuali per l'espatrio dei minori


E' stata pubblicata la Circolare n. 7/2012 del 15-03-2012 "Documenti individuali per l'espatrio dei minori".
Si veda in proposito anche il precedente post Dal 26 giugno 2012 obbligo di documento di viaggio individuale per i minori.
Vai alla pagina dedicata sul sito del CNSD.
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giovedì 14 luglio 2011

Convertito in legge il D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Nessuna modifica all'art. 10. Carte di identità ok.

La Prefettura di Rovigo comunica che «nella G.U. n. 160 del 12.07.2011 è stato pubblicata la legge n. 106 del 12 luglio 2011, avente per oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70. Non risultano modifiche all’art. 10 intitolato 'Servizi ai cittadini'».
Quindi tutto bene per le carte d'identità rilasciate ai minori di 15 anni.
Sull'argomento vedi il precedente post Circolare n. 15/2011. Molte novità per il rilascio della carta d'identità.

martedì 5 luglio 2011

Circolare n. 15/2011. Molte novità per il rilascio della carta d'identità

È stata pubblicata la Circolare n. 15/2011 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno "Decreto-legge 13 Maggio 2011, n.70. Prime disposizioni urgenti per l'economia. Rilascio della carta d'identità".
Il Decreto-legge 13 Maggio 2011, n.70 ha soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità.
Il documento rilasciato ai minori di anni tre ha una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di cinque anni. La disposizione vale sia per i cittadini italiani che per gli stranieri.
Particolari norme sono state previste per il rilascio della carta d'identità ai cittadini minorenni.

Ora incrociamo le dita e speriamo che la legge di conversione confermi tutto questo.
Vai alla pagina dedicata sul sito del CNSD
Scarica direttamente la circolare.
Consulta su http://www.normattiva.it/ le norme richiamate dal Decreto-legge:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1974, n. 649
LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

venerdì 2 luglio 2010

Certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell'espatrio, ai minori di anni quindici. I dati necessari.

È stata pubblicata la Circolare n. 20 del 2010 del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, relativa all'accordo Europeo sulla circolazione delle persone fra i paesi membri del Consiglio d'Europa, concluso a Parigi il 13 Dicembre 1957 - Certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell'espatrio, ai minori di anni quindici.
La circolare chiarisce che il certificato dovrà contenere i seguenti dati:
• cognome e nome del minore;
• luogo, data di nascita ed estremi dell'atto di nascita
• cittadinanza italiana.
Viene, inoltre, chiarito che "Il certificato, rilasciato d'ordine del Sindaco, è esente dall'imposta di bollo,
ai sensi dell'art.18 tab.B allegata al D.P.R. 642/1972."
Vai alla pagina del CNSD
La materia è stata oggetto delle circolari n. 16 e n. 17. Vedi il precedente post Certificato con fotografia rilasciato, ai fini dell'espatrio, per i minori di anni 15.

lunedì 12 aprile 2010

Adozione internazionale di minori vietnamiti - Esonero dalla legalizzazione dell'atto di nascita del minore adottato

Con la Circolare n. 7 del 2010 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici, relativa all'adozione di minori vietnamiti, è stato stabilito l'esonero dalla legalizzazione dell'atto di nascita del minore adottato.
Vai alla pagina del CNSD
Vai direttamente alla Circolare

martedì 27 ottobre 2009

Legge 15 luglio 2009, n. 94. Modifiche in materia di cittadinanza. Chiarimenti

Il Ministero dell'Interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - ha diffuso ai Prefetti la Circolare protocollo 13074 del 07/10/2009, con la quale vengono forniti ulteriori chiarimenti circa l'applicazione dell'articolo 5 della legge n. 91/1992, come modificato dall'articolo 1, comma 11, della legge n. 94 del 15/07/2009 (acquisto della cittadinanza per matrimonio).

Scarica la circolare.

giovedì 13 agosto 2009

Le prime vittime della legge sulla sicurezza

Lo scopo dell’integrazione apportata all’art 116 c.c. dalla legge 94/2009 è di impedire i matrimoni di comodo, vale a dire quei matrimoni fra un coniuge italiano e uno straniero che vengono contratti con il solo obiettivo di far acquisire la cittadinanza nel minor tempo possibile. Questo è quanto dichiarato dai promotori della legge.


Se le cose stanno così, ci sono già le prime “vittime”.


Ieri, quinto giorno dall’entrata in vigore della legge, si sono presentati allo sportello due cittadini cinesi, lui regolarmente soggiornante e residente, lei senza titolo di soggiorno. I due hanno avuto in Italia un figlio di tre anni. Presentano i loro rispettivi nulla-osta, rilasciati lo scorso 23 luglio dal Consolato cinese di Milano ai sensi dell’art. 116 del cc. Ma il matrimonio non si può fare.


L’integrazione apportata all’art. 116 dalla legge sulla sicurezza impone, infatti, che il cittadino straniero che vuole contrarre matrimonio in Italia debba presentare un “documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano” (si veda il precedente post sull’argomento).
Eppure, di sicuro, non si tratta di un matrimonio di comodo. Nessuno dei due può trasmettere la cittadinanza italiana: cinesi sono e cinesi rimarrebbero anche dopo il matrimonio. Inoltre, l’età delle due persone coinvolte e la presenza del figlio fanno escludere anche ogni ipotesi in qualche modo assimilabile a quella delle “spose bambine”. Insomma, due persone che non dovrebbero essere tra i destinatari delle restrizioni introdotte dalla legge 94 dovranno invece subirne tutte le conseguenze.
Non solo, anche il figlio avrà pesanti ripercussioni: benché riconosciuto alla nascita non potrà acquisire lo stato di figlio legittimo.
Forse sto parlando di cose più grandi di me ma mi sembra che ciò costituisca un danno grave al minore che dovrebbe essere assolutamente evitato e che dovrebbe far riconsiderare l'attuale formulazione dell'art. 116 cc.


È stato molto imbarazzante dover spiegare a quelle due povere persone - peraltro gentili e miti, che badano soltanto al loro lavoro e alla loro famiglia – che una nuova legge, entrata in vigore da pochi giorni, impedisce loro di poter celebrare il matrimonio.

Amo il lavoro che svolgo da trent’anni, ma ieri ho avuto la sgradevolissima sensazione di non essere dalla parte giusta.

giovedì 17 luglio 2008

Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non è richiesto il permesso di soggiorno


DIRETTIVA MINISTERO DELL'INTERNO del 21 febbraio 2007



Visto l'articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176, ai sensi del quale in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali, riguardanti i minori,deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo;
Vista la Convenzione dell'Aja del 29/5/1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata e resa esecutiva con legge del 31 dicembre 1998, legge n. 476;
Visto l'articolo 32 della legge 4 maggio 1983 n. 184, così come modificata dalla legge 21 dicembre 1998, n. 476, che prevede che l'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri legittimamente adottati avvenga in seguito al rilascio del visto di ingresso per adozione da parte degli uffici consolari italiani all'estero, previa autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente, emessa dalla Commissione per le adozioni internazionali, di cui l'art. 38 della medesima legge, sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione;
Visto l'articolo 34, comma 1, della citata legge n. 184/83, che stabilisce che il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attributivi al minore italiano in affidamento familiare;
Visti gli articoli 28 e seguenti del Titolo IV (Diritto all'unità famigliare e tutela dei minori) e gli 34 e seguenti del Titolo V (Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Considerato che il citato Testo Unico non prevede un permesso di soggiorno per adozione in ciò differenziando la posizione del minore straniero adottato, anche in considerazione che l'adozione internazionale trova una disciplina specifica ai sensi della già citata Convenzione dell'Aja del 1993;
Considerato che la Commissione per le adozioni internazionali, in cui è presente, fra i componenti, un rappresentante del Ministero dell'Interno, nell'emettere il provvedimento, di cui all'articolo 32 della già richiamata legge n. 184/83, che autorizza il minore straniero adottato all'ingresso ed alla residenza permanente nel territorio dello Stato, valuta pienamente le ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di legittimità dell'ingresso e del successivo soggiorno del minore medesimo,consentendo peraltro, all'autorità consolare italiana di rilasciare il conseguente visto;
Considerato, pertanto, che la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per il minore, oltre ad essere possibile fonte di disagio per le famiglie adottive, darebbe luogo ad una duplicazione degli adempimenti e ad un conseguente appesantimento burocratico;
Emanano
la seguente direttiva:


Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non è richiesto il permesso di soggiorno.


Roma, 21 febbraio 2007


Il Ministro dell'Interno
Il Ministro delle Politiche per la Famiglia

domenica 6 luglio 2008

Repubblica di Croazia. Nuove disposizioni in materia di ingresso di minori stranieri non accompagnati



Tipo : CIRCOLARE
Settore : DOCUMENTAZIONE
Argomento : DOCUMENTAZIONE
Fonte : Ministero dell'Interno http://www.servizidemografici.interno.it/ (nel box Informazioni e Approfondimenti cliccare su Circolari Emesse)
Numero : 7
Data : 26/06/2008

L'Ambasciata d'Italia a Zagabria, con lettera n.1531 in data 20.5.2008, ha reso noto che, in base alla nuova legislazione croata, il minore straniero non accompagnato dalle persone esercenti la potestà genitoriale, al momento del suo ingresso in Croazia, dovrà esibire un documento contenente l'atto di assenso all'espatrio da parte delle persone in questione.

La Circolare in parola contiene il modello di atto di assenso da utilizzare. Attualmente è pubblicata in formato .pdf, purtroppo per immagini e quindi non direttamente utilizzabile. Ho acquisito il file mediante un programma ocr convertendolo in formato Ms Word 2003. Se ti può essere utile scrivimi in ufficio info@comune.castelguglielmo.ro.it