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mercoledì 20 dicembre 2017

Sentenza della Corte Costituzionale n. 258/2017.

Con la sentenza n. 258/2017 la corte ha dichiarato "...l’illegittimità costituzionale dell’art. 10 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 (Nuove norme sulla cittadinanza), nella parte in cui non prevede che sia esonerata dal giuramento la persona incapace di soddisfare tale adempimento in ragione di grave e accertata condizione di disabilità".
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venerdì 20 gennaio 2017

Corte Costituzionale, sentenza n. 286 data 8 novembre - 21 dicembre 2016. Attribuzione cognome materno

Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale. Stato civile - Attribuzione automatica del cognome paterno al figlio nato in costanza di matrimonio, in presenza di una diversa contraria volontà di entrambi i genitori. - Norma desumibile dagli artt. 237, 262 e 299 del codice civile, 72, primo comma, del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 (Ordinamento dello stato civile), e 33 e 34 del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127); codice civile, art. 262, primo comma, e 299, terzo comma.
(T-160286) (GU 1a Serie Speciale - Corte Costituzionale n.52 del 28-12-2016)

In vigore dal 29 dicembre 2016.
Visualizza dalla Gazzetta Ufficiale
Testo stampabile

venerdì 25 novembre 2016

Art. 10 DECRETO-LEGGE 11 novembre 2016, n. 205. Voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici 2016. Circolare n. 55/2016

DECRETO-LEGGE 11 novembre 2016, n. 205
Nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016.
note: Entrata in vigore del provvedimento: 11/11/2016

Visualizza il testo vigente su normattiva.it

Nota: l'art. 10 detta "Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016".
In proposito vedi anche la Circolare n. 55/2016 del Ministero dell'Interno, Direzione centrale dei Servizi elettorali.

sabato 5 novembre 2016

Referendum del 4 dicembre 2016. Agevolazioni tariffarie per i viaggi degli elettori.

Referendum del 4 dicembre 2016. Agevolazioni tariffarie per i viaggi degli elettori.
Consultare la Circolare n. 48 del 4 novenbre 2016 della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, pubblicata su Eligendo, il portale delle elezioni del Ministero dell'Interno, sezione Circolari.
Informazioni per: VIAGGI FERROVIARI, VIA MARE, AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO PER L’ACQUISTO DI BIGLIETTI AEREI, AGEVOLAZIONI AUTOSTRADALI, ALTRE AGEVOLAZIONI DI VIAGGIO DI ALCUNE CATEGORIE DI ELETTORI RESIDENTI ALL’ESTERO.

giovedì 3 novembre 2016

Circolare n.46 del 17 ottobre 2016, parità di accesso ai mezzi d’informazione durante la campagna referendaria

Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Provvedimenti in materia di parità di accesso ai mezzi d’informazione durante la campagna referendaria.
Consultare la Circolare n. 46 del 17 ottobre 2016 della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, pubblicata su Eligendo, il portale delle elezioni del Ministero dell'Interno, sezione Circolari.
La Circolare contiene i link alla delibera 4 ottobre 2016 dell’Autorità per le garanzie nellecomunicazioni, recante: « Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum popolare confermativo relativo al testo della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del Titolo V della Parte II della Costituzione”, indetto per il giorno 4 dicembre 2016» e  il provvedimento 11 ottobre 2016 della Commissioneparlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, recante: «Disposizioni in materia di comunicazione politica, tribune, messaggi autogestiti e informazione della società concessionaria del servizio pubblico radiofonico, televisivo e multimediale in relazione alla campagna per il referendum popolare confermativo indetto per il giorno 4 dicembre 2016».

venerdì 14 ottobre 2016

Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016.Adempimenti relativi all'elenco degli elettori che votano per corrispondenza all'estero.

Elettori residenti all'estero che hanno optato per il voto in Italia, liste elettorali sezionali, Paesi in cui non è possibile votare per corrispondenza.
Consultare la Circolare n. 44 del 12 ottobre 2016 della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, pubblicata su Eligendo, il portale delle elezioni del Ministero dell'Interno, sezione Circolari.

giovedì 13 ottobre 2016

Referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Propaganda elettorale e comunicazione politica.

Scadenze e principali adempimenti, Partiti o gruppi politici presenti in Parlamento, Promotori del referendum e designazioni dei rappresentanti presso i competenti uffici.
Consultare la Circolare n. 42 del 7 ottobre 2016 della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali, pubblicata su Eligendo, il portale delle elezioni del Ministero dell'Interno, sezione Circolari.

martedì 11 ottobre 2016

Referendum costituzionale. Raffronto fra la costituzione vigente e le modifiche proposte

Il 4 dicembre si vota per approvare o meno la riforma costituzionale approvata nei mesi scorsi e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.

La Camera dei deputati ha pubblicato un utile quadro di raffronto tra la costituzione vigente e la riforma proposta. Scarica

Il testo completo della costituzione vigente può essere scaricato dal sito del Quirinale oppure direttamente da qui.

giovedì 29 settembre 2016

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 2016. Indizione referendum popolare confermativo sulla riforma costituzionale 2016

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 settembre 2016
Indizione del referendum popolare confermativo della legge costituzionale recante: "Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione", approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15 aprile 2016.
(16A07091) (GU Serie Generale n.227 del 28-9-2016)
Vai alla pagina della Gazzetta Ufficiale

venerdì 30 settembre 2011

Circolare n. 21/2011. Illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94

È stata pubblicata la Circolare n. 21 del 2011 relativa a "Illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94".
Si veda in proposito il precedente post.
Vai alla pagina dedicata sul sito del CNSD.
Scarica direttamente.

Illegittimità costituzionale dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94

La Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità dell’articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall’art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94. Degli effetti negativi della modifica apportata con la legge 94/2009 all'art. 116 del cc ho parlato nel precedente post "Le prime vittime della legge sulla sicurezza". Con questa sentenza tutto torna come prima: gli stranieri, per contrarre matrimonio, dovranno presentare il nulla-osta rilasciato dalle autorità diplomatiche e consolari del proprio paese.
La decisione della corte non ha suscitato l'interesse dei mezzi di comunicazione. I promotori della "riforma" dell'art. 116 cc non si sono fatti sentire. Hanno preferito lasciare la notizia in secondo piano, con buona pace per le preoccupazioni sui "matrimoni di comodo" e sulle "spose bambine", le motivazioni - o i pretesti - che avevano mosso i "riformatori".
Scarica la sentenza.
Vai al sito della Corte Costituzionale. Per reperire una specifica sentenza clicca sul menu Giurisprudenza e poi scegli Indici in fondo alla pagina. Poi clicca su Indice annuale delle pronunce. Non resta che impostare Anno e Mese in modo opportuno.
Visualizza il testo vigente dell'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94. La sentenza è citata nelle note con un piccolo errore (n. 249 invece di 245).

sabato 11 giugno 2011

Referendum sul nucleare. Che sentenza ragazzi!

Ci hanno provato in tutti i modi ma ... senza esito.
Dal sito della Gazzetta Ufficiale (il link sarà consultabile per un paio di mesi) riporto il testo della sentenza con cui il quesito referendario è stato ammesso dalla Corte Costituzionale nonostante le pseudomodifiche introdotte dal governo e dalla maggioranza che lo sostiene.
Si possono consultare le pronunce della Corte, in questo caso è la n. 24 del 2011, a questo indirizzo:
http://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do

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CORTE COSTITUZIONALE
SENTENZA 07 giugno 2011, n.174

Giudizio sull'ammissibilita' dei referendum.
Referendum abrogativo - Energia nucleare - Richiesta di abrogazione referendaria di disposizioni in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare - Sopravvenute abrogazione e modifica delle suddette disposizioni - Conseguente riformulazione e trasferimento del quesito sulla legislazione successiva - Quesito rispettoso dei limiti espressamente indicati dall'art. 75 Cost. o comunque desumibili dall'ordinamento costituzionale, connotato da una matrice razionalmente unitaria, chiaro, omogeneo ed univoco - Ammissibilita' della richiesta come modificata dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.

- D.l. 31 marzo 2011, n. 34, art. 5, commi 1 e 8 (convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75).
- Costituzione, art. 75; legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, art. 2, primo comma.

LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
Presidente: Alfonso QUARANTA;
Giudici: Paolo MADDALENA, Alfio FINOCCHIARO, Franco GALLO, Luigi
MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO,
Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo
GROSSI, Giorgio LATTANZI;
ha pronunciato la seguente
Sentenza
nel giudizio sull'ammissibilita', ai sensi dell'art. 2, primo comma, della legge costituzionale 11 marzo 1953, n. 1, della richiesta di referendum popolare per l'abrogazione dei commi 1 e 8 dell'art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, giudizio iscritto al n. 155 del registro referendum.
Vista l'ordinanza del 1°-3 giugno 2011 con la quale l'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte Suprema di cassazione ha riformulato il quesito relativo alla richiesta di abrogazione referendaria di alcune norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia nucleare, gia' dichiarata ammissibile con la sentenza n. 28 del 2011.
Udito nella camera di consiglio del 7 giugno 2011 il giudice relatore Giuseppe Tesauro;
Uditi l'avvocato Alessandro Pace per Di Pietro Antonio, De Filio Gianluca, Maruccio Vincenzo e Parenti Benedetta, l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Gianluigi Pellegrino per il Partito Democratico, per i Gruppi parlamentari del Partito Democratico presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e per il Movimento Difesa del Cittadino e Stefano Crisci per Fare Ambiente - Movimento ecologista europeo onlus.
Ritenuto in fatto
1. - Con sentenza n. 28 del 2011 questa Corte ha dichiarato ammissibile la richiesta di referendum popolare per l'abrogazione di una molteplicita' di disposizioni, e di frammenti di disposizioni, che disciplinavano la costruzione e l'esercizio di nuove centrali nucleari, per la produzione di energia elettrica, contenute: nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133; nella legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia); nel decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 (Attuazione dell'articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo); nel decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 31 (Disciplina della localizzazione, della realizzazione e dell'esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare, di impianti di fabbricazione del combustibile nucleare, dei sistemi di stoccaggio del combustibile irraggiato e dei rifiuti radioattivi, nonche' misure compensative e campagne informative al pubblico, a norma dell'articolo 25 della legge 23 luglio 2009, n. 99); richiesta dichiarata legittima, previa modifica, con ordinanza del 6-7 dicembre 2010 dall'Ufficio centrale per il referendum costituito presso la Corte di cassazione.
2. - Successivamente al predetto giudizio di ammissibilita', il decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della Regione Abruzzo) convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, all'art. 5 ha disposto che «al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche, mediante il supporto dell'Agenzia per la sicurezza nucleare, sui profili relativi alla sicurezza nucleare, tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore e delle decisioni che saranno assunte a livello di Unione europea, non si procede alla definizione e attuazione del programma di localizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare» (comma 1);
che «entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta la Strategia energetica nazionale, che individua le priorita' e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia la diversificazione delle fonti energetiche e delle aree geografiche di approvvigionamento, il miglioramento della competitivita' del sistema energetico nazionale e lo sviluppo delle infrastrutture nella prospettiva del mercato interno europeo, l'incremento degli investimenti in ricerca e sviluppo nel settore energetico e la partecipazione ad accordi internazionali di cooperazione tecnologica, la sostenibilita' ambientale nella produzione e negli usi dell'energia, anche ai fini della riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra, la valorizzazione e lo sviluppo di filiere industriali nazionali. Nella definizione della Strategia, il Consiglio dei ministri tiene conto delle valutazioni effettuate a livello di Unione europea e a livello internazionale sulla sicurezza delle tecnologie disponibili, degli obiettivi fissati a livello di Unione europea e a livello internazionale in materia di cambiamenti climatici, delle indicazioni dell'Unione europea e degli organismi internazionali in materia di scenari energetici e ambientali» (comma 8).
L'incidenza della nuova normativa sul procedimento referendario e' stata esaminata dall'Ufficio centrale per il referendum, il quale, con ordinanza del 1°-3 giugno 2011, ha trasferito la richiesta di abrogazione referendaria delle disposizioni gia' individuate come «Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare» sulle disposizioni di cui al riportato articolo 5, commi 1 e 8, del d.l. n. 34 del 2011.
3. - Ad avviso dell'Ufficio centrale il suindicato intervento, «in contraddizione manifesta con le dichiarate abrogazioni, da' luogo ad una politica flessibile dell'energia, che include e non esclude anche nei tempi piu' prossimi, la produzione di energia a mezzo di centrali nucleari e vanifica nell'attuale e in modo totale il fine abrogativo della proposta referendaria»; di qui la riformulazione del quesito nei seguenti termini «Volete che siano abrogati i commi 1 e 8 dell'articolo 5 del d.l. 31/3/2011 n. 34 convertito con modificazioni dalla legge 26/5/2011 n. 75 ?", con il seguente titolo "Abrogazione delle nuove norme che consentono la produzione nel territorio nazionale di energia elettrica nucleare"».
4. - Ricevuta la comunicazione dell'ordinanza dell'Ufficio centrale, il Presidente di questa Corte ha fissato il giorno 7 giugno 2011 per la conseguente decisione in ordine all'ammissibilita' della richiesta, cosi' come modificata, dandone regolare comunicazione.
5. - Nell'imminenza della camera di consiglio hanno depositato memorie il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il Movimento Fare Ambiente - Movimento ecologista europeo, in persona del Presidente e del legale rappresentante, che hanno chiesto che sia dichiarata inammissibile la richiesta di referendum in esame. Hanno, altresi', depositato memorie i presentatori, il Partito Democratico, in persona del tesoriere nazionale, nonche' i gruppi parlamentari del Partito Democratico presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati, in persona dei capigruppo, il Movimento Difesa del Cittadino, in persona del suo Presidente nazionale e legale rappresentante, il WWF Italia, tutti chiedendo di dichiarare ammissibile il referendum.
6. - Nella camera di consiglio del 7 giugno 2011 sono intervenuti l'avvocato Alessandro Pace per Di Pietro Antonio, De Filio Gianluca, Maruccio Vincenzo e Parenti Benedetta, l'avvocato dello Stato Maurizio Fiorilli per il Presidente del Consiglio dei ministri e gli avvocati Gianluigi Pellegrino per il Partito Democratico, per i Gruppi parlamentari del Partito Democratico presso il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati e per il Movimento Difesa del Cittadino e Stefano Crisci per Fare Ambiente - Movimento ecologista europeo onlus.
Considerato in diritto
1. - Il presente giudizio ha ad oggetto l'ammissibilita' della richiesta di referendum abrogativo, cosi' come modificata dalla Corte Suprema di cassazione, Ufficio centrale per il referendum, con ordinanza del 1°-3 giugno 2011, la quale ha disposto «il trasferimento della richiesta di abrogazione referendaria circa le disposizioni gia' individuate come "Norme in materia di nuove centrali per la produzione di energia elettrica nucleare" sulle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 8, d.l. 31/3/2011 n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011 n. 75».
Le norme oggetto del quesito referendario dichiarato ammissibile da questa Corte con la sentenza n. 28 del 2011 sono state, infatti, modificate da tale intervento legislativo.
L'art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, benche' abbia disposto l'abrogazione di tutte le disposizioni oggetto della originaria richiesta referendaria (commi 2-6), ha previsto, tra l'altro, che «al fine di acquisire ulteriori evidenze scientifiche [...] non si proced[a] alla definizione e attuazione del programma di calizzazione, realizzazione ed esercizio nel territorio nazionale di impianti di produzione di energia elettrica nucleare» (comma 1), disponendo che con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato all'esito del procedimento stabilito da detta norma, deve essere fissata «la Strategia energetica nazionale, che individua le priorita' e le misure necessarie al fine di garantire la sicurezza nella produzione di energia», tenendo «conto delle valutazioni» pure indicate dalla norma (comma 8).
L'Ufficio centrale per il referendum ha trasferito la richiesta referendaria sui commi 1 ed 8 del richiamato art. 5, ritenendoli «non suscettibili di produrre l'impedimento del corso delle operazioni referendarie», poiche' recano una disciplina che fa «salva, nell'immediato e contro la volonta' referendaria, una scelta attuale nuclearista definendo anche le articolazioni e gli strumenti attraverso i quali essa e', e resta, immediatamente operativa».
2. - In via preliminare, ed al fine di identificare l'ambito del giudizio riservato a questa Corte, va premesso che, secondo la sentenza n. 68 del 1978, qualora nel corso del procedimento referendario la disciplina oggetto del quesito sia modificata, all'Ufficio centrale per il referendum spetta accertare se l'intenzione del legislatore sia diversa rispetto alla regolamentazione precedente della materia. Qualora, infatti, tale intenzione rimanga «fondamentalmente identica, malgrado le innovazioni formali o di dettaglio che siano state apportate dalle Camere, la corrispondente richiesta non puo' essere bloccata, perche' diversamente la sovranita' del popolo (attivata da quella iniziativa) verrebbe ridotta a mera apparenza». In siffatta ipotesi, spetta, quindi, all'Ufficio centrale per il referendum verificare se, nonostante gli effetti abrogativi della nuova disciplina, la consultazione popolare debba «svolgersi pur sempre», trasferendo od estendendo la richiesta alla legislazione successiva, al fine di evitare che sia violato l'art. 75 della Costituzione (sentenza n. 68 del 1978).
La giurisprudenza costituzionale ha, altresi', precisato che, in riferimento al quesito riformulato dall'Ufficio centrale per il referendum, compete, invece, a questa Corte verificare che non sussistano eventuali ulteriori ragioni d'inammissibilita' rispetto all'art. 75 Cost. ed ai parametri desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione (sentenze n. 70 del 1978, n. 48 del 1981, n. 137 del 1993).
3. - Cosi' delimitato l'ambito del presente giudizio, il quesito referendario, nella formulazione risultante dal trasferimento operato dall'Ufficio centrale, rispetta i limiti espressamente indicati dall'art. 75 della Costituzione o comunque desumibili dall'ordinamento costituzionale.
3.1. - In particolare, va anzitutto ribadito il giudizio di ammissibilita' espresso con la sentenza n. 28 del 2011, tenuto conto dell'identita' della materia oggetto della disciplina originaria e di quella modificata. Anche l'attuale quesito, infatti, «non viola [...] i limiti stabiliti dall'art. 75, secondo comma, Cost. e quelli desumibili dall'interpretazione logico-sistematica della Costituzione», poiche' le disposizioni legislative delle quali si chiede l'abrogazione, «non rientrano fra quelle per le quali detta norma esclude il ricorso all'istituto referendario. In particolare, essa non si pone in contrasto con obblighi internazionali e, segnatamente, con il Trattato istitutivo della Comunita' europea dell'energia atomica (EURATOM), firmato a Roma il 25 marzo 1957, ratificato in base alla legge 14 ottobre 1957, n. 1203».
Inoltre, il quesito e' connotato da una matrice razionalmente unitaria e possiede i necessari requisiti di chiarezza, omogeneita' ed univocita'.
Le disposizioni di cui si propone l'abrogazione (commi 1 ed 8 del citato art. 5) risultano, infatti, a seguito della riformulazione del quesito da parte dell'Ufficio centrale, unite da una medesima finalita': quella di essere strumentali a consentire, sia pure all'esito di «ulteriori evidenze scientifiche» sui profili relativi alla sicurezza nucleare e tenendo conto dello sviluppo tecnologico in tale settore, di adottare una strategia energetica nazionale che non escluda espressamente l'utilizzazione di energia nucleare, cio' in contraddizione con l'intento perseguito dall'originaria richiesta referendaria, in particolare attraverso l'abrogazione dell'art. 3 del d.lgs. n. 31 del 2010.
Dunque, anche il quesito in esame mira a realizzare un effetto di mera ablazione della nuova disciplina, in vista del chiaro ed univoco risultato normativo di non consentire l'inclusione dell'energia nucleare fra le forme di produzione energetica, fermo restando, ovviamente, che spetta al legislatore e al Governo, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, di fissare le modalita' di adozione della strategia energetica nazionale, nel rispetto dell'esito della consultazione referendaria.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile la richiesta di referendum popolare, come modificata per effetto dell'ordinanza dell'Ufficio centrale per il referendum del 1°-3 giugno 2011, per l'abrogazione dei commi 1 ed 8 dell'art. 5 del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34 (Disposizioni urgenti in favore della cultura, in materia di incroci tra settori della stampa e della televisione, di razionalizzazione dello spettro radioelettrico, di abrogazione di disposizioni relative alla realizzazione di nuovi impianti nucleari, di partecipazioni della Cassa depositi e prestiti, nonche' per gli enti del Servizio sanitario nazionale della regione Abruzzo), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75.
Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.
Il Presidente: Quaranta
Il redattore: Tesauro
Il cancelliere: Melatti
Depositata in cancelleria il 7 giugno 2011.
Il direttore della cancelleria: Melatti
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mercoledì 7 luglio 2010

Il quaderno della Costituzione

Nel post Scarica gratis la Costituzione ho segnalato la possibilità di scaricare il testo vigente della Costituzione dal sito del Quirinale.
Segnalo ora l'iniziativa della Presidenza della Repubblica intitolata La Costituzione vista dagli studenti.
Nelle pagine dedicate agli studenti ma utili per tutti, si possono trovare vari documenti sul 60° anniversario della Costituzione ed è possibile scaricare Il quaderno della Costituzione, un testo commentato della nostra legge fondamentale, impaginato con cura in un ottimo file pdf. Da non perdere.

martedì 16 settembre 2008

Scarica gratis la Costituzione

Il Ministero dell'Interno ha stabilito "che i Sindaci di ciascun Comune provvedano alla consegna delle copie della Costituzione a tutti i nuovi cittadini, in modo da renderli pienamente consapevoli e partecipi di far ormai parte, a pieno titolo, del nostro Paese".

Le tipografie specializzate ci propongono, ad un costo peraltro contenuto, il testo della costituzione stampato su fascicoletti da consegnare a chi ha prestato giuramento a seguito dell'emanazione del decreto di concessione della cittadinanza.

Per chi vuole risparmiare, il testo della costituzione è disponibile, aggiornato, sul sito ufficiale del Quirinale. In alto a destra, cliccare sul link LA COSTITUZIONE per raggiungere la pagina dedicata. Qui sarà possibile leggere il testo della costituzione e, soprattutto, scaricarlo in formato pdf. Oppure cliccando direttamente qui.