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giovedì 10 maggio 2018

Circolare n.4/2018. Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici"

È stata pubblicata la Circolare n.4 del 16 febbraio 2018 «Legge 11 gennaio 2018, n.4, recante "Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici"».
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martedì 18 dicembre 2012

Circolare n. 31/2012. Nome Andrea - sentenza Corte Suprema di Cassazione del 20 novembre 2012

E' stata pubblicata la Circolare n. 31/2012 "Nome Andrea - sentenza Corte Suprema di Cassazione del 20 novembre 2012".
La circolare si conclude così: "La Corte Suprema ha quindi ritenuto che il nome "Andrea" non puo definirsi ridicolo e vergognoso se attribuito ad una persona di sesso femminile, né puo produrre un'ambiguità nel riconoscimento del genere della persona cui sia stato imposto, non essendo più riconducibile, in un contesto culturale ormai in continua evoluzione e non più rigidamente nazionalistico, esclusivamente al genere maschile.
Si comunica, per quanto di competenza delle SS.LL., tale nuovo orientamento, che risponde all'evoluzione storico sociale di cui lo stato civile è da sempre espressione e si chiede, nel contempo, di interessare in merito i Sigg. Sindaci."
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mercoledì 3 ottobre 2012

Direttiva sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace

DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2012

Applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace. (12A09813)

Attenzione alle sanzioni.

Leggi il testo della direttiva dal sito del Comune di Jesi.
La direttiva è ora l'oggetto della Circolare n. 25/2012 "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2012. Applicazione della legge 15 febbraio 1989, n.54 recante norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall' Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace".
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mercoledì 20 giugno 2012

Circolare n. 4/2010. Mantenimento e ripristino del cognome attribuito alla nascita, all'estero, a soggetti in possesso di doppia cittadinanza, italiana e del paese straniero di nascita

Per consultare la Circolare n. 4/2010 "Mantenimento e ripristino del cognome attribuito alla nascita, all'estero, a soggetti in possesso di doppia cittadinanza, italiana e del paese straniero di nascita", citata dalla Circolare n. 14/2012 (vedi post),
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Circolare n. 21/2006. Problematiche inerenti l'attribuzione del cognome materno

Poiché viene richiamata dalla Circolare n. 14/2012 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali (vedi il relativo post), può essere utile disporre della Circolare n. 21/2006 "Problematiche inerenti l'attribuzione del cognome materno".
Scarica direttamente dal sito del CNSD.

lunedì 21 maggio 2012

martedì 6 marzo 2012

Circolare n. 4/2012: Art. 15, c. 1, legge n. 183/2011. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Istruzioni per gli ufficiali dello stato civile


E' stata pubblicata la Circolare n. 4 del 02-03-2012. - Art. 15, c. 1, legge n. 183/2011. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Istruzioni per gli ufficiali dello stato civile.
Dedicata ai problemi interpretativi per gli ufficiali di stato civile riguarda:
- medesimo trattamento per certificati ed estratti
- acquisizione diretta del dato o del documento
- nulla-osta art. 116 cc
- vigenza dell'atto notorio quando richiesto da accordi internazionali (es. Usa e Australia)
- cambiamento di status e art. 44 del DPR 445/2000.
La circolare richiama le FAQ già pubblicate sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.
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venerdì 16 aprile 2010

Cittadini egiziani. Indicazione delle generalita' relative al nome e cognome

Con la Circolare n. 12 del 2010 il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - torna sul problema dell'indicazione di cognome e nome per i cittadini egiziani.
La circolare non stabilisce nulla di nuovo. Ribadisce soltanto quanto già indicato nella Circolare n. 16 del 28/11/2008 "Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e cittadine tunisine" (vedi il precedente post).
Vai alla pagina del CNSD
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giovedì 29 ottobre 2009

Interpretazione artt. 34 e 35 D.P.R. n. 396/2000. La Circolare n. 27 del 01/06/2007

Già che ci sono riprendo un'altra circolare del 2007, la n. 27, che ha fatto un po' il punto circa la scelta dell'indicazione del nome in sede di dichiarazione di nascita e la corretta applicazione degli artt. 34 e 35 del regolamento dello stato civile, approvato con D.P.R. n. 396/2000.
Speriamo di non averne bisogno troppo spesso.

Per averla a portata di mano:
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Interpretazione art. 36 del D.P.R. n. 396/2000. La Circolare n. 5 del 14/02/2007

Di tanto in tanto si ripresenta il problema della scelta dell'indicazione del nome.

In proposito, il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - a seguito delle richieste di chiarimenti circa l'interpretazione del disposto di cui all'art. 36 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, ha ritenuto opportuna l'emanazione di una circolare esplicativa (la n. 5 del 14/02/2007) che consolidasse, oltre i contenuti già esposti con precedente circolare n. 2 del 26 marzo 2001, anche le varie risposte a suo tempo fornite e pubblicate dalla stessa su quesiti posti sull'argomento.

Meglio quindi averla a portata di mano:
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domenica 30 novembre 2008

Pubblicata la circolare n. 16 del 28/11/2008 "Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e cittadine tunisine."

(fonte: CNSD)

Circolare n. 16 del 28/11/2008 "Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e cittadine tunisine." Il testo completo è disponibile in allegato e nell' area Anagrafe, settore Normativa.

Per scaricare il file .pdf clicca qui

Per comodità ne riporto il testo:

----inizio documento

Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici

Demografici
Prot. Uscita del 28/11/2008 Numero 0012950
Classifica: 23^/A
CIRCOLARE N° 16

AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA

OGGETTO: Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e delle cittadine tunisine.


Allo scopo di garantire l'adozione di criteri uniformi di registrazione dei dati anagrafici dei cittadini di nazionalità egiziana e tunisina, d'intesa con il Ministero degli affari esteri si forniscono le seguenti indicazioni.
Con riguardo ai cittadini della Repubblica Araba di Egitto, la sequenza dei nomi presenti sul passaporto deve essere riportata nei registri anagrafici individuando nel NOME il primo nome della sequenza presente sul passaporto, nel COGNOME le restanti parti della stessa sequenza.
Si informa per inciso che tali parti costituenti il cognome sono formate dal nome del padre, del nonno e del bisnonno e che in base all'ordinamento egiziano con la progressione della
discendenza l'ultimo nome viene normalmente eliminato, anche se in rari casi viene mantenuto il nome del trisavolo.
In base al criterio descritto, l'ipotetico signor Mohamed Ahmed Nabil Said, va registrato riportando nel campo NOME Mohamed e nel campo COGNOME Ahamed Nabil Said.
Per quanto riguarda le cittadine tunisine, si richiama la circolare n. 13, del 26 aprile 2006, con la quale è stato chiarito che la dicitura "ep" o "ep.se" presente sul passaporto significa "spostata con" e che di seguito a queste parole compare abitualmente il cognome del marito.
Ne consegue che il cognome da riportare nei registri anagrafici è solo quello che precede la dicitura "ep" o "ep.se".
Si pregano le SS.LL. d'informare i comuni del contenuto della presente circolare.
IL DIRETTORE CENTRALE Porzio
ML

----fine documento

martedì 25 novembre 2008

Istanze di cambiamento del nome e del cognome. La Circolare n. 15/2008

(Dal sito del CNSD)

Tipo : CIRCOLARE
Settore : STATO CIVILE
Argomento : STATO CIVILE
Fonte : Ministero dell'Interno
Numero : 15

In considerazione del pervenire di numerose richieste di chiarimento in merito al procedimento relativo al cambiamento del nome e del cognome e' stata emanata la circolare n. 15 del 13/11/2008 avente ad oggetto: Chiarimenti in merito alle istanze di cambiamento del nome e del cognome di cui agli art.84 e ss del D.P.R. n 396/2000.
Vai alla pagina dedicata.
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Per comodità ne riproduco il testo.

---inizio documento

Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 13/11/2008 n. 15
Chiarimenti in merito alle istanze di cambiamento del nome e del cognome di cui agli artt. 84 e seguenti del d.p.r. n. 39612000)

Continuano a pervenire numerose richieste di chiarimento in merito al procedimento relativo al cambiamento del nome e del cognome, con riguardo in particolare ai seguenti aspetti:
1. la presentazione di istanze di cambiamento del nome e del cognome per conto dei minorenni;
2. i termini di prescrizione del diritto al cambiamento richiesto, ottenuto dall'interessato con il decreto autorizzatorio (del Ministro o del Prefetto);
3. le istanze presentate al fine di correggere errori materiali di scrittura;
4. la presentazione di istanze da parte di figlio naturale che a seguito del riconoscimento da parte del padre vuole assumerne il cognome;
5. la presentazione di istanze analoghe da parte di membri della stessa famiglia.

In merito si rappresenta quanto segue.

Per quanto riguarda il primo punto, e cioè nel caso di istanza presentata per conto di minorenne, si è più volte ribadito che la stessa può essere presentata dai genitori in quanto esercenti la potesta genitoriale o anche da uno dei due genitori purchè detta istanza sia accompagnata dal consenso dell'altro genitore.
Ai fini della semplificazione di detti procedimenti amministrativi si ritiene comunque accettabile anche l'istanza presentata da uno solo dei due genitori, purchè in fase istruttoria, venga acquisito dalla Prefettura competente il consenso dell'altro genitore.
Resta ferma la validità dell'istanza presentata da uno solo dei due genitori nell'ipotesi di perdita di potestà genitoriale da parte dell'altro o se la domanda è motivata da peculiari circostanze familiari, adeguatamente comprovate, tali da arrecare pregiudizio o danno al minore.
Per quanto riguarda il secondo punto, è il caso di chi, ottenuto il decreto di autorizzazione al cambiamento del prenome o del cognome dal Ministro dell'lnterno o dal Prefetto, non richieda all'ufficiale dello stato civile competente le annotazioni prescritte, rendendo così inefficace il provvedimento amministrativo. La domanda che si pone è se, il diritto al cambiamento, costituito in capo all'interessato dall'autorizzazione contenuta nel decreto del Ministro dell'lnterno o del Prefetto, si prescriva decorsi dieci aririi dalla emissione del provvedimento o se permanga sino alla morte del titolare. La risposta è che tale diritto, attenendo al nome di una persona, e facendo parte così della rosa di quelli che si dicono "diritti della personalità", le appartiene senza poter essere assoggettato a termini di prescrizione o di decadenza.
Diversamente, nel caso in cui siano state solo autorizzate le affissioni di cui agli artt. 86 e 90, decorso un congruo periodo di tempo senza che I'interessato abbia provveduto a richiedere le affissioni, I'Amministrazione, nell'esercizio della sua potestà ordinamentale, potrà contattare l'interessato, avvertendolo che in caso di mancata affissione entro un dato termine si provvederà a chiudere la procedura in corso, archiviandola. Neppure qui, però,si ritiene possa parlarsi di prescrizione o di decadenza.
Per quanto riguarda il terzo punto, è il caso di chi si è visto attribuire un cognome diverso da quello spettante per legge a seguito di errore materiale nella compilazionedell'atto di nascita. Detti cittadini, nelle istanze stesse, precisano di essere stati indirizzati ad esperire detto procedimento di cambiamento di cognome, quale unica soluzione possibile alla risoluzione del problema. Si ribadisce, come meglio evidenziato nella circolare n. 15 del 21 marzo 2007, che dette istanze potrebbero essere soddisfatte mediante la correzione ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D.P.R. n: 39612000, evitando così un aggravi0 di tempo e costi per il cittadino e per l'Amministrazione a causa della non necessaria instaurazione di un complesso procedimento amministrativo previsto per differenti finalità.
Per quanto riguarda il quarto punto, è il caso di chi è stato riconosciuto quale figlio naturale da parte del padre, successivamente al riconoscimento da parte della madre, nei casi di persona maggiorenne, per i quali è prevista la possibilità di assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre (art. 262 C.C.). Anche in questi casi, sempre nell'ottica dei principi di snelliniento e semplificazione sanciti dal legislatore a favore del cittadino quindi, non è necessario attivare la procedura di cambiamento del cognome ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. n. 39612000, ma il cittadino interessato potrà rivolgersi direttamente all'ufficiale dello stato civile mediante apposita domanda, il quale provvederà ad effettuare le necessarie annotazioni nei registri di stato civile che lo riguardano.
Per quanto riguarda il quinto ed ultimo punto, si tratta di casi di presentazione di separate istanze di modifiche del nome o del cognome da parte di più membri di una stessa famiglia. In detti casi, si ricorda, se trattasi in particolare di minori, che è possibile presentare una unica istanza e non è richiesta la presentazione di domande separate perciascun interessato qualora la motivazione sia la stessa. Ciò consentirà un vantaggio, anche in termini economici, per il privato, e anche per l'Amministrazione in risposta al principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Tanto premesso, si richiama all'attenzione delle SS.LL quanto sopra evidenziato, con preghiera di voler informare di ciò anche i Sigg. Sindaci.

----fine documento