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sabato 30 gennaio 2016
Donazione di organi nella carta d'identità. Circolare del Ministero della Salute
E' stata pubblicata la Circolare del Ministero della Salute in data 29/07/2015 contenente le linee guida per l'attuazione dell'articolo 3, comma 3, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), secondo cui la carta d'identità può altresì contenere l'indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all'articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91.
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mercoledì 3 ottobre 2012
Direttiva sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 5 luglio 2012
Applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace. (12A09813)
Attenzione alle sanzioni.
Leggi il testo della direttiva dal sito del Comune di Jesi.
La direttiva è ora l'oggetto della Circolare n. 25/2012 "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2012. Applicazione della legge 15 febbraio 1989, n.54 recante norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall' Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace".
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Applicazione della legge 15 febbraio 1989, n. 54, recante norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in Comuni ceduti dall'Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace. (12A09813)
Attenzione alle sanzioni.
Leggi il testo della direttiva dal sito del Comune di Jesi.
La direttiva è ora l'oggetto della Circolare n. 25/2012 "Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 luglio 2012. Applicazione della legge 15 febbraio 1989, n.54 recante norme sulla compilazione di documenti rilasciati a cittadini italiani nati in comuni ceduti dall' Italia ad altri Stati in base al Trattato di pace".
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mercoledì 2 maggio 2012
Cittadinanza per matrimonio: dal 1° giugno 2012 la competenza è del Prefetto
fonte: diritto.it
Leggi la notizia.
Vedi la Gazzetta Ufficiale.
Una Direttiva del ministro dell'Interno trasferisce ai prefetti il potere di adottare provvedimenti di cittadinanza per matrimonio. Le eccezioni.
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Vedi la Gazzetta Ufficiale.
Una Direttiva del ministro dell'Interno trasferisce ai prefetti il potere di adottare provvedimenti di cittadinanza per matrimonio. Le eccezioni.
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martedì 6 marzo 2012
Circolare n. 4/2012: Art. 15, c. 1, legge n. 183/2011. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Istruzioni per gli ufficiali dello stato civile
E' stata pubblicata la Circolare n. 4 del 02-03-2012. - Art. 15, c. 1, legge n. 183/2011. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Istruzioni per gli ufficiali dello stato civile.
Dedicata ai problemi interpretativi per gli ufficiali di stato civile riguarda:
- medesimo trattamento per certificati ed estratti
- acquisizione diretta del dato o del documento
- nulla-osta art. 116 cc
- vigenza dell'atto notorio quando richiesto da accordi internazionali (es. Usa e Australia)
- cambiamento di status e art. 44 del DPR 445/2000.
La circolare richiama le FAQ già pubblicate sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.
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giovedì 1 marzo 2012
Direttiva del Ministro su adempimenti urgenti in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
Sul sito del Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione è stato attivato un servizio FAQ relativo alle disposizioni dell’art. 15 della legge n. 183/2011, in materia di certificazione.
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mercoledì 18 gennaio 2012
Le attività di Bancoposta non rientrano nelle disposizioni di cui DPR 445/2000
Con riferimento all'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012) e alle nuove norme sulla certificazione, può essere utile - anche al fine di evitare inutili attriti con gli addetti agli uffici postali - una circolare interna delle Poste che dice:
"...Tenuto conto che Poste Italiane, con riferimento all'attività di Bancoposta, di natura privatistica, non è gestore di pubblico servizio, si è da tempo deciso di non avvalersi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000 non essendo obbligati per tale attività all'osservanza delle medesime.
Al riguardo si rappresenta che la corretta impostazione dell'operato di Poste Italiane con riferimento alle attività di Bancoposta per la materia in esame è confermata anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile ."
Per ottenere dal blog una selezione dei post sull'argomento clicca sull'etichetta 'certificazione'. L'uso delle etichette consente infatti di selezionare i post per temi. Altra possibilità è quella di inserire una o più parole nel campo in alto a sinistra e premere il tasto invio.
"...Tenuto conto che Poste Italiane, con riferimento all'attività di Bancoposta, di natura privatistica, non è gestore di pubblico servizio, si è da tempo deciso di non avvalersi delle disposizioni contenute nel DPR 445/2000 non essendo obbligati per tale attività all'osservanza delle medesime.
Al riguardo si rappresenta che la corretta impostazione dell'operato di Poste Italiane con riferimento alle attività di Bancoposta per la materia in esame è confermata anche dal Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Ministero dell'Interno - Direzione Generale dell'Amministrazione Civile ."
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venerdì 6 gennaio 2012
Convenzioni per l'accesso ai dati delle pubbliche amministrazioni
Dieci, cento, mille convenzioni ... anzi almeno 8.100
La direttiva n. 14/2011 del Dipartimento della funzione pubblica (vedi post) stabilisce che "le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza". E che "per lo scambio dei dati per via telematica le amministrazioni dovranno operare secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del vigente Codice dell'amministrazione sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, (consultabili sul sito istituzionale di DIGITPA), attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico".
Per consultare le linee guida di DigitPA, vai alla pagina dedicata.
Oppure scarica direttamente e scarica gli Allegati.
Documenti che si rivolgono alla generalità delle pubbliche amministrazioni. Per i comuni, e per i servizi demografici in particolare, forse è necessario e utile considerare anche altro. Ina-SAIA accende qualche lampadina?
La direttiva n. 14/2011 del Dipartimento della funzione pubblica (vedi post) stabilisce che "le pubbliche amministrazioni possono acquisire senza oneri le informazioni necessarie per effettuare i controlli sulla veridicità delle dichiarazioni e per l'acquisizione d'ufficio, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza". E che "per lo scambio dei dati per via telematica le amministrazioni dovranno operare secondo quanto previsto dall'articolo 58, comma 2 del vigente Codice dell'amministrazione sulla base delle linee guida redatte da DigitPA, (consultabili sul sito istituzionale di DIGITPA), attraverso apposite convenzioni aperte all'adesione di tutte le amministrazioni interessate e volte a disciplinare le modalità di accesso ai dati da parte delle stesse amministrazioni procedenti, senza oneri a loro carico".
Per consultare le linee guida di DigitPA, vai alla pagina dedicata.
Oppure scarica direttamente e scarica gli Allegati.
Documenti che si rivolgono alla generalità delle pubbliche amministrazioni. Per i comuni, e per i servizi demografici in particolare, forse è necessario e utile considerare anche altro. Ina-SAIA accende qualche lampadina?
mercoledì 4 gennaio 2012
Decertificazione nei rapporti tra il cittadino e la pubblica amministrazione. Manifesto informativo
L'art. 15 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è entrato in vigore dallo scorso primo gennaio. I certificati rilasciati dai servizi demografici (ma con tutta probabilità non riguarda solo questi) dovranno riportare l'annotazione "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Ora si tratta 'solo' di farlo sapere. Nel comune dove lavoro abbiamo pubblicato la notizia sul sito internet e diffuso un manifesto nei principali luoghi pubblici. Lo metto a disposizione di quanti lo trovino utile.
Scarica il manifesto in formato .pdf
Scarica il manifesto in formato .odt (quello di OpenOffice e di LibreOffice)
sabato 24 dicembre 2011
Circolare n. 33/2011: Articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive. Direttiva n. 14
Sull'argomento vedi anche il precedente post "Fra poco in vigore modifiche al DPR 445/2000".
È stata pubblicata la Circolare n. 33/2011: Articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
Vai alla pagina dedicata sul sito del CNSD.
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La circolare rimanda al Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione che, con direttiva n. 14/2011 - pubblicata sul sito del Dipartimento della funzione pubblica - illustra gli adempimenti da porre in essere in applicazione della disciplina richiamata.
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È stata pubblicata la Circolare n. 33/2011: Articolo 15, legge 12 novembre 2011, n. 183. Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive.
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La circolare rimanda al Ministero per la Pubblica Amministrazione e la Semplificazione che, con direttiva n. 14/2011 - pubblicata sul sito del Dipartimento della funzione pubblica - illustra gli adempimenti da porre in essere in applicazione della disciplina richiamata.
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mercoledì 22 dicembre 2010
Non legittime le registrazioni delle dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti medici.
Diversi Comuni hanno interpellato il Ministero dell'Interno, il Ministero del Lavoro e il Ministero della Salute circa la possibilità di istituire registri destinati alla raccolta delle dichiarazioni anticipate di volontà per i trattamenti medici che si intendono ricevere o rifiutare nelle situazioni in cui si perda la capacità di esprimere la propria volontà.
In questi giorni la Prefettura di Rovigo ha trasmesso ai comuni la Direttiva con cui i predetti ministeri hanno congiuntamente esclusa la legisttimità dell'istituzione di tali registri.
Non solo, nella direttiva è presente un minaccioso avvertimento a quei comuni che intendano comunque dar corso a iniziative di questo tipo, arrivando a ipotizzare "un uso distorto di risorse umane e finanziarie, con eventuali possibili responsabilità" a carico dei promotori.
Insomma, i tempi non sono maturi. Ma questa non è una sorpresa se si ripensa al calvario al quale sono state sottoposte le famiglie di Eluana Englaro e Piergiorgio Welby.
In questi giorni la Prefettura di Rovigo ha trasmesso ai comuni la Direttiva con cui i predetti ministeri hanno congiuntamente esclusa la legisttimità dell'istituzione di tali registri.
Non solo, nella direttiva è presente un minaccioso avvertimento a quei comuni che intendano comunque dar corso a iniziative di questo tipo, arrivando a ipotizzare "un uso distorto di risorse umane e finanziarie, con eventuali possibili responsabilità" a carico dei promotori.
Insomma, i tempi non sono maturi. Ma questa non è una sorpresa se si ripensa al calvario al quale sono state sottoposte le famiglie di Eluana Englaro e Piergiorgio Welby.
martedì 10 agosto 2010
Pubblicate le nuove linee guida per i siti web della pubblica amministrazione
Sono state pubblicate le nuove Linee guida per i siti web della PA (art. 4 della Direttiva 8/09 del Ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione).
Le Linee guida hanno l’obiettivo di suggerire alle Pubbliche amministrazioni criteri e strumenti per la razionalizzazione dei contenuti on line.
Vai al sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione
Scarica il documento
Scarica la sintesi
Le Linee guida hanno l’obiettivo di suggerire alle Pubbliche amministrazioni criteri e strumenti per la razionalizzazione dei contenuti on line.
Vai al sito del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione
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venerdì 24 luglio 2009
Pubblicazione della circolare 18/2009 - Direttiva n. 2004/38 CE - Linee guida della Commissione Europea
Dal sito del CNSD:
Pubblicata la circolare 18/2009 recante "Direttiva n.2004/38 CE, sul diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare nel territorio degli stati membri. Pubblicazione delle linee guida della Commissione Europea. Chiarimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell'Unione e sulla nozione di "risorse economiche sufficienti al soggiorno".
Documenti da consultare presso il CNSD:
Linee guida della Commissione Europea
Circolare 18/2009
Pubblicata la circolare 18/2009 recante "Direttiva n.2004/38 CE, sul diritto dei cittadini dell'Unione Europea e dei loro familiari di circolare e soggiornare nel territorio degli stati membri. Pubblicazione delle linee guida della Commissione Europea. Chiarimenti sulla copertura sanitaria richiesta ai fini del soggiorno del cittadino dell'Unione e sulla nozione di "risorse economiche sufficienti al soggiorno".
Documenti da consultare presso il CNSD:
Linee guida della Commissione Europea
Circolare 18/2009
lunedì 23 febbraio 2009
Elezioni europee 2009. Decreto Legge n. 408/1994
In vista delle prossime scadenze può essere utile il testo aggiornato delle norme del DL 24 giugno 1994, n. 408, "Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo", che mantengono la loro validità anche per le prossime elezioni europee del 6 e 7 giugno 2009.
D.L. 24 giugno 1994, n. 408
Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione alla direttiva 93/109/CEE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, la cui scadenza era prevista per il 1° febbraio 1994, per la previsione e disciplina del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, nonché alla decisione del Consiglio medesimo del 1° febbraio 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri per le riforme istituzionali, degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto-legge:
1. Attuazione di direttiva del Consiglio dell'Unione europea.1. Con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si provvede a dare attuazione alla direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.
2. Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo.
1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra è ridotto da novanta a ottanta giorni.
2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
a) la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
b) la cittadinanza;
c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
d) il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine (1);
e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo (2).
3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, provvede a:
a) iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;
b) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda è trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle autorità competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione;
c) notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i cittadini italiani.
4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.
5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.
6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:
a) della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia;
b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;
c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione.
7. La dichiarazione di cui al comma 6 deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità competente dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto.
8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.
9. La corte d'appello comunica alle competenti autorità degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura in Italia.
(1) Lettera così modificata dall'art. 15, L. 24 aprile 1998, n. 128.(2) Lettera così modificata dall'art. 15, L. 24 aprile 1998, n. 128.
3. Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione.
1. Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.
2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.
3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.
4. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi dell'Unione con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
5. Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del consolato.
6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.
7. Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima legge (3).
(3) Vedi, anche, il D.M. 14 aprile 2004
D.L. 24 giugno 1994, n. 408
Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dare attuazione alla direttiva 93/109/CEE del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, la cui scadenza era prevista per il 1° febbraio 1994, per la previsione e disciplina del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo, nonché alla decisione del Consiglio medesimo del 1° febbraio 1993;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 23 giugno 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno e per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea, di concerto con i Ministri per le riforme istituzionali, degli affari esteri, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
Emana il seguente decreto-legge:
1. Attuazione di direttiva del Consiglio dell'Unione europea.1. Con le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente decreto si provvede a dare attuazione alla direttiva 93/109 del Consiglio dell'Unione europea del 6 dicembre 1993, relativa alle modalità di esercizio del diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo per i cittadini dell'Unione che risiedono in uno Stato membro di cui non sono cittadini.
2. Modalità di esercizio dell'elettorato attivo e passivo.
1. I cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea, di seguito definita Unione, residenti in Italia, che ivi intendano esercitare il diritto di voto alle elezioni del Parlamento europeo, devono presentare al sindaco del comune di residenza, entro e non oltre il novantesimo giorno anteriore alla data fissata per la consultazione, domanda di iscrizione nell'apposita lista aggiunta istituita presso il predetto comune. In sede di prima applicazione, il termine di cui sopra è ridotto da novanta a ottanta giorni.
2. Nella domanda devono essere espressamente dichiarati:
a) la volontà di esercitare esclusivamente in Italia il diritto di voto;
b) la cittadinanza;
c) l'indirizzo nel comune di residenza e nello Stato di origine;
d) il possesso della capacità elettorale nello Stato di origine (1);
e) l'assenza di un provvedimento giudiziario, penale o civile, a carico, che comporti per lo Stato di origine la perdita dell'elettorato attivo (2).
3. Il comune, compiuta l'istruttoria necessaria a verificare l'assenza di cause ostative secondo l'ordinamento nazionale, provvede a:
a) iscrivere i nominativi degli stessi nell'apposita lista aggiunta di cui al comma 1, che è sottoposta al controllo ed all'approvazione della competente commissione elettorale circondariale;
b) comunicare l'avvenuto accoglimento della domanda di iscrizione agli interessati e far pervenire in tempo utile il certificato elettorale; copia della domanda è trasmessa immediatamente al Ministero dell'interno che la ritrasmette, tramite il Ministero degli affari esteri, alle autorità competenti degli Stati membri per la prevista cancellazione;
c) notificare agli interessati il mancato accoglimento della domanda con espressa avvertenza agli stessi che possono avvalersi delle facoltà di ricorso previste per i cittadini italiani.
4. I cittadini degli altri Stati membri, inclusi nell'apposita lista aggiunta, vi restano iscritti fino a quando non chiedano di essere cancellati o fino a che non siano cancellati d'ufficio.
5. Gli elettori iscritti nella lista aggiunta votano presso il seggio nella cui circoscrizione territoriale risiedono. A tal fine essi sono assegnati, previa suddivisione in appositi elenchi, alle relative sezioni elettorali; in caso di superamento del limite massimo di ottocento elettori previsto per una sezione, essi sono proporzionalmente distribuiti nelle sezioni limitrofe.
6. Il cittadino di altro Stato membro dell'Unione che intenda presentare la propria candidatura ai sensi dell'articolo 4 della legge 24 gennaio 1979, n. 18 , come modificato dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1989, n. 9, deve produrre alla cancelleria della corte d'appello competente, all'atto del deposito della lista dei candidati, oltre alla documentazione richiesta per i candidati nazionali, una dichiarazione formale contenente l'indicazione:
a) della cittadinanza e dell'indirizzo in Italia;
b) del comune o circoscrizione dello Stato di origine nelle cui liste è eventualmente iscritto;
c) che non è candidato e che non presenterà la propria candidatura per la stessa elezione del Parlamento europeo in alcun altro Stato dell'Unione.
7. La dichiarazione di cui al comma 6 deve essere accompagnata da una certificazione dell'autorità competente dello Stato d'origine attestante che l'interessato gode nello Stato stesso dell'elettorato passivo o che non risulta che egli sia decaduto da tale diritto.
8. La corte d'appello competente informa l'interessato della decisione relativa all'ammissibilità della candidatura. In caso di rifiuto della candidatura, l'interessato fruisce delle stesse forme di tutela giurisdizionale consentite, in casi analoghi, ai candidati italiani.
9. La corte d'appello comunica alle competenti autorità degli Stati di origine i nominativi dei cittadini che hanno presentato la propria candidatura in Italia.
(1) Lettera così modificata dall'art. 15, L. 24 aprile 1998, n. 128.(2) Lettera così modificata dall'art. 15, L. 24 aprile 1998, n. 128.
3. Voto degli italiani nei Paesi dell'Unione.
1. Gli elettori italiani residenti negli altri Paesi membri dell'Unione, che non intendano avvalersi della facoltà di esercitarvi il diritto di voto e che siano iscritti nell'apposito elenco di cui all'articolo 4, possono votare per la elezione dei rappresentanti dell'Italia al Parlamento europeo presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi stessi.
2. Tali sezioni elettorali dovranno essere istituite presso i consolati d'Italia, gli istituti di cultura, le scuole italiane e altri locali messi a disposizione dagli Stati membri dell'Unione. Qualora tali locali non risultino in misura sufficiente, la scelta di ulteriori sedi per l'istituzione delle sezioni elettorali dovrà cadere su locali utilizzati dallo Stato italiano o su altri locali idonei alle operazioni di voto, evitando che i seggi stessi siano ubicati presso sedi di partiti politici o di organismi sindacali, italiani o stranieri, ovvero in edifici destinati al culto o ad attività industriali e commerciali.
3. Possono esprimere il voto presso le suddette sezioni anche gli elettori non iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 e che si trovino nel territorio dei Paesi membri dell'Unione per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi. A tal fine essi devono fare pervenire improrogabilmente al consolato competente, entro l'ottantesimo giorno precedente l'ultimo giorno del periodo fissato dal Consiglio dell'Unione a norma dell'articolo 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1979, apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti per il successivo inoltro al Ministero dell'interno.
4. Il periodo di votazione fissato dal Consiglio dell'Unione ed il termine indicati al comma 3 sono pubblicati a cura del Ministero dell'interno nella Gazzetta Ufficiale e vengono portati a conoscenza degli elettori dalle rappresentanze diplomatiche e consolari presso i Paesi dell'Unione con le modalità previste dal quarto comma dell'articolo 7 della legge 24 gennaio 1979, n. 18.
5. Nella domanda devono essere indicati il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e l'indirizzo postale esatto del richiedente, nonché i motivi per i quali lo stesso si trova nel territorio della circoscrizione consolare; detti motivi devono essere attestati dal datore di lavoro o dall'istituto od ente presso il quale l'elettore svolge la sua attività di studio e confermati ad opera del consolato.
6. Qualora la richiesta pervenga oltre il termine di cui al comma 3, ovvero se non ricorrono le condizioni ivi previste, il consolato provvede ad avvisare l'elettore che potrà esprimere il voto presso la sezione del comune nelle cui liste è iscritto.
7. Le norme del presente articolo non si applicano, mancando un ufficio consolare secondo la definizione di cui all'articolo 29 della citata legge n. 18 del 1979, come modificato dall'articolo 6 della legge 9 aprile 1984, n. 61, agli elettori residenti nei dipartimenti d'oltremare della Repubblica francese, ai quali viene inviata la cartolina-avviso di cui all'articolo 50 della medesima legge (3).
(3) Vedi, anche, il D.M. 14 aprile 2004
giovedì 17 luglio 2008
Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non è richiesto il permesso di soggiorno

DIRETTIVA MINISTERO DELL'INTERNO del 21 febbraio 2007
Visto l'articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176, ai sensi del quale in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali, riguardanti i minori,deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo;
Vista la Convenzione dell'Aja del 29/5/1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata e resa esecutiva con legge del 31 dicembre 1998, legge n. 476;
Visto l'articolo 32 della legge 4 maggio 1983 n. 184, così come modificata dalla legge 21 dicembre 1998, n. 476, che prevede che l'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri legittimamente adottati avvenga in seguito al rilascio del visto di ingresso per adozione da parte degli uffici consolari italiani all'estero, previa autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente, emessa dalla Commissione per le adozioni internazionali, di cui l'art. 38 della medesima legge, sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione;
Visto l'articolo 34, comma 1, della citata legge n. 184/83, che stabilisce che il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attributivi al minore italiano in affidamento familiare;
Visti gli articoli 28 e seguenti del Titolo IV (Diritto all'unità famigliare e tutela dei minori) e gli 34 e seguenti del Titolo V (Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Considerato che il citato Testo Unico non prevede un permesso di soggiorno per adozione in ciò differenziando la posizione del minore straniero adottato, anche in considerazione che l'adozione internazionale trova una disciplina specifica ai sensi della già citata Convenzione dell'Aja del 1993;
Considerato che la Commissione per le adozioni internazionali, in cui è presente, fra i componenti, un rappresentante del Ministero dell'Interno, nell'emettere il provvedimento, di cui all'articolo 32 della già richiamata legge n. 184/83, che autorizza il minore straniero adottato all'ingresso ed alla residenza permanente nel territorio dello Stato, valuta pienamente le ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di legittimità dell'ingresso e del successivo soggiorno del minore medesimo,consentendo peraltro, all'autorità consolare italiana di rilasciare il conseguente visto;
Considerato, pertanto, che la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per il minore, oltre ad essere possibile fonte di disagio per le famiglie adottive, darebbe luogo ad una duplicazione degli adempimenti e ad un conseguente appesantimento burocratico;
Emanano
la seguente direttiva:
Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non è richiesto il permesso di soggiorno.
Roma, 21 febbraio 2007
Visto l'articolo 3 della Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con la legge 27 maggio 1991, n. 176, ai sensi del quale in tutti i procedimenti amministrativi e giurisdizionali, riguardanti i minori,deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo;
Vista la Convenzione dell'Aja del 29/5/1993 sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, ratificata e resa esecutiva con legge del 31 dicembre 1998, legge n. 476;
Visto l'articolo 32 della legge 4 maggio 1983 n. 184, così come modificata dalla legge 21 dicembre 1998, n. 476, che prevede che l'ingresso nel territorio nazionale dei minori stranieri legittimamente adottati avvenga in seguito al rilascio del visto di ingresso per adozione da parte degli uffici consolari italiani all'estero, previa autorizzazione all'ingresso e alla residenza permanente, emessa dalla Commissione per le adozioni internazionali, di cui l'art. 38 della medesima legge, sulla base di un provvedimento straniero di adozione o di affidamento a scopo di adozione;
Visto l'articolo 34, comma 1, della citata legge n. 184/83, che stabilisce che il minore che ha fatto ingresso nel territorio dello Stato sulla base di un provvedimento straniero di adozione gode, dal momento dell'ingresso, di tutti i diritti attributivi al minore italiano in affidamento familiare;
Visti gli articoli 28 e seguenti del Titolo IV (Diritto all'unità famigliare e tutela dei minori) e gli 34 e seguenti del Titolo V (Disposizioni in materia sanitaria, nonché di istruzione, alloggio, partecipazione alla vita pubblica e integrazione sociale) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il Testo Unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;
Considerato che il citato Testo Unico non prevede un permesso di soggiorno per adozione in ciò differenziando la posizione del minore straniero adottato, anche in considerazione che l'adozione internazionale trova una disciplina specifica ai sensi della già citata Convenzione dell'Aja del 1993;
Considerato che la Commissione per le adozioni internazionali, in cui è presente, fra i componenti, un rappresentante del Ministero dell'Interno, nell'emettere il provvedimento, di cui all'articolo 32 della già richiamata legge n. 184/83, che autorizza il minore straniero adottato all'ingresso ed alla residenza permanente nel territorio dello Stato, valuta pienamente le ragioni di ordine e sicurezza pubblica, di legittimità dell'ingresso e del successivo soggiorno del minore medesimo,consentendo peraltro, all'autorità consolare italiana di rilasciare il conseguente visto;
Considerato, pertanto, che la richiesta di rilascio di permesso di soggiorno per il minore, oltre ad essere possibile fonte di disagio per le famiglie adottive, darebbe luogo ad una duplicazione degli adempimenti e ad un conseguente appesantimento burocratico;
Emanano
la seguente direttiva:
Ai fini del soggiorno del minore straniero adottato o affidato a scopo di adozione non è richiesto il permesso di soggiorno.
Il Ministro dell'Interno
Il Ministro delle Politiche per la Famiglia
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