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lunedì 12 aprile 2010

Ancora sui doppi cognomi dei cittadini, nati all'estero, che conservano la cittadinanza del paese di origine. Nuova circolare.

Dell'argomento ho già dato notizia nel post Inversione di rotta per i doppi cognomi dei cittadini nati all'estero che conservano la cittadinanza d'origine.
Ora il Ministero dell'Interno - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - interviene nuovamente, con la Circolare n. 4/2010, per sollecitare l'applicazione delle nuove procedure ed evitare improprie istanze di cambiamento del cognome.
Vai al sito del CNSD
Scarica direttamente la nuova Circolare

domenica 16 novembre 2008

Inversione di rotta per i doppi cognomi dei cittadini nati all'estero che conservano la cittadinanza d'origine.

Importantissimo cambiamento nel modo di trattare i doppi cognomi dei cittadini italiani, nati all'estero, ai quali, al momento della nascita, è stato attribuito il cognome composto paterno-materno e che conservano la cittadinanza del paese d'origine.
In questi casi i cittadini mantengono il doppio cognome e non deve essere applicato il comma 2 dell'art. 98 del DPR 396/2000.
Le nuove disposizioni non riguardano soltanto i cittadini nati in Spagna o Portogallo (si veda il precedente post del 16/09/2008) o in paesi di tradizione spagnola o portoghese ma bensì tutti i cittadini in possesso di cognome composto paterno-materno e che mantengono (circostanza che va documentata) la doppia cittadinanza.
Si veda in proposito la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Prot. n. 397 del 15 maggio 2008, avente ad oggetto "Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell'art. 98 C. 2 del D.P.R. n. 396/2000", scaricabile presso il sito del CNSD.

martedì 23 settembre 2008

Attribuzione del cognome ai sensi del comma 2 dell’ articolo 98 del D.P.R. n. 396/2000 – Chiarimenti applicativi

Non è una novità ma poiché mi è tornata utile in questi giorni segnalo la Circolare n. 14/2007 del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione Centrale per i Servizi Demografici, Prot. n. 200703047-15100/397 in data 21 marzo 2007, ad oggetto:
Attribuzione del cognome ai sensi del comma 2 dell’ articolo 98 del D.P.R. n. 396/2000 – Chiarimenti applicativi.

Il documento è scaricabile dal sito del CNSD cliccando su Circolari emesse nel box in basso a sinistra Informazioni e Approfondimenti. Cliccare poi su Anno: 2007 e selezionare il titolo della circolare. Sarà possibile visualizzarla (formato Ms Word) o salvarla sul proprio pc.

Per utilità riporto di seguito il testo dell'art. 98 del DPR 396/2000:

D.P.R. 3-11-2000 n. 396
Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile, a norma dell'articolo 2, comma 12, della L. 15 maggio 1997, n. 127. (G.U. 30 dicembre 2000, n. 303, S.O.)

Art. 98. Correzioni.
1. L'ufficiale dello stato civile, d'ufficio o su istanza di chiunque ne abbia interesse, corregge gli errori materiali di scrittura in cui egli sia incorso nella redazione degli atti mediante annotazione dandone contestualmente avviso al prefetto, al procuratore della Repubblica del luogo dove è stato registrato l'atto nonché agli interessati.
2. L'ufficiale dello stato civile provvede con le stesse modalità di cui al comma 1 nel caso in cui riceva, per la registrazione, un atto di nascita relativo a cittadino italiano nato all'estero da genitori legittimamente uniti in matrimonio ovvero relativo a cittadino italiano riconosciuto come figlio naturale ai sensi dell'articolo 262, primo comma, del codice civile, al quale sia stato imposto un cognome diverso da quello ad esso spettante per la legge italiana. Quest'ultimo cognome deve essere indicato nell'annotazione.
3. Avverso la correzione, il procuratore della Repubblica o chiunque ne abbia interesse può proporre, entro trenta giorni dal ricevimento dell'avviso, opposizione mediante ricorso al tribunale che decide in camera di consiglio con decreto motivato che ha efficacia immediata.

sabato 21 giugno 2008

Formula per la correzione di atti dello Stato Civile (art. 98, c. 1, DPR 396)



Con nota n. F/347 (prot. 0005999) del 04/06/2008 il Ministero dell'Interno, Dipartimento degli Affari Interni e Territoriali, ha proposto il testo dell'annotazione finalizzata alla correzione di errori materiali negli atti dello stato civile, ai sensi dell'art. 98, comma 1, dell'ordinamento dello stato civile (DPR 396/2000).

Poiché da tale tipo di annotazione deve risultare, in modo indubbio, sia il dato da correggere sia il dato risultante dalla correzione, il testo da adottare è il seguente:



«Ai sensi dell'art. 98 c. 1 del D.P.R. n. 396/2000 l'atto soprascritto (o controscritto) viene corretto nel senso che dove è scritto: .... deve leggersi e intendersi: .... »


La nota in parola è un documento molto articolato di cui si consiglia la lettura.