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domenica 16 novembre 2008

Inversione di rotta per i doppi cognomi dei cittadini nati all'estero che conservano la cittadinanza d'origine.

Importantissimo cambiamento nel modo di trattare i doppi cognomi dei cittadini italiani, nati all'estero, ai quali, al momento della nascita, è stato attribuito il cognome composto paterno-materno e che conservano la cittadinanza del paese d'origine.
In questi casi i cittadini mantengono il doppio cognome e non deve essere applicato il comma 2 dell'art. 98 del DPR 396/2000.
Le nuove disposizioni non riguardano soltanto i cittadini nati in Spagna o Portogallo (si veda il precedente post del 16/09/2008) o in paesi di tradizione spagnola o portoghese ma bensì tutti i cittadini in possesso di cognome composto paterno-materno e che mantengono (circostanza che va documentata) la doppia cittadinanza.
Si veda in proposito la circolare del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali - Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Prot. n. 397 del 15 maggio 2008, avente ad oggetto "Comunicazione urgente in tema di applicabilità dell'art. 98 C. 2 del D.P.R. n. 396/2000", scaricabile presso il sito del CNSD.

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