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lunedì 10 novembre 2008

cittadini dell' Unione Europea. Determinazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno.

Diritto di libera circolazione e di soggiorno dei cittadini dell' Unione Europea. Determinazione delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, ai sensi dell' art. 9, comma 3, lett. b), del d.lgs. 30/2007

La Direzione Centrale dei Servizi Demografici, ha pubblicato la circolare n. 13 del 28 ottobre 2008, esplicativa delle nuove modalità di calcolo delle risorse economiche sufficienti al soggiorno del cittadino comunitario e dei relativi familiari ai sensi dell' art. 9, comma 3, lett. b), del d.lgs. 30/2007. Le nuove modalità di calcolo sono state introdotte con decreto legislativo 3 ottobre 2008, n. 160, che ha modificato l'art. 29 del d.lgs. n. 286/1998 in più punti:
- sostituendo il comma 1, che reca ora una nuova elencazione dei familiari dello straniero per i quali può essere richiesto il ricongiungimento,
- aggiungendo il comma 1 bis dove è prevista la possibilità di far ricorso all'esame del DNA per accertare le relazioni di parentela in mancanza di documentazione rilasciata dalle autorità dello stato di appartenenza
- modificando, infine, anche il comma 3 lett. b del citato articolo 29 con l'introduzione di nuovi parametri per il calcolo delle risorse economiche sufficienti, norma a cui si fa riferimento anche per la verifica delle condizioni di soggiorno del cittadino comunitario e dei relativi familiari ai sensi dell' art. 9, comma 3, lett. b), del d.lgs. 30/2007.
Il d.lgs. n. 160/2008 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 21/10/2008 ed è entrato in vigore il 5 novembre.

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Nuove disposizioni in materia di ricongiungimento familiare ai sensi dell’art. 29 del Testo Unico Immigrazione, come modificato dal decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 247 del 2 1 ottobre 2008 è stato pubblicato il decreto legislativo n. 160 del 3 ottobre 2008 recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 8 gennaio 2007 n. 5, recante attuazione della direttiva 2003186lCE relativa al diritto di ricongiungimento familiare", con il quale è stata varata la riforma delladisciplina del ricongiungimento familiare dei cittadini stranieri, mediante la modifica dell'articolo 29 del Testo Unico sull'Immigrazione D. Lgs. n. 286190.
Le nuove disposizioni riguardano principalmente i requisiti oggettivi e soggettivi in capo al richiedente ed ai familiari da ricongiungere, la cui sussistenza deve essere accertata, rispettivamente, dagli Sportelli Unici e dalle Rappresentanze italiane all'estero.
Al riguardo, d'intesa con il Ministero degli Affari Esteri, si rappresenta quanto segue.

I requisiti oggettivi in base ai quali è possibile concedere il nulla osta al ricongiungimento familiare sono stati così modificati:
a) Reddito. Lo straniero che chiede il ricongiungimento deve dimostrare di percepire un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà per ogni familiare da ricongiungere. Per il ricongiungirnento di due o più figli di età inferiore agli anni quattordici ovverodi due o più familiari dei titolari dello status di protezione sussidiaria è richiesto, in ogni caso, un reddito minimo non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale (comma 3 lett. b).
b) Assicurazione sanitaria. E' stato previsto l'obbligo di stipulare - nel caso in cui venga richiesto il ricongiungimento per genitori ultrasessantacinquenni - una assicurazione sanitaria che garantisca la copertura di tutti i rischi nel territorio nazionale o di provvedere all'iscrizione al servizio sanitario nazionale previo pagamento di un contributo il cui importo viene determinato con decreto del ministro del Lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 30 ottobre 2008 e da aggiornarsi con cadenza biennale, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome (comma 3 b) bis).

Le novità concernenti i requisiti soggettivi sono:
a) Coniuge. E' ammessa l'istanza di ricongiungimento del coniuge non legalmente separato purché di età superiore a diciotto anni (comma l lett. a).
b) Figli. E' previsto che per i figli maggiorenni possa essere richiesto il ricongiungimento familiare qualora permanentemente non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (comma 1 lett. C).
c) Genitori. E' ammessa la richiesta di ricongiungimento per genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero per i genitori ultra sessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute (comma 1 1ett.d).
d) Rapporti di famiglia e stato di salute - Documentazione probatoria. Con l'introduzione del comma 1 bis dell'articolo 29 viene previsto che, ove gli stati relativi alla sussistenza dei rapporti di parentela e di salute non possano essere documentati in modo certo mediante certificati o attestazioni rilasciati da competenti autorità straniere, in ragione della mancanza di una autorità riconosciuta o, comunque, quando sussistano fondati dubbi sulla autenticità della predetta documentazione, le rappresentanze diplomatiche o consolari provvedono al rilascio di certificazioni wche sulla base dell'esame del DNA, effettuato a spese degli interessati, secondo l'autorizzazione generale al trattamento dei dati genetici adottata dal Garante per la protezione dei dati personali.

Infine, con la modifica del comma 8 del richiamato art. 29, viene portato da novanta a centottanta giorni il termine oltre il quale lo straniero può ottenere il visto di ingresso direttamente dalle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, dietro esibizione della copia degli atti contrassegnata dallo Sportello Unico per l'immigrazione, da cui risulti la data di presentazione della domanda e della relativa documentazione.

In assenza di espresse disposizioni transitorie, le istanze di ricongiungimento familiare potranno essere presentate ai sensi delle nuove disposizioni a partire dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto in esame (5 novembre 2008). Per quel che concerne le domande presentate ancora in istruttoria e per le qualinon sia stata acquisita la documentazione, all'atto della convocazione, dovrà essere attestato dall'interessato il possesso dei requisiti prescritti dalla nuova normativa.

Si assicura, altresì, che si è provveduto a modificare la modulistica in uso per le richieste di ricongiungimento familiare, specie per quanto riguarda le istruzioni predisposte per la compilazione dei moduli stessi che sarà in uso dalla data di entrata in vigore della nuova normativa.

Si raccomanda alle SS.LL di dare la più ampia diffusione, anche per il tramite dei Consigli Territoriali per l'immigrazione, alle novità introdotte dal decreto in oggetto e si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione.

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