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lunedì 17 novembre 2008

Interpretazione art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 - Scelta dell'indicazione del nome

Da tenere a portata di mouse.

A seguito di continue richieste di chiarimenti circa l'interpretazione del disposto di cui all'art. 36 del D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, la Direzione Centrale dei Servizi Demografici ha ritenuto opportuno emettere un'ulteriore circolare esplicativa, oltre i contenuti già esposti con precedente circolare n. 2 del 26 marzo 2001. Si tratta della CIRCOLARE N. 5 in data 14/02/2007, Prot. n. 200701708-15100/397

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Ne riporto comunque il testo evidenziando le parti, a mio giudizio, più importanti per l'immediata operatività.

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Prot. n. 200701708-15100/397
Roma, 14 febbraio 2007
CIRCOLARE N. 5
OGGETTO: Interpretazione art. 36 del D.P.R. n. 396/2000 – Scelta dell’indicazione del nome.

Atteso che continuano a pervenire richieste di chiarimenti in relazione alla interpretazione del disposto dell’art. 36 del DPR 396/2000 si ritiene opportuno emettere una circolare esplicativa che consolidi i contenuti della precedente circolare n. 2 del 26 marzo 2001 ed i vari chiarimenti in più occasioni pubblicati sul sito web di questa Direzione.
Come è noto la normativa prevede la possibilità, per il cittadino nato prima della entrata in vigore del decreto sopra menzionato, di effettuare una dichiarazione all’ufficiale dello stato civile al fine di indicare, con carattere vincolante, gli elementi del proprio nome da riportare negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli uffici di stato civile e dalla anagrafe.
Tale dichiarazione può essere motivata o dalla semplice volontà del dichiarante o dall’uso protratto nel tempo.
Come già indicato nella predetta circolare, in caso di dichiarazione motivata dalla sola volontà dell’interessato, la facoltà concessa dal DPR non può comportare l’alterazione dell’ordine dei vari elementi del nome. Di conseguenza, il richiedente, potrà indicare di voler essere menzionato con il solo primo nome, ma non potrà chiedere di essere menzionato solo con uno dei nomi successivi. Parimenti, in caso di scelta nel senso di una pluralità di elementi onomastici, potrà scegliere di indicare, ad esempio, il primo ed il secondo nome ma non il secondo ed il terzo, in quanto altererebbe l’ordine originario dei vari elementi del nome.
Si ricorda che tale diritto del cittadino non incontra alcun limite. Dunque, anche nel caso in cui il soggetto interessato fosse stato indicato, per un lungo periodo di tempo, con uno o l’altro degli elementi del nome, egli avrà comunque il diritto, garantito dalla norma, di decidere con quale nome deve essere indicato, con i soli limiti sopra riportati e l’ufficiale dello stato civile dovrà obbligatoriamente annotare la dichiarazione ai sensi dell’ultimo comma dell’art. 36.
Diverso è il caso in cui la dichiarazione sia motivata non dalla mera volontà ma dall’uso protratto. In tale ipotesi, da dimostrare documentalmente, sarà anche possibile, a cura del richiedente, variare il numero e/o l’ordine dei vari elementi del nome, indicando, ad esempio, il solo secondo nome, ovvero, in caso di indicazione di più elementi onomastici, indicando gli stessi in un ordine diverso da quello originariamente risultante dall’atto di nascita. Quanto sopra, ovviamente, solo nel caso in cui risulti assolutamente chiaro e comprovato che la “scelta del nome” rappresenti una circostanza ormai cristallizzata nel tempo. Spetta all’ufficiale dello stato civile vagliare con attenzione la documentazione allegata dal richiedente, al fine di comprovare l’uso protratto nel tempo.
Al di fuori delle ipotesi precedenti resta ferma la possibilità di attivare la procedura di cambio del nome di cui agli artt. 89 e segg. del DPR n.396/2000.
In entrambe le ipotesi sopra menzionate, resta ovviamente esclusa la possibilità, da parte dell’ufficiale di stato civile, di procedere ex officio, senza una specifica dichiarazione scritta del richiedente. Si precisa che, nel caso in cui l’ufficiale di stato civile riscontri d’ufficio (es: verifiche dei dati identificativi del soggetto) un uso consolidato del nome diverso da quello risultante dall’atto di nascita, si potrà procedere a contattare l’interessato al fine di ricevere l’indicazione di cui all’art. 36. Fino a quando una tale indicazione non sia stata resa, si dovranno tenere fermi i dati come risultanti dall’atto di nascita.
Di quanto sopra riferito, si prega di voler richiamare l’attenzione dei Sigg. Sindaci circa l’esigenza di assicurare la corretta attuazione di quanto ivi stabilito.

IL DIRETTORE CENTRALE
(Annapaola Porzio)
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