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venerdì 8 settembre 2017

Circolare n. 8/2017. Carta d'identità elettronica, la terza fase dal 2 ottobre 2017

È stata pubblicata la Circolare n. 8/2017 "Nuova carta d'identità elettronica".
La Circolare contiene alcuni allegati e viene distribuita con due ulteriori dile in formato xls.
Vai alla pagina del Cnsd
Oppure scarica direttamente la Circolare, il piano di dispiegamento e l'elenco dei poli formativi

Potrebbe essere utile consultare le precenti circolari richiamate dalla n. 8/2017:
Circolare n. 4/2017. Nuova carta d' identità elettronica
Circolare n. 18/2016. Nuova carta d'identità elettronica

martedì 4 aprile 2017

lunedì 24 ottobre 2016

CIRCOLARE N. 18/2016. Nuova carta d'identità elettronica


E' stata pubblicata la Circolare n. 11/2016 "Nuova carta d'identità elettronica".

Il nuovo portale per comuni e cittadini.

Attenzione: il file è malamente impaginato per cui pag. 2 è invece collocata a pag. 3 del file pdf.

Dalla Circolare.
"La nuova Carta di Identità Elettronica (CIE) con funzioni di identificazione del cittadino e titolo di viaggio in tutti i paesi appartenenti all'Unione Europea e in quelli con cui lo Stato italiano ha firmato specifici accordi, è stata prevista dall'art. 10, comma 3 del D.L. 78/2015, convertito dalla legge n. 125/2015, e disciplinata dal D.M. del 23.12.2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il 30.12.2015.
....
"A partire dalla prima metà del 2017, tutti i restanti Comuni, gradualmente,
secondo un piano di dispiegamento che verrà approvato dalla Commissione
interministeriale permanente della CIE, saranno abilitati all'emissione della nuova
CIE.
"Nel momento in cui le postazioni di lavoro saranno operative, il singolo Comune (o municipalità) rilascerà il nuovo documento elettronico e non sarà più possibile procedere all'emissione dell'originaria CIE in via sperimentale né della carta d'identità in formato cartaceo se non nei limiti indicati nella circolare n.11/2016.
....
"Per venire incontro alle esigenze del cittadino e per agevolare il Comune nelle operazioni di acquisizione dei dati è previsto un Portale istituzionale della CIE, all'indirizzo internet www.cartaidentita.interno.gov.it, all'interno del quale il Comune e il cittadino troverà tutte le informazioni utili per la presentazione della domanda di rilascio della CIE, per conoscere lo stato di attivazione del progetto sul territorio e le modalità di accesso all'help desk . Inoltre il cittadino, avvalendosi del citato Portale, ha la possibilità di prenotare l'appuntamento con gli uffici comunali, laddove il Comune riterrà di attivare il citato servizio, ed indicare l'indirizzo di
consegna della carta d'identità elettronica. 
....
"Ciò premesso, si invitano le SS.LL. a portare a conoscenza dei Sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare, sensibilizzando i Comuni a compilare il questionario on line realizzato da questa Direzione, seguendo le istruzioni allegate (A11.2) entro e non oltre il 7 novembre p.v., al fine di consentire l'acquisizione di tutti i dati necessari e propedeutici all'attività di dispiegamento delle postazioni per l'emissione della nuova CIE."

Vai alla pagina dedicata sul sito del Cnsd per scaricare tutti gli allegati
oppure:

domenica 24 luglio 2016

Circolare urgente n. 11/2016. Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE

È stata pubblicata la Circolare n. 11/2016 "Ulteriori indicazioni in ordine all'emissione della nuova CIE" della Direzione Centrale per i Servizi Demografici.
Vai alla pagina dedicata sul sito del CNSD
Scarica direttamente

sabato 30 gennaio 2016

Donazione di organi nella carta d'identità. Circolare del Ministero della Salute


E' stata pubblicata la Circolare del Ministero della Salute in data 29/07/2015 contenente le linee guida per l'attuazione dell'’articolo 3, comma 3, del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), secondo cui “la carta d'’identità può altresì contenere l'’indicazione del consenso ovvero del diniego della persona cui si riferisce a donare gli organi in caso di morte. I comuni trasmettono i dati relativi al consenso o al diniego alla donazione degli organi al Sistema Informativo Trapianti, di cui all'’articolo 7, comma 2, della legge 1 aprile 1999, n. 91”.
Vai alla pagina dedicata sul sito del Cnsd
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martedì 25 giugno 2013

Circolare n. 16/2013. Ingresso della Croazia nell'Unione Europea dal 1° luglio 2013. Rilascio carte d'identità cartacee

E' stata pubblicata la Circolare n. 16/2013 "Ingresso della Croazia nell'Unione Europea dal 1° luglio 2013. Rilascio carte d'identità cartacee".
Vai alla pagina dedicata sul sito del CNSD.
Scarica direttamente.
In proposito vedi anche la Circolare n. 34/2007 "AIRE - Disciplina sul rilascio e rinnovo della carta d’identità, da parte degli Uffici consolari a favore dei cittadini italiani residenti all’estero ed iscritti al registro AIRE, ai sensi dell’art. 1, comma 1319 della Legge n. 206 del 27.12.2006".
Vai alla pagina dedicata sul sito del CNSD.
Scarica direttamente.

domenica 12 febbraio 2012

Circolare n. 2/2012. nuove disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identita' e di riconoscimento

È stata pubblicata la circolare n. 2 del 10-02-2012 relativa a nuove disposizioni in materia di scadenza dei documenti d'identita' e di riconoscimento.
Si veda in proposito l'art. 7 del DECRETO-LEGGE 9 febbraio 2012, n. 5 "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo".
Le nuove norme si applicano "ai documenti rilasciati o rinnovati dopo l' entrata in vigore del presente decreto."

I documenti di identita' e di riconoscimento oggetto del provvedimento sono quelli indicati all'art. 1, comma 1, lettere c), d) ed e), del DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
Vai alla pagina dedicata sul sito del CNSD.
Scarica direttamente.

giovedì 14 luglio 2011

Convertito in legge il D.L. 13 maggio 2011, n. 70. Nessuna modifica all'art. 10. Carte di identità ok.

La Prefettura di Rovigo comunica che «nella G.U. n. 160 del 12.07.2011 è stato pubblicata la legge n. 106 del 12 luglio 2011, avente per oggetto la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70. Non risultano modifiche all’art. 10 intitolato 'Servizi ai cittadini'».
Quindi tutto bene per le carte d'identità rilasciate ai minori di 15 anni.
Sull'argomento vedi il precedente post Circolare n. 15/2011. Molte novità per il rilascio della carta d'identità.

martedì 5 luglio 2011

Circolare n. 15/2011. Molte novità per il rilascio della carta d'identità

È stata pubblicata la Circolare n. 15/2011 della Direzione Centrale per i Servizi Demografici del Ministero dell'Interno "Decreto-legge 13 Maggio 2011, n.70. Prime disposizioni urgenti per l'economia. Rilascio della carta d'identità".
Il Decreto-legge 13 Maggio 2011, n.70 ha soppresso il limite minimo di età per il rilascio della carta d'identità.
Il documento rilasciato ai minori di anni tre ha una validità di tre anni, mentre quella rilasciata ai minori di età compresa fra i tre ed i diciotto anni abbia una validità di cinque anni. La disposizione vale sia per i cittadini italiani che per gli stranieri.
Particolari norme sono state previste per il rilascio della carta d'identità ai cittadini minorenni.

Ora incrociamo le dita e speriamo che la legge di conversione confermi tutto questo.
Vai alla pagina dedicata sul sito del CNSD
Scarica direttamente la circolare.
Consulta su http://www.normattiva.it/ le norme richiamate dal Decreto-legge:
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 agosto 1974, n. 649
LEGGE 21 novembre 1967, n. 1185

lunedì 9 agosto 2010

Emissione di nuove carte d'identita' in sostituzione di quelle prorogate

Con la Circolare n. 23 del 2010, il Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, ha preso in considerazione i problemi dei cittadini che intendono recarsi all'estero, muniti della carta d'identità valida per l'espatrio, che hanno incontrato problemi nel caso che il documento abbia ottenuto la proroga della validità (articolo 31 della legge 6 agosto 2008 n. 133, di conversione del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112).

Numerosi stati non considerano valida tale proroga e ciò ha provocato disagi non indifferenti.

Ravvisata, in questi casi, l'inutilizzabilità del documento ai fini dell'espatrio, il Ministero ritiene ora che si possa procedere, a richiesta del cittadino, alla sostituzione della carta d'identità da prorogare o già prorogata, seppur valida, con una nuova carta d'identità la cui validità decennale decorrerà dalla data del rilascio.
 
Vai alla pagina del CNSD e scarica la circolare.

mercoledì 21 luglio 2010

Carta d'identita' per l'ingresso di cittadini italiani nella Repubblica della Serbia

Si porta a conoscenza che l'Ambasciata della Repubblica della Serbia ha comunicato che i cittadini italiani possono avvalersi della carta d'identita' per l'ingresso nella Repubblica della Serbia a decorrere dal 12 giugno 2010. Per quel che riguarda in particolare l'entrata nel territorio del Kossovo, si precisa che i cittadini dell'Unione Europea possono attraversare il confine 'amministrativo' con la sola carta d'identita' a condizione che abbiano preventivamente ottenuto un documento che certifichi il loro ingresso nella Repubblica della Serbia.
Fonte: CNSD (vai alla notizia originale)

giovedì 24 dicembre 2009

Impronta digitale sulla carta d'identità cartacea. Rinvio al 1° gennaio 2011

Finalmente un rinvio utile!

Dal sito del CNSD: AVVISO A TUTTI I COMUNI - IMPRONTE DIGITALI. Come noto, in sede di approvazione del decreto milleproroghe, è stata recepita la necessità di differire l'operatività dell'art. 31, comma 1, della legge 6.8.2008, n. 133, relativamente all'obbligo di apposizione dell'impronta digitale sulla carta d'identità cartacea. Pertanto, la relativa disposizione entrerà in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2011.

Vai alla notizia sul sito del CNSD

sabato 25 luglio 2009

Documenti di riconoscimento e di identità.


Talvolta capita di interrogarci sulla validità di documenti di riconoscimento diversi dalla carta d'identità.

Per avere un promemoria a portata di mano riporto l'art. 35 del DPR 28-12-2000 n. 445 che, al comma 2, elenca tutti i documenti equipollenti alla carta d'identità.



Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Capo II - Documentazione amministrativa
Sezione VII - Documenti di riconoscimento e di identità

....

Art. 35 Documenti di identità e di riconoscimento.

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

mercoledì 29 ottobre 2008

Durata e rinnovo della carta d'identità

Pubblicata circolare del 27/10/2008 n 12 avente ad oggetto: "Art 31 comma 1 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in Legge del 6 agosto 2008, n. 133. Durata e rinnovo della carta d'identità.

Ciò che era sembrato un provvedimento di facile applicazione si sta complicando un po'. Ed ecco, per la nostra gioia, una dozzina di chiarimenti. Chissà se il ministro Brunetta è stato avvisato :-)

----inizio documento

Circolare Ministero dell'interno 27/10/2008 n. 12

Oggetto: Art 31 comma 1 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni in Legge del 6 agosto 2008, n. 133. Durata e rinnovo della carta d'identità.

Come è noto nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2008 - Supplemento ordinario n. 196 - è stata pubblicata la legge n. 133 del 6 agosto 2008 "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 recante Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria".
A seguito dell'entrata in vigore della predetta Legge di conversione, l'articolo 3 del Regio Decreto 18/6/1931 n. 773 Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza risulta definitivamente modificato come segue: "Il sindaco è tenuto a rilasciare alle persone di età superiore agli anni quindici aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora, quando ne facciano richiesta, una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministero dell'interno.
La carta di identità ha durata di dieci anni e deve essere munita della fotografia della persona a cui si riferisce. Le carte di identità rilasciate a partire dal 1° gennaio 2010 devono essere munite della fotografia e delle impronte digitali della persona a cui si riferiscono.
La carta d'identità è titolo valido per l'espatrio anche per motivi di lavoro negli Stati membri dellrUnione europea e in quelli con i quali vigono, comunque, particolari accordi internazionali.
A decorrere dal 10 gennaio 1999 sulla carta di identità deve essere indicata la data di scadenza."
Nell'attuale formulazione la validità della carta d'identità risulta estesa a 10 anni ed è introdotta la previsione secondo la quale tali documenti, rilasciati a partire dal primo gennaio 2010, dovranno essere muniti delle impronte digitali.
Questo Dicastero con circolare n. 8 del 26 giugno 2008, successiva all'emanazione del Decreto Legge 11212008, in seguito convertito, ha provveduto a diramare ai Comuni una serie di direttive riguardo all'estensione della validità.
Permangono, tuttavia, dubbi di carattere interpretativo ed operativo rappresentati dai Comuni per cui, si ritiene opportuno fornire i seguenti chiarimenti ai quesiti posti più frequentemente.
Ferma restando l'insussistenza di dubbi interpretativi sulla validità decennale delle carte rilasciate dalla data di entrata in vigore del decreto legge 11212008, ovvero dal 25 giugno 2008, si puntualizza quanto segue:
1. Qualsiasi cittadino iri possesso della carta d'identità valida alla data del 25. 6. 08 (e perciò rilasciata dal 26. 6.2003 in poi) può chiedere al Comune I'apposizione dell'apostilla "validità prorogata ai sensi dell'art. 31 del D.L. n. 11 212008 convertito dalla L. 6.8.2008 n. 133, fino al ......", ferma restando la validità del timbro recante il riferimento al D.L. 25.6.2008 n. 112, già previsto nella precedente circolare n. 8/2008.
2. L'apostilla ha natura certificativa, pertanto, dovrà contenere il timbro del Comune, la data di apposizione e la firma del Sindaco o del funzionario delegato.
3. E' possibile apporre l'apostilla di proroga presso il Comune di residenza che ha rilasciato la carta.
4. Si può apporre I'apostilla di proroga presso il Comune ove il cittadino abbia la propria dimora, ai sensi dell'art. 3 del RD n. 77311931 e successive modificazioni. In tal caso dovrà essere chiesto il nulla osta al Comune di residenza (anche a mezzo fax) prima dell'apposizione della stessa.
5. E' consentito apporre I'apostilla di proroga presso il Comune di dimora sulle carte rilasciate dal medesimo Comune ove il cittadino aveva precedentemente la residenza, previa richiesta di nulla osta del Comune ove al momento risiede.
6. E', infine, possibile apporre I'apostilla di proroga presso il Comune di nuova residenza, senza richiedere alcun nulla osta al Comune di rilascio se gli estremi della carta di identità (numero del documento, comune e data di rilascio) sono stati riportati dal Comune di cancellazione nell'allegato al mod. APR4.
7. Si richiama, inoltre, l'attenzione sulla circostanza che in sede di attestazione della proroga non è necessario acquisire agli atti l'autorizzazione del giudice tutelare o, in alternativa, l'assenso scritto dell'altro genitore come stabilito dall'art. 24 della L. n. 3 del 16.01.2004.
8. Si sconsiglia l'uso di etichette autoadesive di attestazione della proroga per evitare difformità sul territorio nazionale, soprattutto al fine di scongiurare spiacevoli episodi in sede di riconoscimento all'estero.
9. La richiesta dell'attestazione della proroga può essere presentata da persona diversa dall'intestatario se munita di delega e di documento di riconoscimento dell'intestatario come previsto dall' art. 38 del DPR 44512000.
10. La proroga della validità della carta d'identità, al contrario del rinnovo, può essere attestata in qualsiasi momento l'interessato ne faccia richiesta.
11. Relativamente al rinnovo, il Comune potrà scegliere le modalità ritenute più consone alle esigenze della propria cittadinanza per comunicare la data di scadenza delle carte di identità.
12. Restano ferme le indicazioni fornite con circolare precedente n. 812008 per quanto concerne la carta d'identità elettronica, per la quale l'attestazione di proroga della validità può avvenire esclusivamente dalla postazione comunale di emissione.
Le SS.LL sono pregate di portare a conoscenza dei Signori Sindaci il contenuto della presente circolare fornendo cortese cenno di assicurazione.

Il Direttore centrale (Porzio)

----fine documento
fonte: CNSD - Circolari emesse anno 2008
http://www.servizidemografici.interno.it/sitoCNSD/documentazioneRicerca.do?metodo=dettaglioDocumento&servizio=documentazione&ID_DOCUMENTO=1070&codiceFunzione=CR&codiceSettore=null

lunedì 30 giugno 2008

Prorogata a 10 anni la validità della Carta di Identità

La proroga si applica sia al documento cartaceo che a quello elettronico
Si applica ai documenti in corso di validità alla data del 26 giugno 2008
Definita l'apostille da apporre sui documenti già rilasciati
Istituito l'obbligo del Comune di informare il cittadino, con un anticipo tra i sei e i tre mesi, della scadenza della carta.

Nel Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno u.s., è stato pubblicato il Decreto legge n. 112. In particolare, l’art. 31 del predetto D.L. ha previsto che la Carta d’identità benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni.

Riporto il testo della circolare applicativa, indirizzata ai prefetti per la diffusione ai comuni.

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Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 26/6/2008 prot.0007082

- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 39100 BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 38100 TRENTO
-AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA 11100 AOSTA
e, per conoscenza:
- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA 90100 PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER
LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI
- ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D’ITALIA
Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA
- ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI
STATO CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille, 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
-ALLA DEA-DEMOGRAFICI ASSOCIATI
c/o Amministrazione comunale di Cascina
Viale Comaschi,116 56021 CASCINA (PI)
-AL GABINETTO DEL SIG MINISTRO SEDE
-AL SERVIZIO DOCUMENTAZIONE SEDE

Circolare n. 8

Oggetto: Decreto Legge 24 giugno 2008 recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”. Nuove disposizioni in materia di Carte di identità.

Nel Supplemento Ordinario n. 152 alla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno u.s., è stato pubblicato il Decreto legge n. 112, recante “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico e la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria”.
In particolare, l’art. 31 del predetto D.L., che reca “Durata e rinnovo della carta d’identità”, ha previsto che la Carta d’identità benefici di una validità temporale corrispondente a dieci anni, a fronte della previgente disposizione, di cui all’art. 3 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, che come noto prevedeva, invece, una validità quinquennale.
Peraltro, la lettera della norma indica inequivocabilmente che tale quadro riformatore trova applicazione anche per le carte in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge di cui è questione.
Inoltre, viene espressamente stabilito che, ai fini del rinnovo, i Comuni informino i titolari del documento della sua data di scadenza tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la medesima data.
Tanto premesso, considerato che il disposto normativo entra in vigore dal giorno di pubblicazione, si ritiene che, allo stato, le SS.LL. debbano procedere alla più capillare sensibilizzazione dei Comuni, soprattutto al fine di scongiurare possibili incertezze che potrebbero riverberarsi sul cittadino, ovvero provocare difformità di atteggiamenti sul territorio.
In ogni caso, si ritiene opportuno svolgere talune considerazioni di profilo operativo.
Preliminarmente, preme ribadire che chiunque, a far data dal 26 giugno 2008, si rechi presso l’Ufficio anagrafe di residenza per il rilascio o il rinnovo della carta d’identità vedrà applicarsi il nuovo regime di durata decennale, ciò sia per quanto concerne la carta di identità cartacea che per quella elettronica.

In particolare, per quanto riguarda la Carta d’identità in formato cartaceo:
1.nel caso di primo rilascio si apporrà automaticamente la scadenza decennale.
2.nel caso di Carte che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno2008 il Comune dovrà procedere con la convalida del documento originario per gli ulteriori cinque anni, apponendo la seguente apostilla: “validità prorogata ai sensi dell’art.31 del D.L. 25/6/2008 n.112 fino al ….. “ .
In particolare, per quanto riguarda la CIE:
1. i Comuni che abbiano in uso il vecchio software di emissione e che debbano provvedere al primo rilascio di una CIE dovranno modificare manualmente la scadenza della CIE medesima portandola da 5 a 10 anni.
Per effettuare tale modifica è sufficiente, durante la procedura di emissione, modificare il campo “DATA SCADENZA” all’interno del pannello di acquisizione dati (che di default è impostato a 5 anni dalla data di emissione) impostandolo a 10 anni dalla data in cui si emette la Carta di identità.
2. I Comuni sperimentatori ai quali sia stato installato il nuovo software di emissione e che debbano provvedere al primo rilascio di una CIE non dovranno operare alcun cambiamento, poiché in tale versione l’aggiornamento è effettuato in modo automatico dai server centrali e sarà già presente all’atto di ricezione di questa circolare.
3. nel caso di CIE che compiano la scadenza quinquennale a far data dal 26 giugno2008, i Comuni sperimentatori, sia che abbiano il vecchio sofware che il nuovo, riceveranno in modo automatico una nuova versione del software Veris e una nuova versione dell’attuale software di emissione su cui sarà presente una nuova funzionalità che consentirà di attestare, attraverso un apposito modulo da stampare e da consegnare al titolare della carta, l’estensione di validità a 10 anni delle CIE. Si allega un fac-simile del modulo.
Per eventuali problemi o chiarimenti i Comuni sono pregati di contattare l’help desk di II livello a i numeri 0646527308-0646527309.
Si fa riserva di ulteriori comunicazioni.

Il Direttore Centrale
(Porzio)
-----fine documento-----

fonte: http://www.servizidemografici.interno.it/
(nel box Informazioni eApprofondimenti cliccare su Circolari Emesse)