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martedì 28 luglio 2009

La legge sulla sicurezza pubblica e il matrimonio. Integrato l'art. 116 del codice civile

La L. 15-7-2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170, S.O.) che entrerà in vigore il prossimo 8 agosto 2009, avrà riflessi anche per quanto riguarda il matrimonio dello straniero in Italia.

Il comma 15 dell'art. 1 recita:
All’articolo 116, primo comma, del codice civile, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».

Pertanto, l'art. 116 del c.c. diventerà (dall'8 agosto):

Art. 116 - MATRIMONIO DELLO STRANIERO NELLO STATO
1. Lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese, dalla quale risulti che giusta le leggi a cui è sottoposto nulla osta al matrimonio nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano.
2. Anche lo straniero è tuttavia soggetto alle disposizioni contenute negli art. 85, 86, 87, numeri 1, 2 e 4, 88 e 89.
3. Lo straniero che ha domicilio o residenza nella Repubblica deve inoltre far fare la pubblicazione secondo le disposizioni di questo codice.

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