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giovedì 16 luglio 2009

Circolare Ministero dell'interno - Dir. centrale servizi demografici 9/7/2009 n. 15/2009

Nel post D.P.R. 5-5-2009 n. 79, "Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile" citavo l'emanazione della CIRCOLARE Numero 15/2009, in data 09/07/2009, da parte del Ministero dell'Interno, Direzione Centrale dei Servizi Demografici, fornendone il link presso il sito del CNSD.
Poiché dispongo ora del testo della circolare in formato elettronico, la riporto di seguito.

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Circolare Ministero dell'interno - Dir. centrale servizi demografici 9/7/2009 n. 15/2009

OGGETTO: DPR n. 79 del 5 maggio 2009 recante "Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile" (G.U. n. 150 del 1/7/2009).

Nella Gazzetta Ufficiale n. 150, del 1° luglio 2009, è stato pubblicato il DPR del 5 maggio 2009, n. 79, recante "Regolamento concernente disposizioni in materia di anagrafe e stato civile", che entrerà in vigore il 16 luglio p.v..
Il successivo articolo 2, modifica l'art. 1, comma 3, del DPR n. 396/2000, attribuendo al sindaco il potere di delegare le funzioni di ufficiale di stato civile anche ai dipendenti del comune assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, "...in caso di esigenze straordinarie e temporalmente limitate.. . ".
Entrambe le norme introducono una deroga alle disposizioni previgenti, che consentivano la delega delle funzioni di ufficiale di anagrafe e di stato civile soltanto al personale di ruolo, o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, riconoscendo alle Amministrazioni comunali - in casi eccezionali - la possibilità di affidare le delicate mansioni a dipendenti assunti con contratto a termine, allo scopo di rafforzare gli uffici demografici per erogare ai cittadini servizi più celeri ed efficienti.
Nell'evidenziare che siffatta deroga è limitata al verificarsi di situazioni di natura straordinaria e temporanea - quali ad esempio l'esigenza di smaltimento di lavoro arretrato, nonché di regolarizzazione dei registri dello stato civile - si rileva opportuno soffermarsi sulla necessità di assicurare che i dipendenti in questione abbiano all'uopo preventivamentericevuto un'idonea formazione, che è assolutamente propedeutica ed indispensabile per l'esercizio delle funzioni connesse alla gestione dei servizi d'anagrafe e di stato civile.
La funzione di registrazione degli eventi più importanti della vita delle persone - svolta per conto dello Stato dagli uffici demografici - richiede, infatti, una preparazione ed una professionalità di elevato spessore, atteso che la stessa è in grado di incidere direttamente sul riconoscimento di status personali e sui diritti fondamentali dell'individuo tutelati da norme di rango costituzionale.
Ciò posto, con specifico riferimento agli operatori degli uffici anagrafici, l'applicazione della nuova disciplina presuppone che la delega delle relative funzioni venga subordinata al possesso di un'idonea formazione (sotto il profilo giuridico e dal punto di vista tecnico informatico), acquisita sia mediante la frequentazione di appositi corsi professionali che garantiscano un'adeguata conoscenza della materia, che attraverso lo svolgimento di un congruo periodo di tirocinio nel settore.
Tali requisiti dovranno essere puntualmente indicati nell'atto di delega, ove dovrà essere specificata la tipologia del corso frequentato, unitamente alle esigenze straordinarie che hanno motivato il ricorso al personale in questione, ed alla scadenza della delega stessa.
Per quanto riguarda le funzioni di stato civile, attesa la delicatezza e la complessità della materia, che va ad incidere, come sopra evidenziato, sullo status dei soggetti, le esigenze straordinarie richiamate dal legislatore devono essere specificate nel provvedimento di delega, che va comunicato al Prefetto ai sensi dell'art. 2 del DPR n. 396/2000 e che deve altresì contenere il limite temporale della delega.
Detto atto di delega presuppone il superamento dell'apposito corso organizzato e disciplinato secondo i criteri e le modalità indicati dalla normativa vigente in materia (art. 1, comma 3 e art. 4, comma 1, del DPR n.396/2000; DM 19 ottobre 2004) ferma restando l'inapplicabilità del disposto di cui al comma 3, dell'art. 4, che resta riferito solo ai dipendenti a tempo indeterminato.
In relazione a quanto suesposto, si pregano le SS.LL. di voler richiamare l'attenzione dei Sigg.ri Sindaci sulle modifiche normative in esame e sul contenuto della presente circolare, nonché di verificarne il corretto adempimento sia in sede di approvazione della delega delle funzioni di ufficiale d'anagrafe, prevista dall'art. 3, della legge n. 1228/1954, sia nell'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'art. 9 del DPR n. 396/2000.

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