Pagine

giovedì 30 luglio 2009

La legge sulla sicurezza pubblica e l'anagrafe. Integrato l'art. 1 della legge anagrafica.

Oltre a produrre modifiche alle procedurre in materia di stato civile (integrato l'art. 116 del c.c.) la legge 15-7-2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170, S.O.) avrà effetti anche sulla legge 24 dicembre 1954, n. 1228.
La legge 94/2009 entrerà in vigore il prossimo 8 agosto.

Il comma 18 dell'art. 1, dispone:
All’articolo 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, dopo il primo comma è inserito il seguente:«L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie».

Pertanto, l'art. 1 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, diventa:

In ogni Comune deve essere tenuta l'anagrafe della popolazione residente.

L’iscrizione e la richiesta di variazione anagrafica possono dar luogo alla verifica, da parte dei competenti uffici comunali, delle condizioni igienico-sanitarie dell’immobile in cui il richiedente intende fissare la propria residenza, ai sensi delle vigenti norme sanitarie.

Nell'anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle singole persone, alle famiglie ed alle convivenze, che hanno fissato nel Comune la residenza, nonché le posizioni relative alle persone senza fissa dimora che hanno stabilito nel Comune il proprio domicilio, in conformità del regolamento per l'esecuzione della presente legge.

Gli atti anagrafici sono atti pubblici.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui all'articolo 12, è istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Indice nazionale delle anagrafi (INA), alimentato e costantemente aggiornato, tramite collegamento informatico, da tutti i comuni.

L'INA promuove la circolarità delle informazioni anagrafiche essenziali al fine di consentire alle amministrazioni pubbliche centrali e locali collegate la disponibilità, in tempo reale, dei dati relativi alle generalità delle persone residenti in Italia, certificati dai comuni e, limitatamente al codice fiscale, dall'Agenzia delle entrate.

Con decreto del Ministro dell'interno, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, sentiti il Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), il Garante per la protezione dei dati personali e l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), è adottato il regolamento dell'INA. Il regolamento disciplina le modalità di aggiornamento dell'INA da parte dei comuni e le modalità per l'accesso da parte delle amministrazioni pubbliche centrali e locali al medesimo INA, per assicurarne la piena operatività.

Nessun commento: