La legge 15-7-2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica" (Gazz. Uff. 24 luglio 2009, n. 170, S.O.) modifica anche l'art. 2 della legge anagrafica.
Infatti, all'art. 3, commi 38 e 38, si legge:
38. Il terzo comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è sostituito dal seguente:
«Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita».
39. Dopo il terzo comma dell’articolo 2 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, è inserito il seguente:
«È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell’interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l’utilizzo del sistema INA-SAIA».
giovedì 30 luglio 2009
Sicurezza e anagrafe. Sarà istituito il registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora.
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