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sabato 25 luglio 2009

Documenti di riconoscimento e di identità.


Talvolta capita di interrogarci sulla validità di documenti di riconoscimento diversi dalla carta d'identità.

Per avere un promemoria a portata di mano riporto l'art. 35 del DPR 28-12-2000 n. 445 che, al comma 2, elenca tutti i documenti equipollenti alla carta d'identità.



Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O.

Capo II - Documentazione amministrativa
Sezione VII - Documenti di riconoscimento e di identità

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Art. 35 Documenti di identità e di riconoscimento.

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato.

3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente.

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