Il Ministero spinge per un ritorno al Repertorio. Non è obbligatorio ma "opportuno".
Pubblico di seguito il testo della Circolare del Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 8/6/2009 n. 2/2009, in materia di sottoscrizione degli atti di alienazione di beni mobili registrati. Purtroppo non dispongo del testo della scheda citata nella circolare, scheda che però è stata inviata dalla Prefettura di Rovigo ai comuni della provincia.
La Prefettura di Rovigo ha segnalato altresì il link per raggiungere la guida: Autenticazione atti di vendita e di costituzione di ipoteca predisposta dall'Aci. La guida è ad uso generale e non esclusivamente rivolta ai Comuni.
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Com'è noto l'art. 7 del decreto legge n. 223 del 4.7.2006, come convertito nella legge n. 248 del 4.8.2006, prevede che l'autenticazione della sottoscrizione degli atti di alienazione e di costituzione di diritti di garanzia aventi ad oggetto beni mobili registrati possa essere richiesta agli uffici comunali ed ai titolari, o dipendenti da loro delegati, degli sportelli telematici dell'automobilista (STA), che sono tenuti a rilasciarla gratuitamente, tranne i previsti diritti di segreteria, nella stessa data della richiesta, salvo motivato diniego. In una recente nota, l'ACI, cui il Ministero della Giustizia, in qualità di organo vigilante sul PRA, ha demandato il compito di regolamentare la materia al fine della trascrizione degli atti nel predetto Pubblico Registro, ha segnalato alcune anomalie nelle autenticazioni effettuate dagli uffici comunali, chiedendo l'intervento del predetto Ministero dell'Interno, per garantire modalità di attuazione uniformi delle disposizioni in questione ed evitare disagi ai cittadini. A tal fine ha predisposto la scheda sintetica che si allega, nella quale sono riportati gli elementi essenziali che deve contenere l'autentica degli atti di vendita da trascrivere al P R A. In merito alla sottoscrizione da parte di soggetti impossibilitati alla firma, il Ministero della Giustizia ed il Ministero per la Pubblica Amministrazione e l'innovazione hanno precisato di recente che l'art. 4 del DPR 445/2000 si applica a tutte le dichiarazioni rese da coloro i quali non sanno firmare o non possono firmare, vale a dire a tutti i soggetti capaci di intendere e di volere che non siano in grado di sottoscrivere un atto, a prescindere dalla causa impeditiva. In tali ipotesi la dichiarazione è raccolta, previo accertamento dell'identità del dichiarante, dal pubblico ufficiale, il quale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere senza intervento di testimoni. L'art. 4 della n. 18/1975, si applica, invece, in un ambito più limitato, con riferimento alle persone non vedenti, le quali peraltro sono garantite, in merito all'esatto contenuto dell'atto da sottoscrivere, dalla presenza dei testimoni. Circa l'indicazione del numero di repertorio delle autentiche, sebbene non sia un requisito richiesto dalla legge n. 248/2006, il Ministero della Giustizia ne ritiene opportuna l'adozione per individuare la data certa degli atti posti in essere, nell'interesse sia degli autenticatori sia del cittadino, qualora sorgessero controversie in merito a mancate trascrizioni degli atti di vendita al PRA.
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