Prefettura di Rovigo
Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo
Prot. n. 4852/Area 2^ - Data 24 dicembre 2007
OGGETTO: Servizi Demografici e Ministero dell'Interno.-
E' stato da più parti rappresentato a quest'Ufficio le difficoltà di gestione dei Servizi Demografici da parte dei rispettivi addetti, che hanno di recente segnalato il notevole disagio nell'assolvere le diverse incombenze cui sono costantemente chiamati in relazione alle crescenti competenze che la legge in materia di anagrafe e stato civile attribuisce agli Uffici Demografici dei Comuni.
Tale situazione presenterebbe secondo gli operatori del settore, degli ulteriori fattori di criticità connessi all'ampliamento dei compiti dei suddetti uffici con particolare riguardo all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 30 del 6 febbraio 2007, che ha conferito agli uffici d'anagrafe delle specifiche competenze di rilevante importanza in tema di circolazione e soggiorno dei cittadini comunitari.
In relazione a quanto sopra, si segnala alla particolare e sensibile attenzione delle SS.LL. l'esigenza di porre in essere ogni utile iniziativa, di cui si gradirà notizie, finalizzata all'adozione dei necessari interventi correttivi in merito agli aspetti problematici che eventualmente dovessero emergere nell'ambito delle rispettive sedi.
IL PREFETTO
( Sbordone )
martedì 22 gennaio 2008
martedì 15 gennaio 2008
Stranieri nati in Italia, una Circolare precisa i criteri per ottenere la cittadinanza
Cittadinanza
10.11.2007
Per l'iscrizione anagrafica varranno i documenti comprovanti la permanenza nel nostro Paese fin dalla nascita dei figli degli immigrati, anche se tardivamente registrati presso i Comuni
Certificazione scolastica, attestati di vaccinazione, certificati medici in generale o altro, potranno comprovare la permanenza nel nostro Paese per l'iscrizione anagrafica, pur se tardiva, degli stranieri nati in Italia che chiedono l'acquisto della cittadinanza italiana.
Una Circolare n. 22 del 7 novembre 2007 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - ha individuato a questo proposito criteri interpretativi per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte degli stranieri nati in Italia, i quali una volta divenuti maggiorenni chiedono l'acquisto della cittadinanza dello Stato dove sono cresciuti ed hanno frequentato le scuole, conseguendo regolari titoli di studio.
Nei prossimi anni il vero protagonista dell'integrazione sarà difatti il bambino figlio di immigrati, chiamato a costruirsi una nuova "identità" a fronte di due diversi modelli di riferimento, spesso molto distanti tra loro, quello ereditato dal Paese d'origine e quello offerto dal Paese di accoglienza, nel quale deve realizzare un completo e positivo inserimento, di cui la scuola è uno degli elementi cardine. Assume particolare importanza l'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina l'acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età. Requisito per tale concessione sono il possesso del permesso di soggiorno (annotato su quello dei genitori) fin dalla nascita e la registrazione all'anagrafe del Comune di residenza. Molti Comuni hanno tuttavia rilevato che alcuni genitori stranieri, sebbene legalmente presenti nel nostro Stato, non hanno provveduto all'inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia o la loro iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza. La Circolare precisa ora che la tardiva iscrizione anagrafica del minore presso un Comune italiano non sarà considerata pregiudizievole all'acquisto della cittadinanza italiana, nei casi in cui sia possibile produrre una documentazione che dimostri la permanenza del minore nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, ecc.). Per eventuali periodi interruttivi nella titolarità del permesso di soggiorno, il richiedente potrà presentare documentazione che attesti comunque la presenza in Italia (certificazione scolastica, medica, o altro).
10.11.2007
Per l'iscrizione anagrafica varranno i documenti comprovanti la permanenza nel nostro Paese fin dalla nascita dei figli degli immigrati, anche se tardivamente registrati presso i Comuni
Certificazione scolastica, attestati di vaccinazione, certificati medici in generale o altro, potranno comprovare la permanenza nel nostro Paese per l'iscrizione anagrafica, pur se tardiva, degli stranieri nati in Italia che chiedono l'acquisto della cittadinanza italiana.
Una Circolare n. 22 del 7 novembre 2007 del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione - Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze - ha individuato a questo proposito criteri interpretativi per l'acquisizione della cittadinanza italiana da parte degli stranieri nati in Italia, i quali una volta divenuti maggiorenni chiedono l'acquisto della cittadinanza dello Stato dove sono cresciuti ed hanno frequentato le scuole, conseguendo regolari titoli di studio.
Nei prossimi anni il vero protagonista dell'integrazione sarà difatti il bambino figlio di immigrati, chiamato a costruirsi una nuova "identità" a fronte di due diversi modelli di riferimento, spesso molto distanti tra loro, quello ereditato dal Paese d'origine e quello offerto dal Paese di accoglienza, nel quale deve realizzare un completo e positivo inserimento, di cui la scuola è uno degli elementi cardine. Assume particolare importanza l'articolo 4, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, che disciplina l'acquisto della cittadinanza italiana per lo straniero nato in Italia che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino alla maggiore età. Requisito per tale concessione sono il possesso del permesso di soggiorno (annotato su quello dei genitori) fin dalla nascita e la registrazione all'anagrafe del Comune di residenza. Molti Comuni hanno tuttavia rilevato che alcuni genitori stranieri, sebbene legalmente presenti nel nostro Stato, non hanno provveduto all'inserimento nel proprio permesso di soggiorno dei figli nati in Italia o la loro iscrizione all'anagrafe del Comune di residenza. La Circolare precisa ora che la tardiva iscrizione anagrafica del minore presso un Comune italiano non sarà considerata pregiudizievole all'acquisto della cittadinanza italiana, nei casi in cui sia possibile produrre una documentazione che dimostri la permanenza del minore nel nostro Paese nel periodo antecedente la regolarizzazione anagrafica (attestati di vaccinazione, certificati medici in generale, ecc.). Per eventuali periodi interruttivi nella titolarità del permesso di soggiorno, il richiedente potrà presentare documentazione che attesti comunque la presenza in Italia (certificazione scolastica, medica, o altro).
lunedì 14 gennaio 2008
Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari
DIREZIONE CENTRALE PER I SERVIZI DEMOGRAFICI
Data: 10/1/2008 Settore: ANAGRAFE
Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari
E' stato prorogato il regime transitorio per i cittadini dei Paesi neocomunitari per tutto l'anno 2008. In sede di iscrizione anagrafica dovrà quindi continuare a chiedersi il nulla osta dello sportello unico previsto per alcune categorie di lavoratori (cfr. circolare n. 19/2007).
Data: 10/1/2008 Settore: ANAGRAFE
Diritto di soggiorno dei cittadini comunitari
E' stato prorogato il regime transitorio per i cittadini dei Paesi neocomunitari per tutto l'anno 2008. In sede di iscrizione anagrafica dovrà quindi continuare a chiedersi il nulla osta dello sportello unico previsto per alcune categorie di lavoratori (cfr. circolare n. 19/2007).
giovedì 10 gennaio 2008
Passaporto tradotto in arabo per la Libia
13-12-2007
A partire dall’11 novembre 2007, i cittadini stranieri in entrata ed in uscita dal Paese sono tenuti ad esibire, attraverso un apposito timbro, la traduzione in lingua araba dei dati anagrafici risultanti dal passaporto all'interno dello stesso libretto.
Le Questure effettivamente in possesso del necessario timbro bilingue sono, allo stato attuale, quelle di Roma e Milano.
Il passaporto così predisposto deve essere presentato al momento della richiesta di visto d'ingresso presso l'Ambasciata libica a Roma(Ufficio Popolare della Jamahiria Araba Libica Popolare Socialista).
Consulta il sito della Polizia di Stato
A partire dall’11 novembre 2007, i cittadini stranieri in entrata ed in uscita dal Paese sono tenuti ad esibire, attraverso un apposito timbro, la traduzione in lingua araba dei dati anagrafici risultanti dal passaporto all'interno dello stesso libretto.
Le Questure effettivamente in possesso del necessario timbro bilingue sono, allo stato attuale, quelle di Roma e Milano.
Il passaporto così predisposto deve essere presentato al momento della richiesta di visto d'ingresso presso l'Ambasciata libica a Roma(Ufficio Popolare della Jamahiria Araba Libica Popolare Socialista).
Consulta il sito della Polizia di Stato
Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 8/1/2008 n. 1
MINISTERO DELL'INTERNO
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTISSIMA N. 1
Roma, 8 gennaio 2008
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA AOSTA
CIRCOLARE MIAITSE N. 1/08 PROT. 20080000033 DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
OGGETTO: Art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) – Tenuta e revisione delle liste elettorali.
La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”-pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300 -ha introdotto, con l’art. 2, comma 30 (in vigore dal 1° gennaio 2008), un nuovo assetto di competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, prevedendo anche la gratuità delle funzioni di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
L’intervento normativo appare chiaramente finalizzato ad un contenimento della spesa pubblica, in particolare di quella degli enti locali. Peraltro, la medesima norma, nella parte in cui trasferisce -in tutti i comuni -direttamente ad un organo monocratico alcune competenze prima attribuite alla commissione elettorale comunale, va anche a collocarsi nell’alveo del processo di snellimento e semplificazione dell’azione della Pubblica Amministrazione, proponendosi di conseguire maggiore efficienza ed economicità nel procedimento di formazione ed aggiornamento delle liste elettorali, valorizzando, al contempo, la funzione svolta dal personale dei comuni preposto al servizio elettorale.
***
Tanto premesso, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni volte a facilitare la tempestiva e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel predetto art. 2, comma 30, della legge finanziaria 2008.
In particolare, il primo periodo della citata norma prevede il trasferimento delle competenze in materia di tenuta e di revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dalla commissione elettorale comunale al responsabile dell’ufficio elettorale comunale, facendo peraltro salve le disposizioni contenute negli artt. 12, 13 e 14 del medesimo testo unico relative alla costituzione ed al funzionamento della medesima commissione. Alla competenza di tale organo collegiale restano devolute -in virtù della riserva espressa nell’ultimo periodo della norma citata – le attribuzioni previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, riguardanti la tenuta e l’aggiornamento dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e la nomina degli scrutatori. Ovviamente, in tale contesto normativo restano vigenti le disposizioni del successivo articolo 15 del medesimo testo unico, volte ad assicurare il pieno svolgimento delle funzioni della commissione elettorale comunale, attraverso la disciplina delle ipotesi di decadenza, della sua rinnovazione e di interventi sostitutivi.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio del corrente anno, il responsabile dell’ufficio elettorale comunale assume le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, agendo nella veste di Ufficiale elettorale ( già citato art. 2, comma 30, primo ed ultimo periodo, in combinato-disposto con l’articolo 4-bis, comma 2, del D.P.R. n. 223/67). Ne consegue la caducazione della delega eventualmente già conferita ai sensi del comma 3 del predetto art. 4-bis D.P.R. n. 223/67.
Per quanto concerne la modulistica da utilizzarsi per la tenuta e revisione delle liste elettorali, si ritiene che, alla luce delle modifiche normative intervenute, possano comunque essere utilizzati presso tutti i comuni, inclusi ovviamente quelli con popolazione superiore a quindicimila abitanti, i modelli di cui alle circolari della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 6/02 del 13 febbraio 2002 e n. 78/05 del 13 aprile 2005, utilizzando, ovviamente, solo la versione già predisposta per l’Ufficiale elettorale. In tali modelli si avrà cura di sostituire, nelle note riferite all’Ufficiale elettorale, la dicitura: “ Sindaco o delegato del sindaco, ai sensi dell’art. 4-bis del D.P.R. n. 223/67, come modificato dall’art. 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340 ” con la seguente: “Responsabile dell’ufficio elettorale comunale”.
Nel segnalare la particolare rilevanza delle innovazioni in argomento, si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra alla tempestiva conoscenza dei sindaci, dei segretari comunali e dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali,
vigilando attentamente, attraverso il servizio tecnico ispettivo, sulla puntuale attuazione della normativa in argomento affinché siano assicurate la regolarità e la tempestività nella tenuta e revisione delle liste elettorali, atte a garantire l’esercizio dei diritti politici costituzionalmente protetti.
Si comunica che la presente circolare verrà trasmessa anche agli indirizzi di posta elettronica degli Uffici elettorali provinciali e verrà altresì pubblicata nella Sezione Elettorale alla voce Circolari 2008 del Portale intranet all’indirizzo: http://servizielettorali.interno.it.
Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al seguente indirizzo di posta elettronica: direzionelettorale@interno.it.
Prefetto Adriana Fabbretti Direttore Centrale dei Servizi Elettorali.
DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTISSIMA N. 1
Roma, 8 gennaio 2008
AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO TRENTO
AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO BOLZANO
AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D’AOSTA SERVIZI DI PREFETTURA AOSTA
CIRCOLARE MIAITSE N. 1/08 PROT. 20080000033 DIREZIONE CENTRALE DEI SERVIZI ELETTORALI
OGGETTO: Art. 2, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008) – Tenuta e revisione delle liste elettorali.
La legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2008)”-pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300 -ha introdotto, con l’art. 2, comma 30 (in vigore dal 1° gennaio 2008), un nuovo assetto di competenze in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, prevedendo anche la gratuità delle funzioni di componente delle commissioni elettorali comunali e delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali, salvo il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute.
L’intervento normativo appare chiaramente finalizzato ad un contenimento della spesa pubblica, in particolare di quella degli enti locali. Peraltro, la medesima norma, nella parte in cui trasferisce -in tutti i comuni -direttamente ad un organo monocratico alcune competenze prima attribuite alla commissione elettorale comunale, va anche a collocarsi nell’alveo del processo di snellimento e semplificazione dell’azione della Pubblica Amministrazione, proponendosi di conseguire maggiore efficienza ed economicità nel procedimento di formazione ed aggiornamento delle liste elettorali, valorizzando, al contempo, la funzione svolta dal personale dei comuni preposto al servizio elettorale.
***
Tanto premesso, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni volte a facilitare la tempestiva e puntuale applicazione delle disposizioni contenute nel predetto art. 2, comma 30, della legge finanziaria 2008.
In particolare, il primo periodo della citata norma prevede il trasferimento delle competenze in materia di tenuta e di revisione delle liste elettorali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1967, n. 223, dalla commissione elettorale comunale al responsabile dell’ufficio elettorale comunale, facendo peraltro salve le disposizioni contenute negli artt. 12, 13 e 14 del medesimo testo unico relative alla costituzione ed al funzionamento della medesima commissione. Alla competenza di tale organo collegiale restano devolute -in virtù della riserva espressa nell’ultimo periodo della norma citata – le attribuzioni previste dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 8 marzo 1989, n. 95, riguardanti la tenuta e l’aggiornamento dell’albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale e la nomina degli scrutatori. Ovviamente, in tale contesto normativo restano vigenti le disposizioni del successivo articolo 15 del medesimo testo unico, volte ad assicurare il pieno svolgimento delle funzioni della commissione elettorale comunale, attraverso la disciplina delle ipotesi di decadenza, della sua rinnovazione e di interventi sostitutivi.
Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio del corrente anno, il responsabile dell’ufficio elettorale comunale assume le funzioni della commissione elettorale comunale in materia di tenuta e revisione delle liste elettorali, agendo nella veste di Ufficiale elettorale ( già citato art. 2, comma 30, primo ed ultimo periodo, in combinato-disposto con l’articolo 4-bis, comma 2, del D.P.R. n. 223/67). Ne consegue la caducazione della delega eventualmente già conferita ai sensi del comma 3 del predetto art. 4-bis D.P.R. n. 223/67.
Per quanto concerne la modulistica da utilizzarsi per la tenuta e revisione delle liste elettorali, si ritiene che, alla luce delle modifiche normative intervenute, possano comunque essere utilizzati presso tutti i comuni, inclusi ovviamente quelli con popolazione superiore a quindicimila abitanti, i modelli di cui alle circolari della Direzione Centrale dei Servizi Elettorali n. 6/02 del 13 febbraio 2002 e n. 78/05 del 13 aprile 2005, utilizzando, ovviamente, solo la versione già predisposta per l’Ufficiale elettorale. In tali modelli si avrà cura di sostituire, nelle note riferite all’Ufficiale elettorale, la dicitura: “ Sindaco o delegato del sindaco, ai sensi dell’art. 4-bis del D.P.R. n. 223/67, come modificato dall’art. 26 della legge 24 novembre 2000, n. 340 ” con la seguente: “Responsabile dell’ufficio elettorale comunale”.
Nel segnalare la particolare rilevanza delle innovazioni in argomento, si pregano le SS.LL. di voler portare quanto sopra alla tempestiva conoscenza dei sindaci, dei segretari comunali e dei presidenti delle commissioni e sottocommissioni elettorali circondariali,
vigilando attentamente, attraverso il servizio tecnico ispettivo, sulla puntuale attuazione della normativa in argomento affinché siano assicurate la regolarità e la tempestività nella tenuta e revisione delle liste elettorali, atte a garantire l’esercizio dei diritti politici costituzionalmente protetti.
Si comunica che la presente circolare verrà trasmessa anche agli indirizzi di posta elettronica degli Uffici elettorali provinciali e verrà altresì pubblicata nella Sezione Elettorale alla voce Circolari 2008 del Portale intranet all’indirizzo: http://servizielettorali.interno.it.
Si resta in attesa di un cortese cenno di assicurazione al seguente indirizzo di posta elettronica: direzionelettorale@interno.it.
Prefetto Adriana Fabbretti Direttore Centrale dei Servizi Elettorali.
venerdì 28 dicembre 2007
Popolamento e aggiornamento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)
Tipo: CIRCOLARE - Settore: INA SAIA
Argomento: INA-SAIA
Fonte: Ministero dell'Interno - Numero: 61 - Data: 17/12/2007
Pubblicata circolare N. 61 avente ad oggetto "Popolamento e aggiornamento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)"
----------
Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Prot. n. _____________________ Roma, 17 Dicembre 2007
CIRCOLARE N. 61
-AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA L O R O S E D I ...
Oggetto: Popolamento e aggiornamento dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA).
Si fa seguito alla circolare n. 41 del 19 Luglio 2007 concernente il popolamento straordinario dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA).
In tale circolare, nel richiamare le disposizioni già impartite con la circolare n. 31 del 17 luglio 2006, relative all’installazione e all’utilizzo del software XML-SAIA vers.2, secondo il tracciato AP5, si fissava il termine del 31 dicembre 2007 per le operazioni di popolamento straordinario dell’INA, volte ad eliminare i disallineamenti tra i dati anagrafici comunali e quelli presenti nell’INA.
Come già evidenziato nella citata circolare del 19 luglio 2007, l’utilizzo del tracciato AP5 permette l’invio di una serie di informazioni non codificate dal vecchio tracciato JJ+ necessarie tanto al corretto popolamento dell’INA quanto alla completezza delle comunicazioni inviate a tutti gli enti centrali attualmente connessi al sistema.
Di qui la necessità di effettuare il popolamento straordinario solo dopo aver attivato il tracciato AP5.
Consta a questa Amministrazione che ad oggi molti comuni non sono in grado di utilizzare il tracciato AP5, in quanto non hanno ancora adeguato i propri sistemi informativi.
Attesa l’importanza strategica che l’assolvimento dell’obbligo di popolamento e aggiornamento dell’INA riveste per il conseguimento degli obbiettivi di governo in materia di circolarità anagrafica e di emissione a regime della carta d’identità elettronica, questa Direzione ha promosso un’azione di sensibilizzazione nei confronti dell’associazione delle società informatiche AITech-Assinform e delle stesse Software- house, al fine di garantire ai Comuni un’assistenza tecnica tempestiva ed efficace, atta ad assicurare il dispiegamento di XML-SAIA vers.2, secondo il tracciato AP5, in tempi rapidi, su tutto il territorio nazionale.
Si fa, inoltre, presente che al fine di facilitare il compito dei Comuni nell’adozione del sistema sopra citato, sono state pubblicate sul sito di questa Direzione (Servizio INA-SAIA, sezione documenti con titolo “Popolamento e aggiornamento dell’Indice Nazionale delle Anagrafi( INA) - Istruzioni per l’attivazione del nuovo tracciato”) ulteriori istruzioni per l’attivazione del tracciato AP5.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare.
Il Capo Dipartimento
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Argomento: INA-SAIA
Fonte: Ministero dell'Interno - Numero: 61 - Data: 17/12/2007
Pubblicata circolare N. 61 avente ad oggetto "Popolamento e aggiornamento dell'Indice Nazionale delle Anagrafi (INA)"
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Ministero dell’Interno Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Prot. n. _____________________ Roma, 17 Dicembre 2007
CIRCOLARE N. 61
-AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA L O R O S E D I ...
Oggetto: Popolamento e aggiornamento dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA).
Si fa seguito alla circolare n. 41 del 19 Luglio 2007 concernente il popolamento straordinario dell’Indice Nazionale delle Anagrafi (INA).
In tale circolare, nel richiamare le disposizioni già impartite con la circolare n. 31 del 17 luglio 2006, relative all’installazione e all’utilizzo del software XML-SAIA vers.2, secondo il tracciato AP5, si fissava il termine del 31 dicembre 2007 per le operazioni di popolamento straordinario dell’INA, volte ad eliminare i disallineamenti tra i dati anagrafici comunali e quelli presenti nell’INA.
Come già evidenziato nella citata circolare del 19 luglio 2007, l’utilizzo del tracciato AP5 permette l’invio di una serie di informazioni non codificate dal vecchio tracciato JJ+ necessarie tanto al corretto popolamento dell’INA quanto alla completezza delle comunicazioni inviate a tutti gli enti centrali attualmente connessi al sistema.
Di qui la necessità di effettuare il popolamento straordinario solo dopo aver attivato il tracciato AP5.
Consta a questa Amministrazione che ad oggi molti comuni non sono in grado di utilizzare il tracciato AP5, in quanto non hanno ancora adeguato i propri sistemi informativi.
Attesa l’importanza strategica che l’assolvimento dell’obbligo di popolamento e aggiornamento dell’INA riveste per il conseguimento degli obbiettivi di governo in materia di circolarità anagrafica e di emissione a regime della carta d’identità elettronica, questa Direzione ha promosso un’azione di sensibilizzazione nei confronti dell’associazione delle società informatiche AITech-Assinform e delle stesse Software- house, al fine di garantire ai Comuni un’assistenza tecnica tempestiva ed efficace, atta ad assicurare il dispiegamento di XML-SAIA vers.2, secondo il tracciato AP5, in tempi rapidi, su tutto il territorio nazionale.
Si fa, inoltre, presente che al fine di facilitare il compito dei Comuni nell’adozione del sistema sopra citato, sono state pubblicate sul sito di questa Direzione (Servizio INA-SAIA, sezione documenti con titolo “Popolamento e aggiornamento dell’Indice Nazionale delle Anagrafi( INA) - Istruzioni per l’attivazione del nuovo tracciato”) ulteriori istruzioni per l’attivazione del tracciato AP5.
Nel ringraziare per la consueta collaborazione si pregano le SS.LL. di portare a conoscenza dei sigg. Sindaci il contenuto della presente circolare.
Il Capo Dipartimento
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ELENCO AGGIORNATO DEGLI ITALIANI RESIDENTI ALL'ESTERO AL 31 DICEMBRE 2007
(CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTE N. 60/2007)
Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
PROT N. 0011714 Roma, 12 dicembre 2007
- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 39100 BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 38100 TRENTO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA 11100 AOSTA
- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA 90100 PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER
LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.I.E.P.M. –
« Ufficio I
« Ufficio VII
Piazzale della Farnesina, 1 00194 ROMA
e, per conoscenza
- ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D’ITALIA
Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA
- ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI
STATO CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille, 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
- ALLA DeA – DEMOGRAFICI ASSOCIATI
c/o Amministrazione comunale di Cascina
Viale Comaschi, 116 56021 CASCINA (PI)
CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTE N. 60/2007
OGGETTO: AIRE – Elenco aggiornato degli italiani residenti all’estero al 31 dicembre 2007
L’art. 7, comma 1 del D.P.R. 104/2003, prevede che venga pubblicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni estere, sulla base dei dati dell’Elenco aggiornato riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente.
A tal fine si invitano le SS.LL. a voler attentamente vigilare sulla regolare tenuta ed aggiornamento delle anagrafi degli italiani residenti all’estero e a voler verificare che tutti i comuni inviino i propri dati – entro il prossimo 31 dicembre – all’Aire centrale, per permettere la predisposizione del citato Elenco aggiornato.
Al riguardo si prega, inoltre, di voler rammentare ai Signori Sindaci l’obbligo dell’invio settimanale degli archivi Aire comunali – come indicato nella circolare n. 34 del 26 giugno 2007 – anche qualora il singolo comune non abbia iscritti, utilizzando l’ultima versione 4.5 del programma informatico Anag-Aire, in base alle circolari nn. 8 e 35 del 2007 (nuovi controlli informatici).
Al fine di evitare una sottostima dei dati che saranno contenuti nell’Elenco aggiornato 2007, con una ricaduta negativa sull’attendibilità dello stesso Elenco, si invitano i Signori Sindaci a voler verificare l’esattezza e completezza di tutti i dati presenti nelle singole AIRE comunali e a “sanare” le posizioni che ancora risultano incomplete.
A tale scopo le posizioni scartate dall’Aire centrale – in particolare dopo l’introduzione dei nuovi controlli informatici – e non ancora rettificate nell’Aire comunale, dovranno essere verificate attraverso i dati in possesso dei comuni stessi (a livello anagrafico e di stato civile) o attraverso il ricorso agli Uffici consolari di riferimento, per quanto concerne l’indirizzo, lo Stato di residenza, etc.
Qualora vi siano, nell’Aire comunale , posizioni totalmente incomplete, ovvero prive di dati fondamentali per l’identificazione e l’esatto reperimento del cittadino (per esempio, mancanti di data di nascita, di luogo di nascita – inteso come comune italiano o come territorio estero – di Ufficio consolare o Stato/territorio di residenza o con indirizzo carente di elementi essenziali ), i comuni dovranno provvedere alla cancellazione di tali posizioni, in attesa di poterle, eventualmente, reinserire, una volta ottenuti tutti gli elementi per una corretta registrazione anagrafica .
Si fa, inoltre, presente che gli Ufficiali di Anagrafe dovranno provvedere alla cancellazione degli iscritti Aire che risultino, al 31 dicembre 2007, ultracentenari e per i quali gli Uffici consolari non abbiano fornito la prova dell’esistenza in vita, ai sensi del comma 1, lettera d 1, art. 4 della legge 27.10.1988 n. 470, come modificato dall’art. 1 della legge 27.5.2002 n. 104.
Si rammenta, inoltre, la necessità che il campo relativo al “diritto di voto” (elettore, non iscritto nelle liste elettorali, perdita del diritto di voto) sia correttamente riempito.
Le SS.LL. sono inoltre pregate di voler valutare, unitamente alle singole Amministrazioni comunali, gli interventi necessari per risolvere - entro il 31 dicembre 2007 –eventuali situazioni di “arretrato”, sia a livello anagrafico che di trascrizione di atti di nascita.
Confidando nella consueta collaborazione, si ringrazia e si resta in attesa di un cortese riscontro.
IL DIRETTORE CENTRALE
Annapaola Porzio
Ministero dell’Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
PROT N. 0011714 Roma, 12 dicembre 2007
- AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA LORO SEDI
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 39100 BOLZANO
- AL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI 38100 TRENTO
- AL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
DELLA VALLE D’AOSTA 11100 AOSTA
- AL COMMISSARIO DELLO STATO PER LA REGIONE SICILIA 90100 PALERMO
- AL RAPPRESENTANTE DEL GOVERNO PER
LA REGIONE SARDEGNA 09100 CAGLIARI
- AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
D.G.I.E.P.M. –
« Ufficio I
« Ufficio VII
Piazzale della Farnesina, 1 00194 ROMA
e, per conoscenza
- ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI D’ITALIA
Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA
- ALL’ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI
STATO CIVILE E DI ANAGRAFE
Via dei Mille, 35 E/F 40024 CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)
- ALLA DeA – DEMOGRAFICI ASSOCIATI
c/o Amministrazione comunale di Cascina
Viale Comaschi, 116 56021 CASCINA (PI)
CIRCOLARE TELEGRAFICA URGENTE N. 60/2007
OGGETTO: AIRE – Elenco aggiornato degli italiani residenti all’estero al 31 dicembre 2007
L’art. 7, comma 1 del D.P.R. 104/2003, prevede che venga pubblicato, entro il 31 gennaio di ogni anno, il numero dei cittadini italiani residenti nelle singole ripartizioni estere, sulla base dei dati dell’Elenco aggiornato riferiti al 31 dicembre dell’anno precedente.
A tal fine si invitano le SS.LL. a voler attentamente vigilare sulla regolare tenuta ed aggiornamento delle anagrafi degli italiani residenti all’estero e a voler verificare che tutti i comuni inviino i propri dati – entro il prossimo 31 dicembre – all’Aire centrale, per permettere la predisposizione del citato Elenco aggiornato.
Al riguardo si prega, inoltre, di voler rammentare ai Signori Sindaci l’obbligo dell’invio settimanale degli archivi Aire comunali – come indicato nella circolare n. 34 del 26 giugno 2007 – anche qualora il singolo comune non abbia iscritti, utilizzando l’ultima versione 4.5 del programma informatico Anag-Aire, in base alle circolari nn. 8 e 35 del 2007 (nuovi controlli informatici).
Al fine di evitare una sottostima dei dati che saranno contenuti nell’Elenco aggiornato 2007, con una ricaduta negativa sull’attendibilità dello stesso Elenco, si invitano i Signori Sindaci a voler verificare l’esattezza e completezza di tutti i dati presenti nelle singole AIRE comunali e a “sanare” le posizioni che ancora risultano incomplete.
A tale scopo le posizioni scartate dall’Aire centrale – in particolare dopo l’introduzione dei nuovi controlli informatici – e non ancora rettificate nell’Aire comunale, dovranno essere verificate attraverso i dati in possesso dei comuni stessi (a livello anagrafico e di stato civile) o attraverso il ricorso agli Uffici consolari di riferimento, per quanto concerne l’indirizzo, lo Stato di residenza, etc.
Qualora vi siano, nell’Aire comunale , posizioni totalmente incomplete, ovvero prive di dati fondamentali per l’identificazione e l’esatto reperimento del cittadino (per esempio, mancanti di data di nascita, di luogo di nascita – inteso come comune italiano o come territorio estero – di Ufficio consolare o Stato/territorio di residenza o con indirizzo carente di elementi essenziali ), i comuni dovranno provvedere alla cancellazione di tali posizioni, in attesa di poterle, eventualmente, reinserire, una volta ottenuti tutti gli elementi per una corretta registrazione anagrafica .
Si fa, inoltre, presente che gli Ufficiali di Anagrafe dovranno provvedere alla cancellazione degli iscritti Aire che risultino, al 31 dicembre 2007, ultracentenari e per i quali gli Uffici consolari non abbiano fornito la prova dell’esistenza in vita, ai sensi del comma 1, lettera d 1, art. 4 della legge 27.10.1988 n. 470, come modificato dall’art. 1 della legge 27.5.2002 n. 104.
Si rammenta, inoltre, la necessità che il campo relativo al “diritto di voto” (elettore, non iscritto nelle liste elettorali, perdita del diritto di voto) sia correttamente riempito.
Le SS.LL. sono inoltre pregate di voler valutare, unitamente alle singole Amministrazioni comunali, gli interventi necessari per risolvere - entro il 31 dicembre 2007 –eventuali situazioni di “arretrato”, sia a livello anagrafico che di trascrizione di atti di nascita.
Confidando nella consueta collaborazione, si ringrazia e si resta in attesa di un cortese riscontro.
IL DIRETTORE CENTRALE
Annapaola Porzio
martedì 11 dicembre 2007
Castelguglielmo, Internet a banda larga
INTERNET A BANDA LARGA
Venerdi 14 Dicembre 2007 ore 21
presso la Biblioteca comunale "Mattia Bortoloni" (sala civica)
presentazione del nuovo servizio di copertura Wireless che fornirà INTERNET e TELEFONO senza cavo.
La cittadinanza è invitata
L’installazione degli apparati di trasmissione renderà disponibile la soluzione Wireless anche per i residenti nei Comuni di San Bellino, Bagnolo di Po, Canda, Pincara, Lendinara e Trecenta, a seconda della propagazione del segnale che sarà possibile ottenere.
I servizi disponibili riguardano:
» Connettività ad internet da 2 Mbps a 4 Mbps
» Tecnologia Wireless » Tariffazione FLAT (24 ore su 24)
» Linee dedicate ad uso esclusivo per ogni azienda
» Disponibile anche nelle zone non servite da linee XDSL
» Servizi telefonici inclusi (VoIP) » Profili Tariffari dedicati a utenti domestici
» Tempi d’attivazione brevi
» Possibilità di navigare in aree pubbliche
La presentazione sarà curata dalla ditta MEZZOCLICK http://www.mezzoclick.it
Comune di Castelguglielmo
Venerdi 14 Dicembre 2007 ore 21
presso la Biblioteca comunale "Mattia Bortoloni" (sala civica)
presentazione del nuovo servizio di copertura Wireless che fornirà INTERNET e TELEFONO senza cavo.
La cittadinanza è invitata
L’installazione degli apparati di trasmissione renderà disponibile la soluzione Wireless anche per i residenti nei Comuni di San Bellino, Bagnolo di Po, Canda, Pincara, Lendinara e Trecenta, a seconda della propagazione del segnale che sarà possibile ottenere.
I servizi disponibili riguardano:
» Connettività ad internet da 2 Mbps a 4 Mbps
» Tecnologia Wireless » Tariffazione FLAT (24 ore su 24)
» Linee dedicate ad uso esclusivo per ogni azienda
» Disponibile anche nelle zone non servite da linee XDSL
» Servizi telefonici inclusi (VoIP) » Profili Tariffari dedicati a utenti domestici
» Tempi d’attivazione brevi
» Possibilità di navigare in aree pubbliche
La presentazione sarà curata dalla ditta MEZZOCLICK http://www.mezzoclick.it
Comune di Castelguglielmo
lunedì 3 dicembre 2007
Regole tecniche della Carta d'identita' elettronica

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 261 del 9-11-2007, Suppl. Ordinario n.229, è stato pubblicato il DECRETO 8 Novembre 2007 del MINISTERO DELL'INTERNO
Il testo del decreto è reperibile qui (presso il Ministero dell'Interno).
Il testo del decreto è reperibile qui (presso il Ministero dell'Interno).
giovedì 8 novembre 2007
Autentica di firma su modelli di quietanza liberatoria di Posteitaliane
Riporto la nota prefettizia con cui la Direzione Centrale per i servizi Demografici ha risposto ad un quesito del Comune di Crespino.
MINISTERO DELL'INFERNO
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo
Prot. 444/2331/2007/A.II-V - Rovigo, 12 ottobre 2007
Al Sig. Sindaco del Comune
di Crespino
e p.c.
Ai Sigg. Sìndaci dei Comuni
della provincia
LORO SEDI
OGGETTO: Quesito in materia di autentica di firma su modelli di quietanza liberatoria dì Posteitaliane.
Per opprtuna conoscenza si informa che il Ministero dell'Interno è stato interessato da quest'Ufficio, in merito alla questione riguardante l'autentica di firma su modelli di quietanza liberatoria di Posteitaliane.
Al riguardo la Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Area I, condividendo la posizione espressa da quest'ufficio, con lettera prot./200707278-15100/212 ha fornito ti proprio parere, qui di seguito trascritto:
"E' da premettere che la quietanza liberatoria è un atto a forma vincolata (cfr Cassazione penale 1/7/1992) mediante il quale il creditore, liberando il debitore, non si limita a dichiarare dì avere ricevuto una data somma di denaro a fronte di un assegno sprovvisto di copertura, ma esprime una volontà ben precisa, volta a liberare ii debitore dall'obblìgazione contratta nei confronti del creditore.
Si tratta, dunque, di un tipico atto negoziale fra privati, che sembra essere sottratto al regime di autenticazione, disciplinato dal T,U. 445/2000 (arti. 21 e 38) sulla documentazione amministrativa.
Pertanto, la proscritta formalità dell'autenticazione della firma deve essere svolta dal notaio, unico pubblico ufficiale abilitato ad autenticare lo sottoscrizione di atti di natura negoziale, come stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione penale (n 3766 del a.4.1995)".
Si resta in attesa di cortese cenno di riscontro.
IL PREFETTO
(Sbordone)
MINISTERO DELL'INFERNO
Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Rovigo
Prot. 444/2331/2007/A.II-V - Rovigo, 12 ottobre 2007
Al Sig. Sindaco del Comune
di Crespino
e p.c.
Ai Sigg. Sìndaci dei Comuni
della provincia
LORO SEDI
OGGETTO: Quesito in materia di autentica di firma su modelli di quietanza liberatoria dì Posteitaliane.
Per opprtuna conoscenza si informa che il Ministero dell'Interno è stato interessato da quest'Ufficio, in merito alla questione riguardante l'autentica di firma su modelli di quietanza liberatoria di Posteitaliane.
Al riguardo la Direzione Centrale per i Servizi Demografici - Area I, condividendo la posizione espressa da quest'ufficio, con lettera prot./200707278-15100/212 ha fornito ti proprio parere, qui di seguito trascritto:
"E' da premettere che la quietanza liberatoria è un atto a forma vincolata (cfr Cassazione penale 1/7/1992) mediante il quale il creditore, liberando il debitore, non si limita a dichiarare dì avere ricevuto una data somma di denaro a fronte di un assegno sprovvisto di copertura, ma esprime una volontà ben precisa, volta a liberare ii debitore dall'obblìgazione contratta nei confronti del creditore.
Si tratta, dunque, di un tipico atto negoziale fra privati, che sembra essere sottratto al regime di autenticazione, disciplinato dal T,U. 445/2000 (arti. 21 e 38) sulla documentazione amministrativa.
Pertanto, la proscritta formalità dell'autenticazione della firma deve essere svolta dal notaio, unico pubblico ufficiale abilitato ad autenticare lo sottoscrizione di atti di natura negoziale, come stabilisce una sentenza della Corte di Cassazione penale (n 3766 del a.4.1995)".
Si resta in attesa di cortese cenno di riscontro.
IL PREFETTO
(Sbordone)
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