Elezioni europee alle porte.
Per tenerci aggiornati sulle novità ecco il link che ci rimanda alla sezione elezioni del Ministero dell'Interno (vedi CIRCOLARE della Prefettura di Rovigo, N. 2/09/U.E.P. del 26 gennaio 2009):
http://elezioni.interno.it/
Meglio registralo tra i preferiti perché non è facilissimo da scovare nel sito del ministero.
Con la medesima Circolare la Prefettura riporta l'elenco aggiornato degli stati membri dell'Unione:
AUSTRIA, BELGIO, BULGARIA, CIPRO, DANIMARCA, ESTONIA, FINLANDIA, FRANCIA, GERMANIA, GRECIA, IRLANDA, ITALIA, LETTONIA, LITUANIA, LUSSEMBURGO, MALTA, PAESI BASSI, POLONIA, PORTOGALLO, REGNO UNITO, REPUBBLICA CECA, ROMANIA, SLOVACCHIA, SLOVENIA, SPAGNA, SVEZIA, UNGHERIA.
sabato 31 gennaio 2009
venerdì 23 gennaio 2009
DL 112/2008 Adempimenti per i Comuni
Non mi ricordo come ci sono arrivato ma quel che conta è il risultato.
Il DL n. 112/2008, convertito in legge (L. 133/2008) prevede qualcosa anche per i servizi demografici e, forse, anche per gli uffici tributi dei comuni. Riporto di seguito le parti strettamente necessarie.
Stralcio
D.L. 25-6-2008 n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2008, n. 195, S.O.
ADEMPIMENTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI DEI COMUNI
(Art. 83, commi 16 e 17)
Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. (203)
ALTRI ADEMPIMENTI PER I SERVIZI COMUNALI (Ufficio Tributi)
(Art. 83, commi 4 e 11)
4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.».
11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.
Il DL n. 112/2008, convertito in legge (L. 133/2008) prevede qualcosa anche per i servizi demografici e, forse, anche per gli uffici tributi dei comuni. Riporto di seguito le parti strettamente necessarie.
Stralcio
D.L. 25-6-2008 n. 112
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, L. 6 agosto 2008, n. 133, pubblicata nella Gazz. Uff. 21 agosto 2008, n. 195, S.O.
ADEMPIMENTI PER I SERVIZI DEMOGRAFICI DEI COMUNI
(Art. 83, commi 16 e 17)
Art. 83. Efficienza dell'Amministrazione finanziaria
16. Al fine di assicurare maggiore effettività alla previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni, entro i sei mesi successivi alla richiesta di iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero, confermano all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente per l'ultimo domicilio fiscale che il richiedente ha effettivamente cessato la residenza nel territorio nazionale. Per il triennio successivo alla predetta richiesta di iscrizione la effettività della cessazione della residenza nel territorio nazionale è sottoposta a vigilanza da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate, la quale si avvale delle facoltà istruttorie di cui al Titolo IV del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
17. In fase di prima attuazione delle disposizioni del comma 16, la specifica vigilanza ivi prevista da parte dei comuni e dell'Agenzia delle entrate viene esercitata anche nei confronti delle persone fisiche che hanno chiesto la iscrizione nell'anagrafe degli italiani residenti all'estero a far corso dal 1° gennaio 2006. L'attività dei comuni è anche in questo caso incentivata con il riconoscimento della quota pari al 30 per cento delle maggiori somme relative ai tributi statali riscosse a titolo definitivo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248. (203)
ALTRI ADEMPIMENTI PER I SERVIZI COMUNALI (Ufficio Tributi)
(Art. 83, commi 4 e 11)
4. All'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:
«2-ter. Il Dipartimento delle finanze con cadenza semestrale fornisce ai comuni, anche per il tramite dell'Associazione nazionale dei comuni italiani, l'elenco delle iscrizioni a ruolo delle somme derivanti da accertamenti ai quali i comuni abbiano contribuito ai sensi dei commi precedenti.».
11. Ai fini della realizzazione del piano di cui al comma 8 ed in attuazione della previsione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, i comuni segnalano all'Agenzia delle entrate eventuali situazioni rilevanti per la determinazione sintetica del reddito di cui siano a conoscenza.
sabato 17 gennaio 2009
Iscrizione anagrafica: proroga del regime transitorio nei riguardi dei cittadini neocomunitari.
Dal sito del CNSD (dalla home page; al momento non è disponibile nella sezione Circolari emesse)
Con circolare n. 1/2009 del 14 gennaio 2009, dei Ministeri dell' Interno e del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, è stato prorogato il regime transitorio per l' accesso al lavoro da parte dei cittadini neocomunitari. Pertanto, fino al 31 dicembre 2009 l' iscrizione anagrafica, ai sensi del decreto legislativo 30/2007, dei lavoratori di Bulgaria e Romania sarà subordinata al rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l' Immigrazione. Il nulla osta non deve essere richiesto nei casi in cui il lavoro riguardi i seguenti settori: lavoro stagionale; agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall' art. 27 del Testo Unico sull' Immigrazione. La circolare è disponibile sul sito web del Ministero dell' Interno.
Con circolare n. 1/2009 del 14 gennaio 2009, dei Ministeri dell' Interno e del Lavoro, Salute e Politiche Sociali, è stato prorogato il regime transitorio per l' accesso al lavoro da parte dei cittadini neocomunitari. Pertanto, fino al 31 dicembre 2009 l' iscrizione anagrafica, ai sensi del decreto legislativo 30/2007, dei lavoratori di Bulgaria e Romania sarà subordinata al rilascio del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l' Immigrazione. Il nulla osta non deve essere richiesto nei casi in cui il lavoro riguardi i seguenti settori: lavoro stagionale; agricolo e turistico alberghiero; lavoro domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato, compresi i casi previsti dall' art. 27 del Testo Unico sull' Immigrazione. La circolare è disponibile sul sito web del Ministero dell' Interno.
venerdì 16 gennaio 2009
Dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia di cittadini brasiliani rilasciata dalle autorita' consolari del Brasile
Dal sito del CNSD
Sezione Circolari emesse Anno 2009
Emanata circolare n. 1 2009 concernente: "Dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia" di cittadini brasiliani rilasciata dalle autorita' consolari del Brasile - modello. A seguito di dubbi interpretativi in ordine alle formule usate dagli organi diplomatici brasiliani in Italia nel rilasciare il nulla osta di cui all'articolo 116 del C.C. italiano
Per scaricare il documento in formato .pdf (immagine) clicca qui.
Sezione Circolari emesse Anno 2009
Emanata circolare n. 1 2009 concernente: "Dichiarazione ai fini del matrimonio in Italia" di cittadini brasiliani rilasciata dalle autorita' consolari del Brasile - modello. A seguito di dubbi interpretativi in ordine alle formule usate dagli organi diplomatici brasiliani in Italia nel rilasciare il nulla osta di cui all'articolo 116 del C.C. italiano
Per scaricare il documento in formato .pdf (immagine) clicca qui.
giovedì 4 dicembre 2008
D.L. 29-11-2008 n. 185. Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa.
DECRETO-LEGGE 29-11-2008, n. 185
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
(GU n.280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n. 263)
note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/
Misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro strategico nazionale.
(GU n.280 del 29-11-2008 - Suppl. Ordinario n. 263)
note: Entrata in vigore del decreto: 29-11-2008.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 28 gennaio 2009, n. 2 (in SO n.14, relativo alla G.U. 28/01/2009, n.22).
Visualizza il testo vigente su http://www.normattiva.it/
D.P.R. 22-12-1986 n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
D.P.R. 22-12-1986 n. 917
Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
....
Art. 12. Detrazioni per carichi di famiglia.
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo (49).
2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (50).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare (51).
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali (52).
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis (53).
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Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 dicembre 1986, n. 302, S.O.
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Art. 12. Detrazioni per carichi di famiglia.
1. Dall'imposta lorda si detraggono per carichi di famiglia i seguenti importi:
a) per il coniuge non legalmente ed effettivamente separato:
1) 800 euro, diminuiti del prodotto tra 110 euro e l'importo corrispondente al rapporto fra reddito complessivo e 15.000 euro, se il reddito complessivo non supera 15.000 euro;
2) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 40.000 euro;
3) 690 euro, se il reddito complessivo è superiore a 40.000 euro ma non a 80.000 euro. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 40.000 euro;
b) la detrazione spettante ai sensi della lettera a) è aumentata di un importo pari a:
1) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.000 euro ma non a 29.200 euro;
2) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 29.200 euro ma non a 34.700 euro;
3) 30 euro, se il reddito complessivo è superiore a 34.700 euro ma non a 35.000 euro;
4) 20 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 35.100 euro;
5) 10 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.100 euro ma non a 35.200 euro;
c) 800 euro per ciascun figlio, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi e gli affidati o affiliati. La detrazione è aumentata a 900 euro per ciascun figlio di età inferiore a tre anni. Le predette detrazioni sono aumentate di un importo pari a 220 euro per ogni figlio portatore di handicap ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Per i contribuenti con più di tre figli a carico la detrazione è aumentata di 200 euro per ciascun figlio a partire dal primo. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro. In presenza di più figli, l'importo di 95.000 euro è aumentato per tutti di 15.000 euro per ogni figlio successivo al primo. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati ovvero, previo accordo tra gli stessi, spetta al genitore che possiede un reddito complessivo di ammontare più elevato. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta, in mancanza di accordo, al genitore affidatario. Nel caso di affidamento congiunto o condiviso la detrazione è ripartita, in mancanza di accordo, nella misura del 50 per cento tra i genitori. Ove il genitore affidatario ovvero, in caso di affidamento congiunto, uno dei genitori affidatari non possa usufruire in tutto o in parte della detrazione, per limiti di reddito, la detrazione è assegnata per intero al secondo genitore. Quest'ultimo, salvo diverso accordo tra le parti, è tenuto a riversare all'altro genitore affidatario un importo pari all'intera detrazione ovvero, in caso di affidamento congiunto, pari al 50 per cento della detrazione stessa. In caso di coniuge fiscalmente a carico dell'altro, la detrazione compete a quest'ultimo per l'intero importo. Se l'altro genitore manca o non ha riconosciuto i figli naturali e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, ovvero se vi sono figli adottivi, affidati o affiliati del solo contribuente e questi non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato, per il primo figlio si applicano, se più convenienti, le detrazioni previste alla lettera a);
d) 750 euro, da ripartire pro quota tra coloro che hanno diritto alla detrazione, per ogni altra persona indicata nell'articolo 433 del codice civile che conviva con il contribuente o percepisca assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. La detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 80.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 80.000 euro.
1-bis. In presenza di almeno quattro figli a carico, ai genitori è riconosciuta un’ulteriore detrazione di importo pari a 1.200 euro. La detrazione è ripartita nella misura del 50 per cento tra i genitori non legalmente ed effettivamente separati. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, la detrazione spetta ai genitori in proporzione agli affidamenti stabiliti dal giudice. Nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo (49).
2. Le detrazioni di cui ai commi 1 e 1-bis spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono possiedano un reddito complessivo, computando anche le retribuzioni corrisposte da enti e organismi internazionali, rappresentanze diplomatiche e consolari e missioni, nonché quelle corrisposte dalla Santa Sede, dagli enti gestiti direttamente da essa e dagli enti centrali della Chiesa cattolica, non superiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (50).
3. Le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Qualora la detrazione di cui al comma 1-bis sia di ammontare superiore all’imposta lorda, diminuita delle detrazioni di cui al comma 1 del presente articolo nonché agli articoli 13, 15 e 16, nonché delle detrazioni previste da altre disposizioni normative, è riconosciuto un credito di ammontare pari alla quota di detrazione che non ha trovato capienza nella predetta imposta. Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di erogazione del predetto ammontare (51).
4. Se il rapporto di cui al comma 1, lettera a), numero 1), è uguale a uno, la detrazione compete nella misura di 690 euro. Se i rapporti di cui al comma 1, lettera a), numeri 1) e 3), sono uguali a zero, la detrazione non compete. Se i rapporti di cui al comma 1, lettere c) e d), sono pari a zero, minori di zero o uguali a uno, le detrazioni non competono. Negli altri casi, il risultato dei predetti rapporti si assume nelle prime quattro cifre decimali (52).
4-bis. Ai fini del comma 1 il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze di cui all’articolo 10, comma 3-bis (53).
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domenica 30 novembre 2008
XXVIII Convegno ANUSCA - Riccione 17 - 21 novembre 2008
(fonte: CNSD)
Pubblicata la documentazione fornita dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici in occasione del XXVIII Convegno ANUSCA tenutosi a Riccione (RN) dal 17 al 21 novembre 2008
Raccolta di massime di interesse per l’attività dell’ufficiale dello stato civile
(direttive e pareri emessi nell’ultimo triennio che saranno inseriti nel nuovo massimario in fase di stesura)
Scarica la documentazione in .pdf
Pubblicata la documentazione fornita dalla Direzione Centrale per i Servizi Demografici in occasione del XXVIII Convegno ANUSCA tenutosi a Riccione (RN) dal 17 al 21 novembre 2008
Raccolta di massime di interesse per l’attività dell’ufficiale dello stato civile
(direttive e pareri emessi nell’ultimo triennio che saranno inseriti nel nuovo massimario in fase di stesura)
Scarica la documentazione in .pdf
Pubblicata la circolare n. 16 del 28/11/2008 "Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e cittadine tunisine."
(fonte: CNSD)
Circolare n. 16 del 28/11/2008 "Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e cittadine tunisine." Il testo completo è disponibile in allegato e nell' area Anagrafe, settore Normativa.
Per scaricare il file .pdf clicca qui
Per comodità ne riporto il testo:
----inizio documento
Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Demografici
Prot. Uscita del 28/11/2008 Numero 0012950
Classifica: 23^/A
CIRCOLARE N° 16
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e delle cittadine tunisine.
Allo scopo di garantire l'adozione di criteri uniformi di registrazione dei dati anagrafici dei cittadini di nazionalità egiziana e tunisina, d'intesa con il Ministero degli affari esteri si forniscono le seguenti indicazioni.
Con riguardo ai cittadini della Repubblica Araba di Egitto, la sequenza dei nomi presenti sul passaporto deve essere riportata nei registri anagrafici individuando nel NOME il primo nome della sequenza presente sul passaporto, nel COGNOME le restanti parti della stessa sequenza.
Si informa per inciso che tali parti costituenti il cognome sono formate dal nome del padre, del nonno e del bisnonno e che in base all'ordinamento egiziano con la progressione della
discendenza l'ultimo nome viene normalmente eliminato, anche se in rari casi viene mantenuto il nome del trisavolo.
In base al criterio descritto, l'ipotetico signor Mohamed Ahmed Nabil Said, va registrato riportando nel campo NOME Mohamed e nel campo COGNOME Ahamed Nabil Said.
Per quanto riguarda le cittadine tunisine, si richiama la circolare n. 13, del 26 aprile 2006, con la quale è stato chiarito che la dicitura "ep" o "ep.se" presente sul passaporto significa "spostata con" e che di seguito a queste parole compare abitualmente il cognome del marito.
Ne consegue che il cognome da riportare nei registri anagrafici è solo quello che precede la dicitura "ep" o "ep.se".
Si pregano le SS.LL. d'informare i comuni del contenuto della presente circolare.
IL DIRETTORE CENTRALE Porzio
ML
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Circolare n. 16 del 28/11/2008 "Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e cittadine tunisine." Il testo completo è disponibile in allegato e nell' area Anagrafe, settore Normativa.
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Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per i Servizi Demografici
Demografici
Prot. Uscita del 28/11/2008 Numero 0012950
Classifica: 23^/A
CIRCOLARE N° 16
AI PREFETTI DELLA REPUBBLICA
OGGETTO: Iscrizione anagrafica di cittadini egiziani e delle cittadine tunisine.
Allo scopo di garantire l'adozione di criteri uniformi di registrazione dei dati anagrafici dei cittadini di nazionalità egiziana e tunisina, d'intesa con il Ministero degli affari esteri si forniscono le seguenti indicazioni.
Con riguardo ai cittadini della Repubblica Araba di Egitto, la sequenza dei nomi presenti sul passaporto deve essere riportata nei registri anagrafici individuando nel NOME il primo nome della sequenza presente sul passaporto, nel COGNOME le restanti parti della stessa sequenza.
Si informa per inciso che tali parti costituenti il cognome sono formate dal nome del padre, del nonno e del bisnonno e che in base all'ordinamento egiziano con la progressione della
discendenza l'ultimo nome viene normalmente eliminato, anche se in rari casi viene mantenuto il nome del trisavolo.
In base al criterio descritto, l'ipotetico signor Mohamed Ahmed Nabil Said, va registrato riportando nel campo NOME Mohamed e nel campo COGNOME Ahamed Nabil Said.
Per quanto riguarda le cittadine tunisine, si richiama la circolare n. 13, del 26 aprile 2006, con la quale è stato chiarito che la dicitura "ep" o "ep.se" presente sul passaporto significa "spostata con" e che di seguito a queste parole compare abitualmente il cognome del marito.
Ne consegue che il cognome da riportare nei registri anagrafici è solo quello che precede la dicitura "ep" o "ep.se".
Si pregano le SS.LL. d'informare i comuni del contenuto della presente circolare.
IL DIRETTORE CENTRALE Porzio
ML
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martedì 25 novembre 2008
Istanze di cambiamento del nome e del cognome. La Circolare n. 15/2008
(Dal sito del CNSD)
Tipo : CIRCOLARE
Settore : STATO CIVILE
Argomento : STATO CIVILE
Fonte : Ministero dell'Interno
Numero : 15
In considerazione del pervenire di numerose richieste di chiarimento in merito al procedimento relativo al cambiamento del nome e del cognome e' stata emanata la circolare n. 15 del 13/11/2008 avente ad oggetto: Chiarimenti in merito alle istanze di cambiamento del nome e del cognome di cui agli art.84 e ss del D.P.R. n 396/2000.
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Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 13/11/2008 n. 15
Chiarimenti in merito alle istanze di cambiamento del nome e del cognome di cui agli artt. 84 e seguenti del d.p.r. n. 39612000)
Continuano a pervenire numerose richieste di chiarimento in merito al procedimento relativo al cambiamento del nome e del cognome, con riguardo in particolare ai seguenti aspetti:
1. la presentazione di istanze di cambiamento del nome e del cognome per conto dei minorenni;
2. i termini di prescrizione del diritto al cambiamento richiesto, ottenuto dall'interessato con il decreto autorizzatorio (del Ministro o del Prefetto);
3. le istanze presentate al fine di correggere errori materiali di scrittura;
4. la presentazione di istanze da parte di figlio naturale che a seguito del riconoscimento da parte del padre vuole assumerne il cognome;
5. la presentazione di istanze analoghe da parte di membri della stessa famiglia.
In merito si rappresenta quanto segue.
Per quanto riguarda il primo punto, e cioè nel caso di istanza presentata per conto di minorenne, si è più volte ribadito che la stessa può essere presentata dai genitori in quanto esercenti la potesta genitoriale o anche da uno dei due genitori purchè detta istanza sia accompagnata dal consenso dell'altro genitore.
Ai fini della semplificazione di detti procedimenti amministrativi si ritiene comunque accettabile anche l'istanza presentata da uno solo dei due genitori, purchè in fase istruttoria, venga acquisito dalla Prefettura competente il consenso dell'altro genitore.
Resta ferma la validità dell'istanza presentata da uno solo dei due genitori nell'ipotesi di perdita di potestà genitoriale da parte dell'altro o se la domanda è motivata da peculiari circostanze familiari, adeguatamente comprovate, tali da arrecare pregiudizio o danno al minore.
Per quanto riguarda il secondo punto, è il caso di chi, ottenuto il decreto di autorizzazione al cambiamento del prenome o del cognome dal Ministro dell'lnterno o dal Prefetto, non richieda all'ufficiale dello stato civile competente le annotazioni prescritte, rendendo così inefficace il provvedimento amministrativo. La domanda che si pone è se, il diritto al cambiamento, costituito in capo all'interessato dall'autorizzazione contenuta nel decreto del Ministro dell'lnterno o del Prefetto, si prescriva decorsi dieci aririi dalla emissione del provvedimento o se permanga sino alla morte del titolare. La risposta è che tale diritto, attenendo al nome di una persona, e facendo parte così della rosa di quelli che si dicono "diritti della personalità", le appartiene senza poter essere assoggettato a termini di prescrizione o di decadenza.
Diversamente, nel caso in cui siano state solo autorizzate le affissioni di cui agli artt. 86 e 90, decorso un congruo periodo di tempo senza che I'interessato abbia provveduto a richiedere le affissioni, I'Amministrazione, nell'esercizio della sua potestà ordinamentale, potrà contattare l'interessato, avvertendolo che in caso di mancata affissione entro un dato termine si provvederà a chiudere la procedura in corso, archiviandola. Neppure qui, però,si ritiene possa parlarsi di prescrizione o di decadenza.
Per quanto riguarda il terzo punto, è il caso di chi si è visto attribuire un cognome diverso da quello spettante per legge a seguito di errore materiale nella compilazionedell'atto di nascita. Detti cittadini, nelle istanze stesse, precisano di essere stati indirizzati ad esperire detto procedimento di cambiamento di cognome, quale unica soluzione possibile alla risoluzione del problema. Si ribadisce, come meglio evidenziato nella circolare n. 15 del 21 marzo 2007, che dette istanze potrebbero essere soddisfatte mediante la correzione ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D.P.R. n: 39612000, evitando così un aggravi0 di tempo e costi per il cittadino e per l'Amministrazione a causa della non necessaria instaurazione di un complesso procedimento amministrativo previsto per differenti finalità.
Per quanto riguarda il quarto punto, è il caso di chi è stato riconosciuto quale figlio naturale da parte del padre, successivamente al riconoscimento da parte della madre, nei casi di persona maggiorenne, per i quali è prevista la possibilità di assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre (art. 262 C.C.). Anche in questi casi, sempre nell'ottica dei principi di snelliniento e semplificazione sanciti dal legislatore a favore del cittadino quindi, non è necessario attivare la procedura di cambiamento del cognome ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. n. 39612000, ma il cittadino interessato potrà rivolgersi direttamente all'ufficiale dello stato civile mediante apposita domanda, il quale provvederà ad effettuare le necessarie annotazioni nei registri di stato civile che lo riguardano.
Per quanto riguarda il quinto ed ultimo punto, si tratta di casi di presentazione di separate istanze di modifiche del nome o del cognome da parte di più membri di una stessa famiglia. In detti casi, si ricorda, se trattasi in particolare di minori, che è possibile presentare una unica istanza e non è richiesta la presentazione di domande separate perciascun interessato qualora la motivazione sia la stessa. Ciò consentirà un vantaggio, anche in termini economici, per il privato, e anche per l'Amministrazione in risposta al principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Tanto premesso, si richiama all'attenzione delle SS.LL quanto sopra evidenziato, con preghiera di voler informare di ciò anche i Sigg. Sindaci.
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Tipo : CIRCOLARE
Settore : STATO CIVILE
Argomento : STATO CIVILE
Fonte : Ministero dell'Interno
Numero : 15
In considerazione del pervenire di numerose richieste di chiarimento in merito al procedimento relativo al cambiamento del nome e del cognome e' stata emanata la circolare n. 15 del 13/11/2008 avente ad oggetto: Chiarimenti in merito alle istanze di cambiamento del nome e del cognome di cui agli art.84 e ss del D.P.R. n 396/2000.
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Circolare Ministero dell'interno - Dip. affari interni e territoriali 13/11/2008 n. 15
Chiarimenti in merito alle istanze di cambiamento del nome e del cognome di cui agli artt. 84 e seguenti del d.p.r. n. 39612000)
Continuano a pervenire numerose richieste di chiarimento in merito al procedimento relativo al cambiamento del nome e del cognome, con riguardo in particolare ai seguenti aspetti:
1. la presentazione di istanze di cambiamento del nome e del cognome per conto dei minorenni;
2. i termini di prescrizione del diritto al cambiamento richiesto, ottenuto dall'interessato con il decreto autorizzatorio (del Ministro o del Prefetto);
3. le istanze presentate al fine di correggere errori materiali di scrittura;
4. la presentazione di istanze da parte di figlio naturale che a seguito del riconoscimento da parte del padre vuole assumerne il cognome;
5. la presentazione di istanze analoghe da parte di membri della stessa famiglia.
In merito si rappresenta quanto segue.
Per quanto riguarda il primo punto, e cioè nel caso di istanza presentata per conto di minorenne, si è più volte ribadito che la stessa può essere presentata dai genitori in quanto esercenti la potesta genitoriale o anche da uno dei due genitori purchè detta istanza sia accompagnata dal consenso dell'altro genitore.
Ai fini della semplificazione di detti procedimenti amministrativi si ritiene comunque accettabile anche l'istanza presentata da uno solo dei due genitori, purchè in fase istruttoria, venga acquisito dalla Prefettura competente il consenso dell'altro genitore.
Resta ferma la validità dell'istanza presentata da uno solo dei due genitori nell'ipotesi di perdita di potestà genitoriale da parte dell'altro o se la domanda è motivata da peculiari circostanze familiari, adeguatamente comprovate, tali da arrecare pregiudizio o danno al minore.
Per quanto riguarda il secondo punto, è il caso di chi, ottenuto il decreto di autorizzazione al cambiamento del prenome o del cognome dal Ministro dell'lnterno o dal Prefetto, non richieda all'ufficiale dello stato civile competente le annotazioni prescritte, rendendo così inefficace il provvedimento amministrativo. La domanda che si pone è se, il diritto al cambiamento, costituito in capo all'interessato dall'autorizzazione contenuta nel decreto del Ministro dell'lnterno o del Prefetto, si prescriva decorsi dieci aririi dalla emissione del provvedimento o se permanga sino alla morte del titolare. La risposta è che tale diritto, attenendo al nome di una persona, e facendo parte così della rosa di quelli che si dicono "diritti della personalità", le appartiene senza poter essere assoggettato a termini di prescrizione o di decadenza.
Diversamente, nel caso in cui siano state solo autorizzate le affissioni di cui agli artt. 86 e 90, decorso un congruo periodo di tempo senza che I'interessato abbia provveduto a richiedere le affissioni, I'Amministrazione, nell'esercizio della sua potestà ordinamentale, potrà contattare l'interessato, avvertendolo che in caso di mancata affissione entro un dato termine si provvederà a chiudere la procedura in corso, archiviandola. Neppure qui, però,si ritiene possa parlarsi di prescrizione o di decadenza.
Per quanto riguarda il terzo punto, è il caso di chi si è visto attribuire un cognome diverso da quello spettante per legge a seguito di errore materiale nella compilazionedell'atto di nascita. Detti cittadini, nelle istanze stesse, precisano di essere stati indirizzati ad esperire detto procedimento di cambiamento di cognome, quale unica soluzione possibile alla risoluzione del problema. Si ribadisce, come meglio evidenziato nella circolare n. 15 del 21 marzo 2007, che dette istanze potrebbero essere soddisfatte mediante la correzione ai sensi dell'art. 98, comma 1, del D.P.R. n: 39612000, evitando così un aggravi0 di tempo e costi per il cittadino e per l'Amministrazione a causa della non necessaria instaurazione di un complesso procedimento amministrativo previsto per differenti finalità.
Per quanto riguarda il quarto punto, è il caso di chi è stato riconosciuto quale figlio naturale da parte del padre, successivamente al riconoscimento da parte della madre, nei casi di persona maggiorenne, per i quali è prevista la possibilità di assumere il cognome del padre aggiungendolo o sostituendolo a quello della madre (art. 262 C.C.). Anche in questi casi, sempre nell'ottica dei principi di snelliniento e semplificazione sanciti dal legislatore a favore del cittadino quindi, non è necessario attivare la procedura di cambiamento del cognome ai sensi dell'art. 84 del D.P.R. n. 39612000, ma il cittadino interessato potrà rivolgersi direttamente all'ufficiale dello stato civile mediante apposita domanda, il quale provvederà ad effettuare le necessarie annotazioni nei registri di stato civile che lo riguardano.
Per quanto riguarda il quinto ed ultimo punto, si tratta di casi di presentazione di separate istanze di modifiche del nome o del cognome da parte di più membri di una stessa famiglia. In detti casi, si ricorda, se trattasi in particolare di minori, che è possibile presentare una unica istanza e non è richiesta la presentazione di domande separate perciascun interessato qualora la motivazione sia la stessa. Ciò consentirà un vantaggio, anche in termini economici, per il privato, e anche per l'Amministrazione in risposta al principio di semplificazione dei procedimenti amministrativi.
Tanto premesso, si richiama all'attenzione delle SS.LL quanto sopra evidenziato, con preghiera di voler informare di ciò anche i Sigg. Sindaci.
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lunedì 24 novembre 2008
Circolare n. 14/2008. Riacquisto della cittadinanza italiana. Procedura di iscrizione anagrafica.
Dal sito del CNSD
Circolare n. 14/2008 Riacquisto della cittadinanza italiana.
Tipo : CIRCOLARE
Settore : ANAGRAFE
Argomento : ISCRIZIONE ANAGRAFICA
Fonte : Ministero dell'Interno
Numero : 14/2008
Riacquisto della cittadinanza italiana. Procedura di iscrizione anagrafica.
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Circolare n. 14/2008 Riacquisto della cittadinanza italiana.
Tipo : CIRCOLARE
Settore : ANAGRAFE
Argomento : ISCRIZIONE ANAGRAFICA
Fonte : Ministero dell'Interno
Numero : 14/2008
Riacquisto della cittadinanza italiana. Procedura di iscrizione anagrafica.
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